La Cassazione, con la sentenza del 25 gennaio 2013, ha deciso per la misura cautelare della custodia in carcere per chi, indagato per truffe on line, potrebbe ricommettere il reato se gli venisse accordata la più blanda misura degli arresti domiciliari. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso di tre persone agli arresti per associazione a delinquere, in quanto si erano messi insieme per compiere una serie di truffe e insolvenze “attraverso la ripetuta pubblicazione di proposte di vendita sul sito internet “e-bay”.
A settembre scorso le amministrazioni comunali di tutta Italia hanno inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ben 457 proposte di intervento edilizio e urbanistico sui propri territori, chiedendo di cofinanziare le risorse mancanti per l’avvio dei lavori.
Una apposita Cabina di Regia – comprendente esponenti dei diversi ministeri interessati, oltre che della Conferenza delle Regioni, dell’Anci, dell’Agenzia del Demanio e di Cassa Depositi e Prestiti – ha classificato, istruito e valutato tutte le proposte pervenute, scegliendone solo 28. I progetti che hanno superato la selezione potranno usufruire subito di un cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro che attiveranno nell’immediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardi di euro complessivi, tra fondi pubblici e privati.
La selezione ha operato privilegiando le proposte capaci di generare un maggior volume di investimenti per interventi velocemente cantierabili.Queste le uniche città pugliesi i cui progetti hanno ricevuto il via libera dalla Cabina di Regia: Bari (area lungomare ovest e via Sparano, valore totale del progetto: 215,8 mln), finanziamento erogato subito dal Ministero per euro 8,2 milioni di euro.Lecce (settore ovest, valore totale del progetto: 134,9 mln), finanziamento erogato subito per euro 8,3 milioni di euro.Taranto: (quartiere Tamburi, valore totale del progetto: 68,9 mln), finanziamento erogato subito per 24 milioni di euro.
Per Confconsumatori la vittoria di tale gara da parte dei tre Comuni pugliesi è una buona notizia, in particolare perchè il Piano Cittá consentirá di ricevere fondi utili ad attivare subito i cantieri per realizzare opere di housing sociale e di infrastrutture che miglioreranno la qualitá della vita dei cittadini.
Massima trasparenza nei contratti di credito al consumo e, più in generale, di finanziamento personale. Se esiste una «segnalazione negativa» – cioè la previsione di rischio di inadempimento – inoltrata da chi ha erogato o mediato il credito, l'interessato ha diritto di accesso agli atti e ai dati che lo riguardano pieno e tempestivo.Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza 349 /13, depositata il 9 gennaio), richiamando all'ordine tutti i gestori privati di banche dati: questi soggetti hanno l'obbligo di mostrare – e a richiesta stampare e consegnare – il dossier relativo al presunto insolvente.La materia è particolarmente sensibile, considerato che un "rating" negativo crea ostacoli non secondari per l'accesso al credito reddito.
Nel caso portato davanti ai Giudici, il ricorrente, venuto a conoscenza, grazie a una società specializzata, di una «segnalazione negativa» a suo carico risalente ad alcuni anni prima, aveva chiesto l'accesso alla banca dati della società di finanziamento, inviando un fax dettagliato, ma senza alcun esito.
La Corte di Cassazione ha affermato il diritto del cittadino all'accesso tempestivo e senza ostacoli alla propria posizione "custodita" negli archivi informatici della società di finanziamento: dinanzi a una sollecitazione «rivolta senza formalità» dall'interessato, la risposta deve arrivare massimo entro 15 giorni (termine pari a quello previsto per l'interpello del Garante). Questo perché, ricorda la Corte, il cittadino è «unico e vero dominus dei dati che lo riguardano», sia nei confronti dell'intermediario che li ha raccolti sia nei confronti di terzi.
La Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore stanno conducendo, a livello provinciale, una indagine dettagliata volta a far emergere quelle che sono in concreto le ricadute della crisi economica che stiamo attraversando.Accanto ai dati diramati nei giorni scorsi relativi ad un aumento del 33% dal 2006 al 2012 dei pignoramenti immobiliari nella Provincia di Brindisi, il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore lancia oggi un nuovo allarme.
Dalla ricerca condotta dalla Associazione, infatti, è emerso un aumento del 57,50% delle procedure di sfratto per morosità promosse nel 2012 rispetto al 2006 nel solo Comune di Brindisi.Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono, infatti, state promosse 159 cause volte ad ottenere il rilascio di immobili a scopo abitativo per il mancato pagamento del canone di locazione rispetto a 101 azioni giudiziarie promosse nel 2006.
