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23/03/2015 PROCESSATO INGIUSTAMENTE PER ABUSIVISMO EDILIZIO. COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE I DANNI.

Aveva ricevuto dal Comune un'ordinanza per demolire le "opere abusive" realizzate nel proprio immobile; peccato che le opere in discussione non fossero affatto abusive, come dimostrato nel corso del processo davanti al Tar di Lecce. L'avventura paradossale di un brindisino si è conclusa con un'importantissima sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannato un Comune della Provincia di Brindisi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'associato della Confconsumatori, illegittimamente sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con assoluzione con formula piena. Appena ricevuto il provvedimento di demolizione il cittadino aveva deciso di fare ricorso dinnanzi al TAR Puglia – Lecce, che aveva emesso un'ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva relativa al provvedimento impugnato. L'ordinanza era stata regolarmente notificata al Comune. Successivamente, il TAR aveva emesso una sentenza con la quale, accogliendo integralmente le richieste avanzate dal cittadino, annullava l’ordinanza di demolizione, già oggetto di provvedimento di sospensiva. Anche la sentenza era stata regolarmente notificata al Comune.
Nel frattempo, però, il Comando di Polizia Municipale del Comune, noncurante dell'ordinanza di sospensiva concessa dal Tar, aveva redatto un verbale di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e trasmetteva lo stesso per ogni per ogni conseguente effetto al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, al Sindaco ed al sig Procuratore della Repubblica. A seguito della trasmissione di detto verbale, il Tribunale di Brindisi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti del cittadino, in quanto l’Ente, tra l’altro, non aveva comunicato all’Autorità Giudiziaria l’ordinanza di sospensiva, prima, e la sentenza di annullamento dell’ordinanza, dopo. Il cittadino, quindi, si è trovato ad opporsi al decreto penale di condanna chiedendo il giudizio abbreviato e, a seguito di ciò, il Tribunale di Brindisi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – aveva finalmente emesso la sentenza con la quale il cittadino aveva ottenuto l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”. L’associato di Confconsumatori, quindi, persona stimata ed incensurata, aveva deciso di promuovere un'azione legale dinnanzi al Tribunale Civile nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni patiti, ivi compresi quelli non patrimoniali conseguenti alle ripercussioni sulla personalità derivanti dall’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale. La richiesta risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Brindisi, il quale ha efficacemente stabilito che “dall’atto illecito colposo realizzato dal Comune (…) è scaturito per l’attore un danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza diretta della condotta antigiuridica della Pubblica Amministrazione”. “La sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente giurisprudenziale innovativo ed importantissimo per quanto concerne i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione – afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori – Il Tribunale ha, infatti, riscontrato la responsabilità dell’ente per il comportamento assunto nella fattispecie in esame, ed ha, di conseguenza, condannato il Comune al risarcimento del danno patito dal cittadino sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, quali le spese legali sopportate per la difesa nel processo penale, sia non patrimoniale, concretizzatosi nelle ripercussioni sulla personalità del cittadino, persona stimata ed incensurata, che ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista a causa di turbamenti e stati patologici, conseguenti all’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale”.

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21/03/2015 CORTE COSTITUZIONALE E GLI ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

C. Cost. sent. n. 37/15 del 17.03.2015 Le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, portati al ruolo di dirigenti senza un pubblico concorso, sono tutte nulle. E, perciò, sono nulli anche gli atti da questi firmati e notificati ai contribuenti. 
Non solo: nulle diventano, conseguentemente, pure le cartelle esattoriali emesse da Equitalia sulla scorta di tali accertamenti. Nei prossimi giorni seguiremo e comunicheremo gli sviluppi di questa vicenda per verificare gli effetti di tale sentenza.


A cura dell'Avv. Antonio Tota di Confconsumatori San Severo.

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19/03/2015 AUGURONI A TUTTI I PAPA'!

Il cuore si allarga per accogliere la nuova vita che è totalmente inerme (anche se il pannolino pieno è un'arma impropria). Il cuore deve imparare a diventare generoso, perchè un figlio non è "per me" come gli oggetti, ma una persona che merita il mio tempo, la mia attenzione, i miei beni ed anche la mia ultima fetta di pane e nutella come ieri sera, in pratica merita tutto ciò che è "mio". Il cuore deve diventare forte per trasmettere la virtù della fortezza (ed anche per reggere al colesterolo delle zeppole fritte). Il cuore diventa allegro perchè sa che QUALSIASIcosa ti accada durante la giornata, alla fine torni a casa e trovi loro. Queste cose non le ho imparate da Elton John e Dolce e Gabbana, ma da mio padre che mi ha generato con mia mamma e dalle pagine del Vangelo su San Giuseppe.

di Antonio Pinto

fonte:ilikepuglia.it

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13/03/2015 CONFCONSUMATORI SI E’ COSTITUITA PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE "NORMAN ATLANTIC".

