Dopo aver traslocato aveva dovuto attendere ben 268 giorni per il trasferimento dell’utenza telefonica. Quello appena risolto dalla Confconsumatori non è il primo caso: spesso avviene che, quando un cittadino cambia casa e chiede di trasferire l’utenza telefonica al nuovo indirizzo, il gestore non provvede nel termine previsto dalla Carta dei Servizi.
Con la importante (per le motivazioni) sentenza n.1218/2012 del 9.12.2012, recentemente pubblicata, il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato la società telefonica, colpevole di non aver traslocato l’utenza nei termini previsti, a risarcire al cliente di Grosseto con un indennizzo per ogni giorno di ritardo, per un totale di 770 euro, oltre alle spese legali.
L'avv. Daniela Nicoletti, legale di Confconsumatori spiega: "la sentenza statuisce e conferma il principio secondo il quale, a fronte del mancato trasloco dell’utenza al nuovo domicilio dopo diversi mesi, il consumatore può recedere dal contratto per inadempimento della società telefonica, la quale ha l’onere di procedere con l’operazione nel termine fissato nella propria Carta dei Servizi. Inoltre l’utente, in caso di ritardo, salvo la prova del maggior danno, ha diritto almeno all’indennizzo contrattualmente fissato dal gestore telefonico per ogni giorno di ritardo. É opportuno ricordare, infine, che la richiesta di trasloco telefonico va inviata a mezzo fax o comunque in forma scritta per dare prova certa della data di inizio del procedimento."
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