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17/04/2013 - OGGI IL TRIBUNALE DI GROSSETO HA AMMESSO LA CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE COSTA CONCORDIA.

Il Tribunale di Grosseto ha ammesso la Confconsumatori come parte civile nel processo Costa Concordia. L’avv Marco Festelli, che ha rappresentato in giudizio l’associazione, esprime soddisfazione per il riconoscimento di Confconsumatori come «parte civile e direttamente danneggiata dai fatti» per cui vi è processo. «Nell’ordinanza – spiega Festelli - é stata riconosciuta la figura del turista passeggero della Concordia nell’alveo della figura del consumatore e conseguentemente è stato riconosciuto che non solo i consumatori direttamente danneggiati, i passeggeri della Costa Concordia, hanno subito un danno, ma anche le Associazioni dei consumatori, come Confconsumatori, che si propongono come scopo esclusivo la tutela del consumatore e hanno operato con azioni concrete per l’assistenza dei turisti nel caso Costa». Confconsumatori ha già anticipato la richiesta di chiamare immediatamente Costa Crociere come responsabile civile, tenuta quindi al risarcimento dei danni subiti da tutti i danneggiati, in solido con gli imputati. «I conti con la giustizia – ha affermato Festelli - non dovranno finire soltanto con condanne di natura penale ma anche con risarcimenti esemplari a fronte di danni di particolare importanza per i malcapitati passeggeri».

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12/04/2013 - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E CONSOB: TRE PROGETTI PER I PICCOLI RISPARMIATORI.

Tre progetti concreti a favore dei piccoli risparmiatori sono stati presentati ed illustrati dal Presidente della Consob Giuseppe Vegas ai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori nazionali (fra i quali l’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori), nel corso del primo incontro di avvio di un Tavolo di lavoro permanente, appositamente costituito. Le aree d’interesse in cui Consob intende sviluppare la propria collaborazione con le Associazioni dei consumatori sono: una "Carta degli investitori" che costituisca un punto di riferimento per i piccoli risparmiatori in materia di educazione finanziaria, di rapporti con gli intermediari e con l’autorità di vigilanza; la valorizzazione di un più efficace sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli intermediari, tramite lo studio di una nuova possibile configurazione legale della Camera di conciliazione e arbitrato; la rivisitazione delle modalità di trattazione degli esposti dei risparmiatori, facendo leva sulle sinergie tra autorità di vigilanza e associazioni. L’obiettivo è di contribuire ad innalzare le “difese immunitarie” del sistema finanziario nazionale, nonché rafforzare la propria capacità di cogliere i segnali provenienti dall’esterno e di agire prontamente al loro manifestarsi. I tre progetti su cui si è iniziato a lavorare nel corso dell’incontro dell’11 aprile, sono accessibili sul sito della Consob (www.consob.it).

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09/03/2013 - CONFCONSUMATORI FA ANNULLARE CARTELLA ESATTORIALE DI 5.800 EURO DEL 1993 NOTIFICATA A PENSIONATA SETTANTUNENNE.

A distanza di 19 anni era arrivata una richiesta di pagamento di circa 5.800 euro per tributi riferiti al 1993: Confconsumatori ha ottenuto l’annullamento. Nel giugno del 2012 una pensionata settantunenne aveva ricevuto da Serit S.p.A. un’intimazione di pagamento di 5.759,61 €, relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF e SSN, oltre a interessi e sanzioni, per l’anno 1993. «Questa pronuncia - ha commentato l’avvocato Nuccia Lisi, responsabile di Confconsumatori Bitonto - rappresenta uno dei successi della nostra associazione in materia tributaria». «La sentenza della Commissione Tributaria dimostra come anche il piccolo contribuente, sempre più spesso vessato dalle società di riscossione, possa ottenere la tutela dei propri diritti, e che non si può essere debitori a vita, neppure quando il creditore è un Ente pubblico». A distanza di quasi 20 anni, dunque, l’Agente della Riscossione ha preteso di riscuotere delle somme, nel frattempo incrementate a dismisura: solo gli interessi di mora maturati al giugno 2012 erano pari a 2.607,65 €. Gli Avvocati di Confconsumatori hanno presentato tempestiva impugnazione dinanzi alla competente Commissione Tributaria, ottenendo l’annullamento totale dell’atto, dal momento che, come hanno espressamente chiarito i giudici nella sentenza: «nel caso di specie, sia che si opti per la prescrizione quinquennale che per quella decennale, la intimazione di pagamento è stata notificata oltre il decennio ed a maggior ragione oltre il quinquennio». A nulla, dunque, è valsa la difesa dell’Agente della Riscossione che, nel corso del giudizio, ha dichiarato, ma non provato, di aver provveduto nel 2003 alla notifica di un’ulteriore intimazione di pagamento avente ad oggetto le suddette somme.

