La tragedia del naufragio dell’imbarcazione Norman Atlantic ha arrecato danni gravissimi agli sciagurati passeggeri, alla generalità dei consumatori-viaggiatori e dei turisti, danni all’ambiente ove è avvenuto il naufragio ed un grave nocumento a tutto il “sistema” della navigazione turistica.
In ogni caso ha anche violato gli interessi collettivi dei consumatori, in materia di tutela della salute, servizi turistici, sicurezza dei servizi venduti, secondo l’art. 139 Codice del consumo. Pertanto, la Confconsumatori, difesa dall’avv. Roberto Loizzo, si è costituita parte offesa nel procedimento di indagine penale, dinanzi al Tribunale di Bari, contro i soggetti che saranno ritenuti responsabili del naufragio e della morte di molti passeggeri.
Dopo la vittoria ed il risarcimento ottenuto contro la Costa Crociera per il disastro dell’Isola del Giglio, anche in questa vicenda l’Associazione affiancherà i passeggeri danneggiati.
Brindisi, 2 marzo 2015 – I prodotti difettosi possono provocare danni e nei casi più gravi anche lesioni personali a chi li utilizza. Chi risponde di tali danni? Cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti? Ed entro che termini può essere richiesto il risarcimento del danno? A queste ed a altre domande risponde il libro “La responsabilità per danno da prodotto difettoso” dell’avvocato Emilio Graziuso, Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori e Direttore Scientifico del Centro Studi Persona, Diritto e Mercato, pubblicato nei giorni scorsi da Giuffrè Editore – una delle più antiche e prestigiose case editrici giuridiche italiane – nella collana Officine del diritto.
“La responsabilità per danno da prodotto difettoso” è il frutto di un lavoro ultradecennale dell’avvocato Graziuso in materia di tutela dei diritti dei consumatori. L’autore, infatti, oltre ad affrontare quotidianamente la materia nelle aule di Tribunale e quale dirigente della Confconsumatori, approfondisce costantemente la stessa da un punto di vista scientifico attraverso l’attività di ricerca dallo stesso svolta, la collaborazione con il mondo accademico e la pubblicazione di opere con le più prestigiose case editrici giuridiche.
“La responsabilità da prodotto difettoso – afferma l’avv. Emilio Graziuso – è un istituto molto utilizzato nel sistema giuridico americano ma in Italia, sebbene la normativa sia in vigore dal 1988, non ha assunto il ruolo centrale che il legislatore comunitario e nazionale auspicavano, probabilmente per la scarsa conoscenza che si ha dello stesso. Spesso, infatti, si tende erroneamente ad associare la disciplina in esame a quella della garanzia nella vendita di beni di consumo. Nulla di più sbagliato. La responsabilità da prodotto difettoso, infatti, scaturisce da un danno a persone e cose provocato da un prodotto difettoso del quale ne risponde a livello risarcitorio il produttore”.
È, quindi, evidente l’ampio scenario di tutela che si apre per il consumatore, il quale spesso subisce dei danni da un prodotto difettoso, come dimostra la disamina effettuata dall’autore delle fattispecie analizzate dalla giurisprudenza occupatasi della materia, basti pensare, ad esempio, al danno derivante dall’esplosione di una bomboletta di aerosol, al danno derivante dal mancato funzionamento dell’impianto di airbag, dalla difettosità di una mountain bike o di un letto a castello ecc.
“Ho voluto studiare analiticamente alcuni casi emblematici nei quali i consumatori hanno ottenuto il risarcimento del danno patito a causa della difettosità del prodotto, mettendo in evidenza come, in questa materia, nel nostro ordinamento, siamo ancora lontani da una tutela piena ed effettiva del consumatore – afferma l’avv. Graziuso – Ciò deriva non da un deficit normativo o da una scarsa sensibilità dei giudici sull’argomento, ma dalla circostanza, del tutto incomprensibile, del mancato utilizzo di tale fondamentale strumento normativo. Nel sistema giuridico americano qualora un prodotto difettoso sia immesso nel mercato provocando danni ai consumatori, la responsabilità del produttore è spesso oggetto di una class action. In Italia, invece, pur potendo essere oggetto di un’azione di classe, oltre che, ovviamente, di una azione risarcitoria individuale, si registra uno scarso utilizzo della normativa”.
E proprio il rapporto tra responsabilità da prodotto difettoso ed azione di classe è STATO
l’oggetto di una relazione tenuta di recente dall’avv. Emilio Graziuso presso l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza al quale hanno partecipato alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo del diritto quale il prof. Giorgio Costantino, il prof. Claudio Consolo ed il prof. Danilo De Santis.