“Oggi, ormai, ovunque si parla della crisi economica in atto. Come Associazione, però, stiamo volendo affrontare tale problematica da una prospettiva diversa, evidenziando quelle che sono le reali e concrete ricadute del fenomeno sul nostro territorio e sulle famiglie brindisine.I dati che abbiamo raccolto nel corso della nostra indagine, per quanto riguarda sia l’aumento dal 2006 al 2012 dei pignoramenti immobiliari, nella misura del 33%, sia le procedure di sfratto per morosità, nella misura del 57,50%, sono veramente allarmanti, in quanto sintomatici di una sofferenza economica e sociale acuta e diffusa sul nostro territorio.
Come Associazione auspichiamo, quindi, che le Istituzioni, a tutti i livelli, locale e nazionale, adottino le più opportune iniziative volte a fronteggiare il preoccupante dilagare di tali fenomeni” afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Direttivo Nazionale della Confconsumatori.
Assegni per l’invalidità civile calcolati senza il reddito del coniuge. “Sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido”. Arriva oggi la marcia indietro dell’Inps, col ritiro della circolare 149 del 28 dicembre, provvedimento che aveva creato scalpore nei giorni scorsi, perché prevedeva che gli invalidi civili al 100%, per poter ricevere la pensione di invalidità, dovessero fare riferimento non più al reddito personale ma anche a quello del coniuge.
Pertanto, in caso di superamento della soglia di poco più di 16.000 euro di reddito, calcolato però tenendo conto anche del reddito di tutti i familiari conviventi, sarebbe venuto meno il diritto all'assegno di invalidità.
L’Inps ha diramato oggi un provvedimento dove si ritorna al passato e si prevede infatti che “sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido”.
Qualche volta le proteste, all'unisono, dei sindacati e delle associazioni dei cittadini unite, riescono ad evitare l'adozione di un provvedimento palesemente iniquo.
Ieri è stato firmato il decreto ministeriale dell'Economia che avvia, con un finanziamento di 50 milioni di euro, l'erogazione durante i prossimi 12 mesi, di una prestazione in denaro in favore della famiglie povere delle 12 città italiane più grandi, fra cui Bari. Si tratta di una nuova social card del valore di 231 euro al mese per famiglia e che può arrivare fino a 404 euro al mese.
Le famiglie beneficiarie saranno tutte quelle con un reddito ISEE annuale non superiore a 3.000 euro, con almeno un minore a carico e in condizione di disagio lavorativo. Il bonus finanziato sará di 231 euro mensili per una famiglia di 2 componenti, di euro 281 se vi sono 3 componenti, di euro 331 se 4 componenti ed euro 404 se 5 o piu componenti.
L'assegnazione del bonus sará condizionata alla partecipazione dei beneficiari a percorsi di inclusione sociale, come ad esempio l'assolvimento degli obblighi scolastici per i figli o l'accettazione di offerte formative finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Secondo la banca dati ISEE sarebbero potenzialmente 370.000 i cittadini che godrebbero di tale beneficio.
La sperimentazione in sole 12 cittá è finalizzata a capire se, a fronte della dazione di una somma più significativa dei normali bonus, si riesca a superare la condizione di povertà di soggetti nei confronti dei quali, oltre al bonus, anche le amministrazioni comunali avvieranno piani integrati di recupero.
Il crowdfunding designa la variegata realtà di siti web che raccolgono soldi sotto forma di donazioni o di investimenti per finanziare il capitale di rischio di piccole/medie iniziative imprenditoriali. Nel mondo il fenomeno ê in crescita enorme (1,5 miliardi di dollari) e uno studio dell'Universitá Cattolica pubblicato ieri, afferma che in Italia esistono 21 piattaforme web con una raccolta pari a 13,3 milioni di euro. In un periodo in cui le banche non stanno erogando credito, questo sistema di finanziamento innovativo sarà vitale per le nostre piccole imprese. Tuttavia esiste un problema serio di tutela dei risparmiatori che decidono di investire e finanziare questi progetti.
