La sintesi della denuncia:
Il taglio dell’accisa regionale sulla benzina (IRBA) si è tradotto in un guadagno per le Compagnie di circa 3,10 centesimi al litro. Questa tassa nel 2012 aveva portato nelle casse della Regione la somma di circa 14,5 milioni di euro. E’ noto che il prezzo della benzina è libero, tuttavia è evidente che – nella fattispecie in oggetto - l’eliminazione di una parte del costo finale, costituita esclusivamente da imposte, non può essere “compensata” dalle Compagnie petrolifere con un contestuale aumento del prezzo industriale. Tale giustificazione sarebbe palesemente illegittima e pretestuosa per almeno due ragioni, autonome e concorrenti fra loro:
1) si consideri che il prezzo industriale sarebbe stranamente aumentato di circa 3,10 centesimi di euro solo in Puglia e non nel resto dell’Italia.
2) Il prezzo industriale è comunemente derivato dal costo della materia prima e dal margine lordo. Orbene, come noto, il costo della materia prima è legato all’andamento della c.d. quotazione. Ebbene, anche da una semplice verifica eseguita analizzando il sito internet http://www.platts.com/Products/europeanmarketscan/Oil/ALL/PriceAssessmentIndices) che riporta le quotazioni di riferimento, si evince che nei giorni dal 1 gennaio 2013 ad oggi (ovviamente) non vi è stato uno scostamento di 3,10 centesimi di euro.
Tanto implica che le Compagnie petrolifere, in Puglia, stanno usando l’eliminazione della tassa per accrescere direttamente ed esclusivamente il margine lordo, i loro guadagni.Si è chiesto pertanto all’Autorità, di verificare se la condotta delle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia sia qualificabile, anche in via alternativa:
1) Abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/90). Il fatto che tutte le Compagnie petrolifere abbiano imposto ai consumatori pugliesi un aumento di prezzo pari ad 3,10 centesimi di euro al litro, non giustificato da un aumento dei costi industriali, appare un abuso collegato alla loro indiscussa posizione dominante nella Regione
2) Intesa restrittiva della concorrenza (art. 2 L. 287/90): E’ accaduto che le Compagnie petrolifere, stranamente, hanno tutte insieme deciso di aumentare il proprio margine lordo, incamerando il vantaggio fiscale di euro 3,10 centesimi nella sola Regione Puglia. Tale pratica commerciale, di fatto instaurata dal 1 gennaio 2013 da tutte le Compagnie petrolifere, appare qualificabile come un’intesa restrittiva della concorrenza vietata (art. 2 L. 287/90). Come noto, sono ritenute intese anche le pratiche concordate di fatto e non formalizzate.
3) Pratica commerciale scorretta (art.20 del Codice del consumo).
L’incameramento totale del vantaggio fiscale che la Regione aveva destinato ai consumatori, appare una condotta che è contraria alla diligenza professionale, ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore.
Tutto quanto premesso, si è chiesto che l’Ecc.ma Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, avvalendosi dei poteri ispettivi conferiti dalla Legge, ed ove occorra degli Organi della Guardia di Finanza, voglia svolgere opportuna istruttoria, al fine di:
A) verificare se nei fatti sopra descritti sia ravvisabile una pratica commerciale scorretta posta in essere dalle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia, ovvero si sia realizzato un abuso di posizione dominante, ovvero un’intesa anticoncorrenziale.
B) Laddove si dovesse accertare che la descritta condotta delle Compagnie petrolifere in Puglia integra la sussistenza di una pratica di cui al punto A), si chiede che le stesse siano sanzionate, con condanna al pagamento in solido fra loro di una multa pari - quantomeno - all’importo lucrato per aver incamerato 3,10 centesimi di euro su ogni litro di benzina venduto in Puglia (che dalle stime del bilancio al 31.12.2012 ammonta a circa euro 14,5 milioni annui).
Dimenticato la tessera? Inserisci il tuo Codice Fiscale o la tua Email e riceverai nuovamente la tua tessera all'indirizzo email dato al momento della iscrizione.