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02/04/2013 - TUTELA DEL RISPARMIO: ISTITUITO TAVOLO TECNICO FRA LA CONSOB E LA CONSULTA NAZIONALE DEI CONSUMATORI.

Si terrà l'11 aprile a Roma il primo incontro del tavolo tecnico istituito fra la Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa e la Consulta Nazionale dei Consumatori. Il tavolo nasce come organo permanente che, dopo i continui scandali finanziari a danno dei risparmiatori, lavorerà essenzialmente su tre temi: creazione di una Camera di conciliazione, formata da esperti, a cui si possano rivolgere i cittadini che abbiano subito danni da parte di operatori finanziari; definizione di proposte di regole di tutela, riguardanti sia i controlli che i codici di condotta degli operatori finanziari; realizzazione di progetti di educazione finanziaria rivolti ai cittadini, con particolare attenzione alle scuole. L’avv. Antonio Pinto è stato designato quale componente del tavolo tecnico in rappresentanza della Consulta Nazionale dei Consumatori e Utenti.

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26/03/2013 - SPINGEVANO I PAZIENTI A SCEGLIERE IL REGIME A PAGAMENTO PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI: CONFCONSUMATORI AMMESSA NEL PROCESSO PENALE.

Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza resa all’udienza odierna, ha ammesso la costituzione di parte civile di Confconsumatori nel procedimento penale relativo a fatti di malasanità verificatesi nella città iblea. In particolare, il Tribunale ha così motivato il proprio provvedimento: «data la vasta latitudine degli interessi perseguiti e tutelati dalla Confconsumatori (cfr artt. 2, 3, lett. F dello statuto), estesi anche alla tutela della salute delle persone nei rapporti con le strutture pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi connessi alla salute delle persone, deve ammettersi la legittimazione di detta associazione a costituirsi parte civile in quanto tutti i reati contestati agli imputati astrattamente comportano lesioni, dirette ed immediate, degli interessi protetti da detta associazione dei consumatori». Il procedimento penale si era instaurato in seguito alle indagini nei confronti del Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Ragusa, e di altri medici e professionisti. Tra i fatti contestati e per cui si procede c’è, ad esempio, quello di avere spinto, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, i pazienti a scegliere, per l’esecuzione di un intervento chirurgico, il regime a pagamento di ALPI (Attività Libero Professionale Intramoenia). «Si tratta di un importante provvedimento con il quale viene ulteriormente riconosciuto il diritto di Confconsumatori ad essere parte nei procedimenti penali, ampliandone il raggio d’intervento» commenta Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori.

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21/03/2013 - CONFCONSUMATORI VINCE CAUSA CONTRO BANCA PER I BOND ARGENTINI

Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela di una risparmiatrice che nel marzo 2001 aveva acquistato obbligazioni argentine: la Banca non poteva limitarsi ad accennare genericamente al proprio conflitto d’interessi nel momento dell’acquisto. Il Tribunale di Parma con sentenza n.23 del 10.01.2013 ha condannato la Banca venditrice dei titoli al risarcimento dei danni, pari a 22.483,89 €, patiti dall’investitrice per l’acquisto dei bond argentini, oltre alla rifusione delle spese legali. Il Giudice di Parma ha, più in particolare, ravvisato l’inadempimento dell’Istituto di credito nel fatto che, sebbene nell’ordine d’acquisto fosse specificato che l’operazione veniva proposta dalla banca in conflitto d’interessi, non era stato specificato in cosa mai consistesse questo conflitto. «La particolarità del caso – commenta l’avvocato Laura Maria Pia Tota, legale di Confconsumatori – sta nel fatto che per il Tribunale non sono sufficienti generici chiarimenti perché possano considerarsi adempiuti gli obblighi d’informazione posti a carico degli istituti di credito dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98. È invece indispensabile che al risparmiatore vengano specificate tutte le ragioni per le quali l’operazione finanziaria può considerarsi pericolosa o comunque non adeguata».

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15/03/2013 – FURTO ON LINE SU CARTE DI CREDITO O CONTI CORRENTI: PROVARE LA COLPA SPETTA ALLA BANCA.

