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04/01/2013 - CONFCONSUMATORI DENUNCIA ALL’ANTITRUST LE COMPAGNIE PETROLIFERE IN PUGLIA, PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE, INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA CON RICHIESTA DI MULTA PER 14,5 MILIONI DI EURO

La sintesi della denuncia:
Il taglio dell’accisa regionale sulla benzina (IRBA) si è tradotto in un guadagno per le Compagnie di circa 3,10 centesimi al litro. Questa tassa nel 2012 aveva portato nelle casse della Regione la somma di circa 14,5 milioni di euro. E’ noto che il prezzo della benzina è libero, tuttavia è evidente che – nella fattispecie in oggetto - l’eliminazione di una parte del costo finale, costituita esclusivamente da imposte, non può essere “compensata” dalle Compagnie petrolifere con un contestuale aumento del prezzo industriale. Tale giustificazione sarebbe palesemente illegittima e pretestuosa per almeno due ragioni, autonome e concorrenti fra loro:

1) si consideri che il prezzo industriale sarebbe stranamente aumentato di circa 3,10 centesimi di euro solo in Puglia e non nel resto dell’Italia.
2) Il prezzo industriale è comunemente derivato dal costo della materia prima e dal margine lordo. Orbene, come noto, il costo della materia prima è legato all’andamento della c.d. quotazione. Ebbene, anche da una semplice verifica eseguita analizzando il sito internet http://www.platts.com/Products/europeanmarketscan/Oil/ALL/PriceAssessmentIndices) che riporta le quotazioni di riferimento, si evince che nei giorni dal 1 gennaio 2013 ad oggi (ovviamente) non vi è stato uno scostamento di 3,10 centesimi di euro.

Tanto implica che le Compagnie petrolifere, in Puglia, stanno usando l’eliminazione della tassa per accrescere direttamente ed esclusivamente il margine lordo, i loro guadagni.Si è chiesto pertanto all’Autorità, di verificare se la condotta delle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia sia qualificabile, anche in via alternativa:

1) Abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/90). Il fatto che tutte le Compagnie petrolifere abbiano imposto ai consumatori pugliesi un aumento di prezzo pari ad 3,10 centesimi di euro al litro, non giustificato da un aumento dei costi industriali, appare un abuso collegato alla loro indiscussa posizione dominante nella Regione

2) Intesa restrittiva della concorrenza (art. 2 L. 287/90): E’ accaduto che le Compagnie petrolifere, stranamente, hanno tutte insieme deciso di aumentare il proprio margine lordo, incamerando il vantaggio fiscale di euro 3,10 centesimi nella sola Regione Puglia. Tale pratica commerciale, di fatto instaurata dal 1 gennaio 2013 da tutte le Compagnie petrolifere, appare qualificabile come un’intesa restrittiva della concorrenza vietata (art. 2 L. 287/90). Come noto, sono ritenute intese anche le pratiche concordate di fatto e non formalizzate.

3) Pratica commerciale scorretta (art.20 del Codice del consumo).

L’incameramento totale del vantaggio fiscale che la Regione aveva destinato ai consumatori, appare una condotta che è contraria alla diligenza professionale, ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore.

Tutto quanto premesso, si è chiesto che l’Ecc.ma Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, avvalendosi dei poteri ispettivi conferiti dalla Legge, ed ove occorra degli Organi della Guardia di Finanza, voglia svolgere opportuna istruttoria, al fine di:

A) verificare se nei fatti sopra descritti sia ravvisabile una pratica commerciale scorretta posta in essere dalle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia, ovvero si sia realizzato un abuso di posizione dominante, ovvero un’intesa anticoncorrenziale.

B) Laddove si dovesse accertare che la descritta condotta delle Compagnie petrolifere in Puglia integra la sussistenza di una pratica di cui al punto A), si chiede che le stesse siano sanzionate, con condanna al pagamento in solido fra loro di una multa pari - quantomeno - all’importo lucrato per aver incamerato 3,10 centesimi di euro su ogni litro di benzina venduto in Puglia (che dalle stime del bilancio al 31.12.2012 ammonta a circa euro 14,5 milioni annui).

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09/01/2013 - CONFCONSUMATORI OTTIENE RISARCIMENTO CONTRO UN GESTORE TELEFONICO, PER IL RITARDO NEL TRASFERIMENTO DI UN'UTENZA TELEFONICA

Dopo aver traslocato aveva dovuto attendere ben 268 giorni per il trasferimento dell’utenza telefonica. Quello appena risolto dalla Confconsumatori non è il primo caso: spesso avviene che, quando un cittadino cambia casa e chiede di trasferire l’utenza telefonica al nuovo indirizzo, il gestore non provvede nel termine previsto dalla Carta dei Servizi.