La tragedia del naufragio dell’imbarcazione Norman Atlantic ha arrecato danni gravissimi agli sciagurati passeggeri, alla generalità dei consumatori-viaggiatori e dei turisti, danni all’ambiente ove è avvenuto il naufragio ed un grave nocumento a tutto il “sistema” della navigazione turistica. 
In ogni caso ha anche violato gli interessi collettivi dei consumatori, in materia di tutela della salute, servizi turistici, sicurezza dei servizi venduti, secondo l’art. 139 Codice del consumo. Pertanto, la Confconsumatori, difesa dall’avv. Roberto Loizzo, si è costituita parte offesa nel procedimento di indagine penale, dinanzi al Tribunale di Bari, contro i soggetti che saranno ritenuti responsabili del naufragio e della morte di molti passeggeri.
Dopo la vittoria ed il risarcimento ottenuto contro la Costa Crociera per il disastro dell’Isola del Giglio, anche in questa vicenda l’Associazione affiancherà i passeggeri danneggiati.

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12/03/2015 IL DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

Brindisi, 2 marzo 2015 – I prodotti difettosi possono provocare danni e nei casi più gravi anche lesioni personali a chi li utilizza. Chi risponde di tali danni? Cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti? Ed entro che termini può essere richiesto il risarcimento del danno? A queste ed a altre domande risponde il libro “La responsabilità per danno da prodotto difettoso” dell’avvocato Emilio Graziuso, Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori e Direttore Scientifico del Centro Studi Persona, Diritto e Mercato, pubblicato nei giorni scorsi da Giuffrè Editore – una delle più antiche e prestigiose case editrici giuridiche italiane – nella collana Officine del diritto.

La responsabilità per danno da prodotto difettoso” è il frutto di un lavoro ultradecennale dell’avvocato Graziuso in materia di tutela dei diritti dei consumatori. L’autore, infatti, oltre ad affrontare quotidianamente la materia nelle aule di Tribunale e quale dirigente della Confconsumatori, approfondisce costantemente la stessa da un punto di vista scientifico attraverso l’attività di ricerca dallo stesso svolta, la collaborazione con il mondo accademico e la pubblicazione di opere con le più prestigiose case editrici giuridiche.

La responsabilità da prodotto difettoso – afferma l’avv. Emilio Graziuso – è un istituto molto utilizzato nel sistema giuridico americano ma in Italia, sebbene la normativa sia in vigore dal 1988, non ha assunto il ruolo centrale che il legislatore comunitario e nazionale auspicavano, probabilmente per la scarsa conoscenza che si ha dello stesso. Spesso, infatti, si tende erroneamente ad associare la disciplina in esame a quella della garanzia nella vendita di beni di consumo. Nulla di più sbagliato. La responsabilità da prodotto difettoso, infatti, scaturisce da un danno a persone e cose provocato da un prodotto difettoso del quale ne risponde a livello risarcitorio il produttore”.

È, quindi, evidente l’ampio scenario di tutela che si apre per il consumatore, il quale spesso subisce dei danni da un prodotto difettoso, come dimostra la disamina effettuata dall’autore delle fattispecie analizzate dalla giurisprudenza occupatasi della materia, basti pensare, ad esempio, al danno derivante dall’esplosione di una bomboletta di aerosol, al danno derivante dal mancato funzionamento dell’impianto di airbag, dalla difettosità di una mountain bike o di un letto a castello ecc.

Ho voluto studiare analiticamente alcuni casi emblematici nei quali i consumatori hanno ottenuto il risarcimento del danno patito a causa della difettosità del prodotto, mettendo in evidenza come, in questa materia, nel nostro ordinamento, siamo ancora lontani da una tutela piena ed effettiva del consumatore – afferma l’avv. Graziuso – Ciò deriva non da un deficit normativo o da una scarsa sensibilità dei giudici sull’argomento, ma dalla circostanza, del tutto incomprensibile, del mancato utilizzo di tale fondamentale strumento normativoNel sistema giuridico americano qualora un prodotto difettoso sia immesso nel mercato provocando danni ai consumatori, la responsabilità del produttore è spesso oggetto di una class action. In Italia, invece, pur potendo essere oggetto di un’azione di classe, oltre che, ovviamente, di una azione risarcitoria individuale, si registra uno scarso utilizzo della normativa”.