Sulle operazioni online non autorizzate, l’Arbitro Bancario Finanziario, con pronuncia n.301/2013 ha dato ragione al risparmiatore  ed ha stabilito che sul prestatore dei servizi bancari gravano obblighi di condotta rigorosi, che prevengano frodi e ogni uso illecito dei dati comunicati dai clienti. Il principio applicato dall’ABF, con questa ma anche con altre decisioni precedenti conformi, è che spetta alla banca provare che il cliente è incorso in una negligenza grave (quale ad esempio aver fornito i propri dati a terzi male intenzionati). Se l’intermediario non può provare che il furto dei dati è avvenuto a causa di una condotta gravemente colposa del cliente, allora prevale la dichiarazione di quest’ultimo che nega di aver autorizzato l’operazione.

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11/03/2013 - SE BRIDGESTONE CHIUDE LO STABILIMENTO DI BARI, CHIEDEREMO A TUTTI I CONSUMATORI PUGLIESI DI NON COMPRARE MAI PIÙ UN PNEUMATICO DI QUESTA MARCA!

  1. Se giovedì 14 marzo, dopo l'incontro previsto a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico, l'azienda giapponese confermerà di chiudere lo stabilimento, chiederemo con tutti i mezzi possibili a nostra disposizione, unendo tutte le associazioni di consumatori della Puglia, di iniziare uno sciopero dell'acquisto di qualsiasi prodotto Bridgestone. Bisogna rendere antieconomica la decisione. I cittadini pugliesi dimostreranno di avere molto chiaro che l'atto di acquisto può assomigliare un po' al gesto del voto, se lo si compie con consapevolezza dei risvolti sociali che può avere in alcuni casi, proprio come questo. Porteremo in piazza e sui mezzi di comunicazione le ragioni del perchè la scelta di acquisto dei cittadini pugliesi si rivolga serenamente alle tantissime altre marche esistenti, con l'obiettivo di non fare fatturare più neppure un euro in Puglia alla Bridgestone. L'azienda deve avere chiaro che ci sarà una campagna di comunicazione dove salderemo i volti e le storie dei dipendenti pugliesi licenziati, con la richiesta ai cittadini di non comprare mai più Bridgestone.

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13/03/2013 - NASCE IN PUGLIA IL SERVIZIO SOS CARTE REVOLVING.

“S.O.S. carte revolving” è il nuovo servizio attivato da Confconsumatori Brindisi, per tutelare i cittadini nell’ennesimo episodio di risparmio tradito: i tassi di interesse applicati da molte società finanziarie in caso di utilizzo di carte revolving, le quali, consentono di fare subito un acquisto e di pagarlo con rate mensili.
La problematica pr...incipale, però, riguarda il tasso di interessi applicato non solo alle singole rate, già di per sé alto, ma soprattutto dagli interessi di mora nei casi di mancato pagamento. In questi casi il tasso supera spesso le soglie dell’usura stabilite dalla Banca d’Italia.
Dalle perizie effettuate dalla Procura di Trani, dinnanzi alla quale è in corso un procedimento nei confronti di primarie società finanziarie che emettono carte revolving, è emerso che i tassi di queste ultime, in alcuni casi, sono giunti, in caso di ritardo nel pagamento, fino al 54,21 %. Oltre il doppio, cioè, dei limiti, pur elevati, del 25,68 % consentiti dalla legge sull’usura per il credito finalizzato all’acquisto rateale per tali tipologie di prestiti.
«Dal 2010, anno nel quale abbiamo cominciato ad occuparci delle problematiche collegate alle carte revolving, ad oggi - afferma l’avv. Emilio Graziuso, presidente di Confconsumatori Brindisi – numerosi consumatori si sono rivolti alla nostra Associazione per avere chiarimenti in merito a pagamenti agli stessi richiesti dei quali non solo non riescono a comprendere l’entità ma anche, in alcuni casi, la durata. I consumatori che vogliono vederci chiaro devono effettuare dei conteggi dettagliati in merito ai tassi di interesse applicati, al fine di verificare se vi siano gli estremi per chiedere la restituzione delle somme illegittimamente pagate. In tal caso, come Associazione, consigliamo, innanzitutto, di inviare una diffida alla società che ha emesso la carta revolving chiedendo la restituzione del maltolto ed eventualmente, in caso di risposta negativa, promuovere una azione legale per la tutela dei propri diritti».

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09/03/2013 - UN NUOVO STRUMENTO UTILE: LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA CARTELLA DI EQUITALIA.

La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede ora la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia. Hai ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia ma credi che gli importi richiesti non debbano essere pagati? Da oggi esiste uno strumento nuovo da usare nei confronti dell’ente di riscossione: ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia deve sospendere immediatamente l’attività di riscossione e chiedere una verifica all’ente creditore. Se la documentazione presentata dal contribuente è incompleta, Equitalia chiederà le integrazioni necessarie. Se entro 220 giorni il contribuente non riceverà alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute. La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore. La domanda va presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella o il primo atto di riscossione.

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