Con la importante (per le motivazioni) sentenza n.1218/2012 del 9.12.2012, recentemente pubblicata, il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato la società telefonica, colpevole di non aver traslocato l’utenza nei termini previsti, a risarcire al cliente di Grosseto con un indennizzo per ogni giorno di ritardo, per un totale di 770 euro, oltre alle spese legali.

L'avv. Daniela Nicoletti, legale di Confconsumatori spiega: "la sentenza statuisce e conferma il principio secondo il quale, a fronte del mancato trasloco dell’utenza al nuovo domicilio dopo diversi mesi, il consumatore può recedere dal contratto per inadempimento della società telefonica, la quale ha l’onere di procedere con l’operazione nel termine fissato nella propria Carta dei Servizi. Inoltre l’utente, in caso di ritardo, salvo la prova del maggior danno, ha diritto almeno all’indennizzo contrattualmente fissato dal gestore telefonico per ogni giorno di ritardo. É opportuno ricordare, infine, che la richiesta di trasloco telefonico va inviata a mezzo fax o comunque in forma scritta per dare prova certa della data di inizio del procedimento."

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08/01/2013 - FURTO DELLA VALIGIA IN AEROPORTO: CONFCONSUMATORI OTTIENE CONDANNA DELLA COMPAGNIA AEREA

Dalla valigia, registrata in aeroporto, erano spariti gioielli e la macchina fotografica con i ricordi della vacanza: dopo due anni è arrivata la condanna per la compagnia aerea.

Una coppia di giovani di aveva trascorso una settimana a Cuba nel 2009 e, al ritorno, nell'aeroporto di L'Avana le valigie erano state affidate ad una nota compagnia aerea italiana con cui i due viaggiavano. La valigia della ragazza conteneva una collana e un profumo costoso e la macchina fotografica e con tutte le fotografie scattate in vacanza, oggetti di valore, economico e affettivo, che all'arrivo all'aeroporto di Milano erano purtroppo scomparsi. I giovani avevano subito sporto denuncia ai Carabinieri e si erano rivolti alla Confconsumatori. I legali dell’associazione, esperti in materia, si erano rivolti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento da parte della Compagnia aerea per i danni subiti: il costo degli oggetti rubati e il danno per la perdita di tutte le fotografie.

Ci sono voluti due anni perché, nonostante la linea difensiva della compagnia aerea, il Giudice di Pace, con una recente sentenza del 2 gennaio 2013, riconoscesse le ragioni dei turisti e condannasse il vettore al risarcimento dei danni stimato in complessivi 750 euro oltre al rimborso delle spese legali.
«Leggendo la sentenza si verifica come il Giudice di Pace - spiega l'avv. Nuccia Lisi, legale di Confconsumatori Puglia - ha ritenuto, come avevamo sempre sostenuto, che una volta affidato il bagaglio alla compagnia aerea anche presso aeroporti non italiani, il vettore rimane responsabile dell'eventuale perdita o distruzione, anche del suo contenuto». Una sentenza molto interessante visto che i casi di danno al passeggero aereo e le richieste di tutela alle associazioni dei consumatori sono in aumento: «anche sull'entità del risarcimento del danno - il Giudice ha accolto le nostre richieste, quantificando i danni da perdita degli oggetti contenuti nel bagaglio e riconoscendo anche danno cosiddetto non patrimoniale da perdita del ricordo della vacanza, seppur in maniera limitata».

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CONFCONSUMATORI CHIEDE AI PREFETTI PUGLIESI DI ATTUARE LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI CREDITO.

Oggi Confconsumatori Puglia ha inviato ai Prefetti pugliesi la seguente missiva:

Illustre Prefetto,

come noto è operativa dal 13 novembre scorso la nuova procedura introdotta per tentare di migliorare l’accesso al credito d’imprese e famiglie, dal Decreto Legge 29/2012 convertito in Legge. Con l’emanazione del provvedimento del Governatore di Banca d’Italia Visco, del 13.11.2012, sono state integrate le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, introducendo la nuova sezione che disciplina la segnalazione del Prefetto all’Arbitro Bancario e Finanziario.