E proprio il rapporto tra responsabilità da prodotto difettoso ed azione di classe è STATOl’oggetto di una relazione tenuta di recente dall’avv. Emilio Graziuso presso l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza al quale hanno partecipato alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo del diritto quale il prof. Giorgio Costantino, il prof. Claudio Consolo ed il prof. Danilo De Santis.

www.confconsumatori.it

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06/03/2015 EQUITALIA: E'LEGGE LA POSSIBILITA' DI UNA NUOVA DILAZIONE, CONFCONSUMATORI SPIEGA COSA FARE

bitori decaduti da precedenti dilazioni alla data del 31 dicembre 2014. Si ritiene che alla rimessione in termini possano accedere sia le dilazioni ante giugno 2013 , sia quelle post giugno 2013, sia quelle attivate in forza della prima versione (articolo 11 bis, Dl 66/14). L'avv. Dario Barnaba di Confconsumatori, spiega cosa fare: "Il debitore deve
presentare una istanza a Equitalia entro il 31 luglio 2015. Non occorre presentare alcuna documentazione in allegato all'istanza, a prescindere dall'ammontare del debito residuo. La domanda va redatta sul fac simile disponibile sul sito di Equitalia. La durata della nuova rateazione sarà, in linea di principio, pari a quella della dilazione iniziale. La dilazione prevista dalla legge di conversione del Dl milleproroghe ha durata massima di 72 rate." La dilazione straordinaria inoltre non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di due rate anche non
consecutive. Gli effetti della semplice presentazione della domanda di rateazione sono importanti, perché la presentazione della domanda inibisce l'adozione di nuove azioni esecutive. Inoltre, non può essere iscritta ipoteca sui beni del debitore, mentre quella già iscritta rimane. Con la concessione della
rateazione è altresì inibita l'apposizione del fermo amministrativo.
 
 

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04/03/2015 COSTA CONCORDIA: RISARCIMENTI EQUI PER I NAUFRAGHI, ASSISTITI DA CONFCONSUMATORI

L'ex comandante della nave Costa Concordia Francesco Schettino è stato condannato in primo grado dai giudici del Tribunale di Grosseto a 16 anni di reclusione e a un mese di arresto. «Il processo – commenta l’avv. Roberto Loizzo di Confconsumatori – ha fatto sicuramente emergere non solo la responsabilità diretta dello Schettino, ma anche tutto ciò che non andava all’interno della nave e nelle procedure di sicurezza dell’armatore». Confconsumatori esprime grande soddisfazione per le provvisionali riconosciute ai naufraghi assistiti da Confconsumatori: «Trattasi di danno morale che il tribunale ha voluto stabilire nella misura minima prudenziale di almeno euro 30 mila, in attesa della liquidazione del maggiore danno che potrà determinare il giudice civile».
Le condanne al pagamento sono state inflitte non solo a Schettino, ma direttamente anche a Costa Crociere Spa. Il Tribunale con la sentenza dell’11 febbraio scorso, ha infatti deciso che l’associazione era ed è legittimata a rappresentare interessi diffusi delle categorie interessate all’evento, essendo direttamente offesa dai delitti commessi dall’imputato e avendo quindi subito un danno morale, simbolicamente quantificato in 15 mila euro. Confconsumatori proseguirà la propria riconosciuta e legittimata attività di rappresentanza e difesa dei diritti dei consumatori quali viaggiatori e turisti anche in futuro, a difesa dei diritti della collettività e contro ogni lusinga o compromesso.