Con il decreto crescita di dicembre scorso si è introdotta norma che ha fissato alcuni paletti. Il capitale di rischio potrà essere raccolto solo attraverso portali web gestiti da banche o da nuovi intermediari autorizzati formalmente dalla Consob che ne terrà un elenco/albo pubblico (così i risparmiatori sapranno non solo a chi ma anche attraverso chi, affidano il proprio denaro). Ancora, le diverse offerte sul web dovranno obbligatoriamente rispettare le norme per tututelare gli investitori.
I capitali da raccogliere non potranno superare i 5 milioni, altrimenti scattano tutte le regole per la sollecitazione al risparmio e per i prospetti informativi.La Consob deve emanare entro il 14 febbraio un regolamento attuativo per disciplinare tutte le forme di tutela più idonee onde evitare possibili truffe ai danni dei risparmiatori ed ha annunciato ieri di voler avviare una consultazione per raccogliere pareri dalle parti sociali e dagli intermediari finanziari.
Confconsumatori proporrà che il soggetto intermediario finanziario, che esegue la raccolta, si faccia garante, almeno per il primo anno di vita dell'investimento, della restituzione del capitale delle somme versate dai risparmiatori laddove il soggetto finanziato commetta reati societari e patrimoniali (ovviamente la garanzia non deve operare certo nel caso in cui l'iniziativa imprenditoriale vada economicamente male, perché questo è un rischio che deve assumersi l'investitore).
La sintesi della denuncia:
Il taglio dell’accisa regionale sulla benzina (IRBA) si è tradotto in un guadagno per le Compagnie di circa 3,10 centesimi al litro. Questa tassa nel 2012 aveva portato nelle casse della Regione la somma di circa 14,5 milioni di euro. E’ noto che il prezzo della benzina è libero, tuttavia è evidente che – nella fattispecie in oggetto - l’eliminazione di una parte del costo finale, costituita esclusivamente da imposte, non può essere “compensata” dalle Compagnie petrolifere con un contestuale aumento del prezzo industriale. Tale giustificazione sarebbe palesemente illegittima e pretestuosa per almeno due ragioni, autonome e concorrenti fra loro:
1) si consideri che il prezzo industriale sarebbe stranamente aumentato di circa 3,10 centesimi di euro solo in Puglia e non nel resto dell’Italia.
2) Il prezzo industriale è comunemente derivato dal costo della materia prima e dal margine lordo. Orbene, come noto, il costo della materia prima è legato all’andamento della c.d. quotazione. Ebbene, anche da una semplice verifica eseguita analizzando il sito internet http://www.platts.com/Products/europeanmarketscan/Oil/ALL/PriceAssessmentIndices) che riporta le quotazioni di riferimento, si evince che nei giorni dal 1 gennaio 2013 ad oggi (ovviamente) non vi è stato uno scostamento di 3,10 centesimi di euro.
Tanto implica che le Compagnie petrolifere, in Puglia, stanno usando l’eliminazione della tassa per accrescere direttamente ed esclusivamente il margine lordo, i loro guadagni.Si è chiesto pertanto all’Autorità, di verificare se la condotta delle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia sia qualificabile, anche in via alternativa:
1) Abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/90). Il fatto che tutte le Compagnie petrolifere abbiano imposto ai consumatori pugliesi un aumento di prezzo pari ad 3,10 centesimi di euro al litro, non giustificato da un aumento dei costi industriali, appare un abuso collegato alla loro indiscussa posizione dominante nella Regione
2) Intesa restrittiva della concorrenza (art. 2 L. 287/90): E’ accaduto che le Compagnie petrolifere, stranamente, hanno tutte insieme deciso di aumentare il proprio margine lordo, incamerando il vantaggio fiscale di euro 3,10 centesimi nella sola Regione Puglia. Tale pratica commerciale, di fatto instaurata dal 1 gennaio 2013 da tutte le Compagnie petrolifere, appare qualificabile come un’intesa restrittiva della concorrenza vietata (art. 2 L. 287/90). Come noto, sono ritenute intese anche le pratiche concordate di fatto e non formalizzate.
3) Pratica commerciale scorretta (art.20 del Codice del consumo).
L’incameramento totale del vantaggio fiscale che la Regione aveva destinato ai consumatori, appare una condotta che è contraria alla diligenza professionale, ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore.
