Il Tribunale di Bologna con sentenza del 06 febbraio scorso n. 298, ha dichiarato la nullità per difetto di forma di un contratto attraverso il quale un consumatore - seguito in giudizio dai legali di Confconsumatori - aveva acquistato obbligazioni Lehman Brothers. A causa della mancanza della firma del legale rappresentante della banca, quest’ultima dovrà risarcire al risparmiatore il capitale più gli interessi legali, per un totale di 35 mila euro.
"Una decisione importante – dichiara l’avvocato Laura Tota, legale di Confconsumatori, che tutela in giudizio tanti risparmiatori vittime della Lehman Brothers – che costituisce un’importante conferma di un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza.L’aspetto più importante è che il Tribunale abbia dichiarato la nullità, uniformandosi a quella giurisprudenza secondo cui, perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF, è necessario che sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – che regola tutti i rapporti tra banca e investitore – sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’istituto.
Per il Tribunale non ha rilevanza che il documento sia stato prodotto in giudizio dall’istituto, né che le parti abbiano dato esecuzione a contratto, così dimostrando di considerarlo valido, bastando, per superare entrambe le eccezioni, che con l’atto introduttivo sia stata chiesta la nullità per difetto di forma."
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