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02/03/2015 USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA NON VINCOLANO I GIUDICI

Il Tribunale di Fermo, con un’ordinanza del 3 novembre 2014, pubblicata pochi giorni fa, ha condannato una banca a restituire ottantaduemila euro, affermando il principio giuridico secondo cui: la formula matematica contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia in materia di usura, non vincola il giudice chiamato a verificare il costo di un singolo finanziamento. 
Il fatto era il seguente. Nel 2012 un cliente ha fatto causa contro la propria banca sollevando l’eccezione di usurarietà dei tassi applicati ad alcuni finanziamenti collegati a un conto corrente. Con una Consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, è stato accertato il superamento delle soglia d’usura con l’utilizzo di una formula diversa da quella indicata per fini statistici da Banca d’Italia e il giudice ha ribadito che non può essere condivisa l’eccezione della banca secondo la quale sarebbe necessario applicare la formula del Teg di Banca d’Italia. 
Secondo l’avv. Nuccia Lisi di Confconsumatori: “il Tribunale di Fermo ha applicato e confermato l’insegnamento della Cassazione (n. 46669\2011) secondo cui le istruzioni di Banca d’Italia non costituiscono fonte di diritti od obblighi e non vincolano quindi il giudice”.

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27/02/2015 TELECOM MODIFICA UNILATERALMENTE IL CONTRATTO, CONFCONSUMATORI HA INVIATO ESPOSTO ALL’AGCOM

Alcuni utenti ci hanno sottoposto una comunicazione, inserita nella bolletta di casa, secondo la quale Telecom, con decorrenza 1° maggio 2015 modificherà unilateralmente il costo dell’utenza domestica, offrendo chiamate illimitate e portandolo a 29,00 euro mensili.
L’offerta non è e non sarà economica per tutti. Molti utenti infatti utilizzano la linea domestica più per ricevere telefonate, che per farle. A prescindere dall’economicità o meno della modifica unilaterale del servizio (che deve esser verificata di volta in volta) appare comunque illegittimo consentire al gestore telefonico di modificare unilateralmente il contenuto del contratto ed il prezzo pagato. Come si legge nell’informativa- sarà l’utente, sempre che se ne accorga, a dover recedere dal contratto, inviando entro il 31.5.2015 una lettera raccomandata o diversa comunicazione scritta. 
Trattasi di un “intervento” contrattuale che è relativo al servizio RTG universale e che riguarda milioni di utenti, molti dei quali (per età, istruzione e salute) in difficoltà a scrivere e dover inviare comunicazioni scritte. Si aggiunga poi che l’utente, sia pure tempestivamente dissenziente, sosterrà in ogni caso un costo consistente nelle spese di produzione ed invio della comunicazione scritta (in realtà se si leggono le condizioni di contratto mediante lettera raccomandata a.r. ovvero posta certificata ovvero fax).
Al contrario la modalità di comunicazione della variazione da parte di Telecom, a mezzo di una semplice busta non raccomandata, non è affidabile in quanto non consente di ritenere che tutti gli interessati ricevano compiuta notizia della nuova tariffazione e quindi che siano sostanzialmente messi in grado di poter esercitare, nella tempistica di 30 giorni, il diritto di recesso. Pertanto occhio alla bolletta e pronti con la penna perché l’impennata dei costi è dietro l’angolo.

Intanto la Confconsumatori ha già inoltrato ieri un esposto all’Agcm (autorità per la concorrenza ed il mercato) ed all’Agcom (autorità di garanzia per le comunicazioni) affinchè intervengano con solerzia per fermare Telecom.

 
 
 

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27/02/2015 NASCE “DESTINAZIONE SUD”, UN NUOVO MARCHIO TURISTICO PER IL MEZZOGIORNO

Nasce Destinazione Sud: il marchio turistico del Mezzogiorno che si mette in rete per competere nei mercati internazionali. L'iniziativa è stata presentata alla Bit di Milano. Il nuovo brand turistico del Sud Italia nasce da Rete Destinazione Sud. Per la prima volta vengono presentati contestualmente pacchetti turistici, tutti caratterizzati dall'offerta di luoghi e situazioni uniche per bellezza, originalità, mitezza del clima.
«Mancava un prodotto turistico che proponesse con una strategia unica le ricchezze del territorio, innovando e al contempo riducendo i costi grazie all'assenza di intermediazione». Michelangelo Lurgi, presidente di Rete Destinazione Sud, sottolinea l'impegno di decine e decine di operatori e di imprenditori di riferimento delle regioni Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, che si sono uniti in rete, per potenziare la competitività del sistema turistico meridionale sviluppando azioni comuni di promozione e commercializzazione tradizionale e online.
L’obiettivo è quello di attirare visitatori provenienti dai nuovi mercati delle potenze industriali emergenti così come da quelli consolidati. Destinazione Sud cercherà di assicura la destagionalizzazione del turismo meridionale.

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