D’ora in poi, infatti, il cittadino che contesta alla banca l’erogazione mancata, ridotta o revocata di un finanziamento, o l’inasprimento delle condizioni applicate, ovvero altre condotte della banca inerenti la valutazione del merito del credito, può inviare un’istanza al Prefetto (a mezzo PEC), specificando l’oggetto e le motivazioni della richiesta. Il Prefetto ricevuta la domanda redige un’informativa ed invita la Banca a fornire, entro 30 giorni, una risposta motivata sulla meritevolezza della domanda. Il Prefetto, all’esito di tale risposta, redige una relazione con la quale motiva le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione all’ABF e la invia all’Arbitro, alla banca ed al cliente. Il collegio arbitrale costituito presso l’ABF si pronuncia entro trenta giorni e comunica la decisione alle parti ed al Prefetto. Nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente, la Banca è obbligata ad adempiere nei termini e secondo le modalità indicate dall’ABF.

Premesso quanto innanzi, conoscendo la Vostra sensibilità su un tema così delicato, Vi chiediamo cortesemente di voler dare attuazione a tale nuova normativa, sia pubblicizzando presso i cittadini questo Vostro nuovo potere di intervento, sia apprestando gli Uffici con le risorse umane necessarie per erogare questo nuovo servizio. Da ultimo siamo a manifestare la disponibilità delle Associazioni dei consumatori pugliesi riconosciute in base alla L.Reg. 12/2006 e riunite nella Consulta Regionale dei Consumatori e Utenti, a collaborare con la S.V. nelle forme che riterrete utili, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Legge.

Molti cordiali saluti.

Bari, li 27.11.2012

avv. Antonio Pinto

(Presidente Confconsumatori Puglia)

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19/11/2012 - FRODE INFORMATICA SUL CONTO CORRENTE: RISARCIMENTO PER ASSOCIATO DELLA CONFONSUMATORI DALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Webank dovrà risarcire  un associato della Confconsumatori che si era visto trafugare una somma dal suo conto corrente a seguito di una frode informatica. “Quella dell’Arbitro Bancario Finanziario – spiega l’avv.Antonio Pinto, Presidente regionale di Confconsumatori – è una decisione molto importante perché riconosce che il pericolo di frodi informatiche è un problema ormai notorio ed è obbligo degli intermediari adeguare gli standard esistenti per rendere sicure le transazioni online da tali attacchi di pirateria informatica”.

L’Associato aveva denunciato un bonifico e un prelievo dal suo conto non autorizzato. Alcuni giorni dopo il prelievo aveva ricevuto un sms di alert, un messaggio che comunicava che era stato impartito un ordine di bonifico sul proprio conto corrente. L’Associato però disconosceva l’operazione e lamentava la tardiva ricezione del messaggio e la scarsa efficienza dei servizi di sicurezza apprestati da Webank.

A seguito dell’intervento della Confconsumatori che ha proposto reclamo presso l’Arbitro Bancario Finanziario,  è stato riconosciuto all’associato il rimborso della somma fraudolentemente trafugata dal suo conto corrente.

La Confconsumatori è a disposizione di chiunque avesse avuto problemi similari di frodi informatiche o altri problemi bancari, presso le proprie quattordici sedi territoriali pugliesi.

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16/11/2012 - PROCESSO FARMATRUFFA: CONFCONSUMATORI DOPO LA PRESCRIZIONE IN SEDE PENALE AGIRA’ IN SEDE CIVILE.

La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bari il 14 ottobre 2010, ad un decennio dai primi fatti contestati, aveva irrogato 78 condanne - nei confronti di medici, farmacisti e informatori scientifici di nove case farmaceutiche e multinazionali per reati legati a illeciti nei confronti della sanità pugliese. Confconsumatori era stata ammessa dai Giudici a costituirsi come parte civile nel processo. Oggi purtroppo, per il decorso degli anni, si sono prescritti  i reati contestati a 79 degli 81 imputati del processo d'appello sulla presunta farmatruffa da 20 milioni di euro al Sistema sanitario nazionale. Tra i reati contestati l'associazione per delinquere, episodi di truffa, falso, corruzione e riciclaggio La prossima udienza è stata fissata al 3 dicembre: gli imputati in questa sede potranno decidere se rinunciare o meno alla prescrizione.  I difensori degli altri 79 imputati hanno chiesto termini per valutare l'eventuale rinuncia alla prescrizione, che consentirebbe una pronuncia del collegio nel merito. La Corte ha quindi rinviato il processo al 3 dicembre. A questo punto Confconsumatori proseguirà la battaglia in sede civile, agendo solo contro i condannati in primo grado e chiederà al Tribunale di devolvere gli eventuali proventi di tale causa in favore di Emergency.