Tutto quanto premesso, si è chiesto che l’Ecc.ma Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, avvalendosi dei poteri ispettivi conferiti dalla Legge, ed ove occorra degli Organi della Guardia di Finanza, voglia svolgere opportuna istruttoria, al fine di:
A) verificare se nei fatti sopra descritti sia ravvisabile una pratica commerciale scorretta posta in essere dalle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia, ovvero si sia realizzato un abuso di posizione dominante, ovvero un’intesa anticoncorrenziale.
B) Laddove si dovesse accertare che la descritta condotta delle Compagnie petrolifere in Puglia integra la sussistenza di una pratica di cui al punto A), si chiede che le stesse siano sanzionate, con condanna al pagamento in solido fra loro di una multa pari - quantomeno - all’importo lucrato per aver incamerato 3,10 centesimi di euro su ogni litro di benzina venduto in Puglia (che dalle stime del bilancio al 31.12.2012 ammonta a circa euro 14,5 milioni annui).
Dopo aver traslocato aveva dovuto attendere ben 268 giorni per il trasferimento dell’utenza telefonica. Quello appena risolto dalla Confconsumatori non è il primo caso: spesso avviene che, quando un cittadino cambia casa e chiede di trasferire l’utenza telefonica al nuovo indirizzo, il gestore non provvede nel termine previsto dalla Carta dei Servizi.
Con la importante (per le motivazioni) sentenza n.1218/2012 del 9.12.2012, recentemente pubblicata, il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato la società telefonica, colpevole di non aver traslocato l’utenza nei termini previsti, a risarcire al cliente di Grosseto con un indennizzo per ogni giorno di ritardo, per un totale di 770 euro, oltre alle spese legali.
L'avv. Daniela Nicoletti, legale di Confconsumatori spiega: "la sentenza statuisce e conferma il principio secondo il quale, a fronte del mancato trasloco dell’utenza al nuovo domicilio dopo diversi mesi, il consumatore può recedere dal contratto per inadempimento della società telefonica, la quale ha l’onere di procedere con l’operazione nel termine fissato nella propria Carta dei Servizi. Inoltre l’utente, in caso di ritardo, salvo la prova del maggior danno, ha diritto almeno all’indennizzo contrattualmente fissato dal gestore telefonico per ogni giorno di ritardo. É opportuno ricordare, infine, che la richiesta di trasloco telefonico va inviata a mezzo fax o comunque in forma scritta per dare prova certa della data di inizio del procedimento."
Dalla valigia, registrata in aeroporto, erano spariti gioielli e la macchina fotografica con i ricordi della vacanza: dopo due anni è arrivata la condanna per la compagnia aerea.
Una coppia di giovani di aveva trascorso una settimana a Cuba nel 2009 e, al ritorno, nell'aeroporto di L'Avana le valigie erano state affidate ad una nota compagnia aerea italiana con cui i due viaggiavano. La valigia della ragazza conteneva una collana e un profumo costoso e la macchina fotografica e con tutte le fotografie scattate in vacanza, oggetti di valore, economico e affettivo, che all'arrivo all'aeroporto di Milano erano purtroppo scomparsi. I giovani avevano subito sporto denuncia ai Carabinieri e si erano rivolti alla Confconsumatori. I legali dell’associazione, esperti in materia, si erano rivolti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento da parte della Compagnia aerea per i danni subiti: il costo degli oggetti rubati e il danno per la perdita di tutte le fotografie.
Ci sono voluti due anni perché, nonostante la linea difensiva della compagnia aerea, il Giudice di Pace, con una recente sentenza del 2 gennaio 2013, riconoscesse le ragioni dei turisti e condannasse il vettore al risarcimento dei danni stimato in complessivi 750 euro oltre al rimborso delle spese legali.
«Leggendo la sentenza si verifica come il Giudice di Pace - spiega l'avv. Nuccia Lisi, legale di Confconsumatori Puglia - ha ritenuto, come avevamo sempre sostenuto, che una volta affidato il bagaglio alla compagnia aerea anche presso aeroporti non italiani, il vettore rimane responsabile dell'eventuale perdita o distruzione, anche del suo contenuto». Una sentenza molto interessante visto che i casi di danno al passeggero aereo e le richieste di tutela alle associazioni dei consumatori sono in aumento: «anche sull'entità del risarcimento del danno - il Giudice ha accolto le nostre richieste, quantificando i danni da perdita degli oggetti contenuti nel bagaglio e riconoscendo anche danno cosiddetto non patrimoniale da perdita del ricordo della vacanza, seppur in maniera limitata».
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