05/11/2012 - LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA NORMA REGIONALE PUGLIESE SULLA SANITA’ E AFFERMA LA LIBERTA' DI SCELTA DEL LUOGO DI CURA

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26.10.2012 n.236, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola "regionali", cioè, come lamentava il TAR Puglia, nella parte in cui precludeva alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, la possibilità di stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio regionale, relativamente all’erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia. Secondo la Corte: "delimitare la scelta dei soggetti erogatori di prestazioni nell’ambito dei confini del territorio regionale incide irragionevolmente sulla libertà di scelta del luogo di cura, senza perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica", la Corte ha osservato che, "secondo una giurisprudenza costante, il diritto alla libertà di scelta del luogo della cura in tutto il territorio nazionale non ha carattere assoluto, dovendo essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, anche in considerazione dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili”.

Quindi, non è sempre vietato al legislatore regionale sacrificare la libertà di scelta del paziente, a condizione però che il sacrificio risulti necessitato dall’esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio un’efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario. Nel caso di specie, tuttavia, "la rigidità del divieto contenuto nella normativa impugnata, si pone in contrasto, oltre che con l’art. 32 Cost., anche con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza"".

Infatti, dice la Corte: "non emergono sufficienti ragioni di pregio costituzionale che giustifichino la restrizione del diritto protetto dall’art. 32 Cost." e "la preclusione su base territoriale stabilita dal legislatore regionale non solo non perviene ad un ragionevole bilanciamento tra la libertà di cura e le esigenze della finanza pubblica, ma a ben vedere irragionevolmente impedisce all’amministrazione di effettuarlo"".. ""non consentendo alle singole ASL di valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione a stipulare un accordo contrattuale con presìdi privati, intraregionali o extraregionali, tra cui, ad esempio, le caratteristiche dei pazienti, la tipologia delle prestazioni riabilitative da erogare, le condizioni economiche offerte dai singoli operatori sanitari, nonché la dislocazione territoriale effettiva (giacché può accadere che un presìdio sanitario extra-regionale si trovi nei fatti più vicino al domicilio del paziente, rispetto a strutture aventi sede legale nella Regione, specie nelle zone confinanti con altre Regioni)".

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