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13/11/2012 - LA PROCURA DI TRANI RINVIA A GIUDIZIO I VERTICI DELLE AGENZIE DI RATING: CONFCONSUMATORI SI COSTITUIRÀ PARTE CIVILE.

La Procura di Trani ha rinviato a giudizio i vertici di due agenzie di rating, Fitch e Standard & Poor’s in quanto ritenuti ‘tutti responsabili del delitto di manipolazione del mercato continuata e pluriaggravati: questi ‘ponevano in essere una serie di artifici’ tanto nell’elaborazione, quanto nella ‘diffusione’ dei rating sul debito sovrano italiano ‘concretamente idonei a provocare’: una destabilizzazione dell’immagine, prestigio e affidamento creditizi dell’Italia sui mercati finanziari; una sensibile alterazione del valore dei titoli di Stato italiani, segnatamente un loro deprezzamento e un indebolimento dell’ Euro’.

Confconsumatori che e' stata la prima associazione in Italia nel 2009 ad attivare una causa civile nei confronti delle agenzie di rating, presso i Tribunali di Milano e di Roma, difendendo decine di risparmiatori con gli avv.ti Antonio Pinto e Laura Tota, si costituirà parte civile nel processo penale che andrà a celebrarsi.

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09/11/2012 - CONFARTIGIANATO APRE AD ANDRIA SPORTELLO DI TUTELA CON CONFCONSUMATORI

Confartigianato e Confconsumatori hanno sottoscritto un protocollo di intesa, avviando un rapporto di collaborazione ad ampio raggio tra le stesse organizzazioni, al fine di promuovere iniziative comuni in materia di informazioni, assistenza e tutela agli iscritti.

Molteplici le idee progettuali da realizzare concretamente - come hanno dichiarato i Presidenti Stefano Mastrorillo per la Upsa Confartigianato Andria e Laura Maria Pia Tota per la Confconsumatori di Andria: organizzazione di incontri e studi sulle problematiche del lavoro e dei cittadini alle prese con norme fiscali e burocrazia, offrire soluzioni delle crisi da sovraindebitamento, nonché dei problemi con istituti bancari o legati a prodotti finanziari.

Confartigianato ospiterà il nuovo sportello di Confconsumatori presso la propria sede in Via Montegrappa n.15.

Le due organizzazioni nell’ambito delle proprie specifiche competenze e professionalità e nel rispetto degli specifici scopi istituzionali, si attiveranno per sostenere cittadini ed imprenditori nei loro legittimi interessi, operando in stretta sinergia anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private.

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06/11/2012 - RICERCA UNIONCAMERE - SYMBOLA - COLDIRETTI: LA GREEN ECONOMY E' UNA STRADA PER BATTERE LA CRISI.

Quasi 1 impresa su 4, il 23,6%, punta sulla green economy per superare la crisi. Il 38,2% delle assunzioni sono in settori ‘verdi’ dell’economia. Questi, in sintesi, alcuni dei dati del rapporto ‘Green Italy 2012′ di Unioncamere e Fondazione Symbola realizzato con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico – presentato oggi a Roma. La profondità degli effetti di questa crisi perdurante abbia indotto l’intero sistema economico italiano verso un radicale ripensamento del modello di sviluppo in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, di una maggiore innovazione, qualità ed efficienza. Non a caso la strada ‘verde’ rappresenta ormai una via segnata e battuta anche da una percentuale significativa di imprese in fase di start-up, nel manifatturiero come nell’agricoltura e nel terziario, a partire dal turismo. Tra le “vere” nuove imprese individuate da Unioncamere (circa 103mila) nei primi sei mesi del 2012, il 14% ha già realizzato nella prima parte dell’anno o realizzerà entro il 2013 investimenti green.

Dalla chimica alla farmaceutica, dal legno-arredo all’high tech, dalla concia alla nautica, passando per l’agroalimentare, l’industria cartaria, tessile, edilizia, minerali non metalliferi, per la meccanica, l’elettronica e i servizi. Oltre che i più classici settori delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, del ciclo dei rifiuti e della protezione della natura. Tante sono le declinazioni della green economy italiana. Un filo verde e dinamico, che attraversa, innova e rende più competitivi tutti i settori della nostra economia, compresi quelli più maturi e tradizionali.

La green Italy, insomma, è una rivoluzione verde che attraversa il Paese da Nord a Sud, tanto che le prime dieci posizioni della classifica regionale per diffusione delle imprese che investono in tecnologie green sono occupate da quattro regioni settentrionali e sei del Centro-Sud. Le imprese della green Italy, inoltre, sono quelle che hanno la maggiore propensione all’innovazione: il 37,9% delle imprese che investono in eco-sostenibilità hanno introdotto innovazioni di prodotto o di servizio nel 2011, contro il 18,3% delle imprese che non investono green. Idem dicasi per la propensione all’export: il 37,4% delle imprese green vanta presenze sui mercati esteri, contro il 22,2% delle imprese che non investono nell’ambiente.

Secondo la Coldiretti che ha collaborato alla stesura de Rapporto, è grazie alla green economy che nei prossimi tre anni si apriranno opportunità di lavoro per oltre 100 mila giovani Secondo l’indagine Coldiretti/Swg la maggioranza dei giovani italiani, a differenza delle generazioni che li hanno preceduti, non sogna piu’ un lavoro nell’ufficio di una banca magari in una grande metropoli, ma vorrebbe invece gestire un agriturismo in piena campagna. La metà dei giovani tra i 18 ed i 34 anni – sottolinea la Coldiretti – preferirebbe infatti gestire un agriturismo piuttosto che fare l’impiegato in banca (23 per cento) o anche lavorare in una multinazionale (19 per cento). Venute meno le garanzie del posto fisso che caratterizzavano queste occupazioni, sono emerse tutte le criticita di lavori che in molti considerano ripetitivi e poco gratificanti rispetto al lavoro in campagna.
Numerosi sono gli esempi di idee innovative nate con la green economy come il “sommelier della frutta” che è una nuova figura professionale nata grazie ad Onafrut della Coldiretti, la prima associazione nazionale assaggiatori della frutta. I sommelier della frutta si propongono di insegnare alle nuove generazioni e non a riconoscere varietà, grado di maturazione, sapore, colore, origine e profumo di mele, pere, pesche e anche dei piccoli frutti. Ma c’è di più, e chi punta al titolo di “Maestro assaggiatore”, il grado più alto della categoria, può frequentare corsi tenuti da docenti universitari ed esperti in analisi sensoriale ed aspirare grazie a queste conoscenze di trasformare un hobby in un vero e proprio lavoro.

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05/11/2012 - LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA NORMA REGIONALE PUGLIESE SULLA SANITA’ E AFFERMA LA LIBERTA' DI SCELTA DEL LUOGO DI CURA

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26.10.2012 n.236, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola "regionali", cioè, come lamentava il TAR Puglia, nella parte in cui precludeva alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, la possibilità di stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio regionale, relativamente all’erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia. Secondo la Corte: "delimitare la scelta dei soggetti erogatori di prestazioni nell’ambito dei confini del territorio regionale incide irragionevolmente sulla libertà di scelta del luogo di cura, senza perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica", la Corte ha osservato che, "secondo una giurisprudenza costante, il diritto alla libertà di scelta del luogo della cura in tutto il territorio nazionale non ha carattere assoluto, dovendo essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, anche in considerazione dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili”.

Quindi, non è sempre vietato al legislatore regionale sacrificare la libertà di scelta del paziente, a condizione però che il sacrificio risulti necessitato dall’esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio un’efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario. Nel caso di specie, tuttavia, "la rigidità del divieto contenuto nella normativa impugnata, si pone in contrasto, oltre che con l’art. 32 Cost., anche con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza"".

Infatti, dice la Corte: "non emergono sufficienti ragioni di pregio costituzionale che giustifichino la restrizione del diritto protetto dall’art. 32 Cost." e "la preclusione su base territoriale stabilita dal legislatore regionale non solo non perviene ad un ragionevole bilanciamento tra la libertà di cura e le esigenze della finanza pubblica, ma a ben vedere irragionevolmente impedisce all’amministrazione di effettuarlo"".. ""non consentendo alle singole ASL di valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione a stipulare un accordo contrattuale con presìdi privati, intraregionali o extraregionali, tra cui, ad esempio, le caratteristiche dei pazienti, la tipologia delle prestazioni riabilitative da erogare, le condizioni economiche offerte dai singoli operatori sanitari, nonché la dislocazione territoriale effettiva (giacché può accadere che un presìdio sanitario extra-regionale si trovi nei fatti più vicino al domicilio del paziente, rispetto a strutture aventi sede legale nella Regione, specie nelle zone confinanti con altre Regioni)".

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