L'ex comandante della nave Costa Concordia Francesco Schettino è stato condannato in primo grado dai giudici del Tribunale di Grosseto a 16 anni di reclusione e a un mese di arresto. «Il processo – commenta l’avv. Roberto Loizzo di Confconsumatori – ha fatto sicuramente emergere non solo la responsabilità diretta dello Schettino, ma anche tutto ciò che non andava all’interno della nave e nelle procedure di sicurezza dell’armatore». Confconsumatori esprime grande soddisfazione per le provvisionali riconosciute ai naufraghi assistiti da Confconsumatori: «Trattasi di danno morale che il tribunale ha voluto stabilire nella misura minima prudenziale di almeno euro 30 mila, in attesa della liquidazione del maggiore danno che potrà determinare il giudice civile».
Le condanne al pagamento sono state inflitte non solo a Schettino, ma direttamente anche a Costa Crociere Spa. Il Tribunale con la sentenza dell’11 febbraio scorso, ha infatti deciso che l’associazione era ed è legittimata a rappresentare interessi diffusi delle categorie interessate all’evento, essendo direttamente offesa dai delitti commessi dall’imputato e avendo quindi subito un danno morale, simbolicamente quantificato in 15 mila euro. Confconsumatori proseguirà la propria riconosciuta e legittimata attività di rappresentanza e difesa dei diritti dei consumatori quali viaggiatori e turisti anche in futuro, a difesa dei diritti della collettività e contro ogni lusinga o compromesso.
Il Tribunale di Fermo, con un’ordinanza del 3 novembre 2014, pubblicata pochi giorni fa, ha condannato una banca a restituire ottantaduemila euro, affermando il principio giuridico secondo cui: la formula matematica contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia in materia di usura, non vincola il giudice chiamato a verificare il costo di un singolo finanziamento.
Il fatto era il seguente. Nel 2012 un cliente ha fatto causa contro la propria banca sollevando l’eccezione di usurarietà dei tassi applicati ad alcuni finanziamenti collegati a un conto corrente. Con una Consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, è stato accertato il superamento delle soglia d’usura con l’utilizzo di una formula diversa da quella indicata per fini statistici da Banca d’Italia e il giudice ha ribadito che non può essere condivisa l’eccezione della banca secondo la quale sarebbe necessario applicare la formula del Teg di Banca d’Italia.
Secondo l’avv. Nuccia Lisi di Confconsumatori: “il Tribunale di Fermo ha applicato e confermato l’insegnamento della Cassazione (n. 46669\2011) secondo cui le istruzioni di Banca d’Italia non costituiscono fonte di diritti od obblighi e non vincolano quindi il giudice”.
Alcuni utenti ci hanno sottoposto una comunicazione, inserita nella bolletta di casa, secondo la quale Telecom, con decorrenza 1° maggio 2015 modificherà unilateralmente il costo dell’utenza domestica, offrendo chiamate illimitate e portandolo a 29,00 euro mensili.
L’offerta non è e non sarà economica per tutti. Molti utenti infatti utilizzano la linea domestica più per ricevere telefonate, che per farle. A prescindere dall’economicità o meno della modifica unilaterale del servizio (che deve esser verificata di volta in volta) appare comunque illegittimo consentire al gestore telefonico di modificare unilateralmente il contenuto del contratto ed il prezzo pagato. Come si legge nell’informativa- sarà l’utente, sempre che se ne accorga, a dover recedere dal contratto, inviando entro il 31.5.2015 una lettera raccomandata o diversa comunicazione scritta.
Trattasi di un “intervento” contrattuale che è relativo al servizio RTG universale e che riguarda milioni di utenti, molti dei quali (per età, istruzione e salute) in difficoltà a scrivere e dover inviare comunicazioni scritte. Si aggiunga poi che l’utente, sia pure tempestivamente dissenziente, sosterrà in ogni caso un costo consistente nelle spese di produzione ed invio della comunicazione scritta (in realtà se si leggono le condizioni di contratto mediante lettera raccomandata a.r. ovvero posta certificata ovvero fax).
Al contrario la modalità di comunicazione della variazione da parte di Telecom, a mezzo di una semplice busta non raccomandata, non è affidabile in quanto non consente di ritenere che tutti gli interessati ricevano compiuta notizia della nuova tariffazione e quindi che siano sostanzialmente messi in grado di poter esercitare, nella tempistica di 30 giorni, il diritto di recesso. Pertanto occhio alla bolletta e pronti con la penna perché l’impennata dei costi è dietro l’angolo.
Intanto la Confconsumatori ha già inoltrato ieri un esposto all’Agcm (autorità per la concorrenza ed il mercato) ed all’Agcom (autorità di garanzia per le comunicazioni) affinchè intervengano con solerzia per fermare Telecom.
Nasce Destinazione Sud: il marchio turistico del Mezzogiorno che si mette in rete per competere nei mercati internazionali. L'iniziativa è stata presentata alla Bit di Milano. Il nuovo brand turistico del Sud Italia nasce da Rete Destinazione Sud. Per la prima volta vengono presentati contestualmente pacchetti turistici, tutti caratterizzati dall'offerta di luoghi e situazioni uniche per bellezza, originalità, mitezza del clima.
«Mancava un prodotto turistico che proponesse con una strategia unica le ricchezze del territorio, innovando e al contempo riducendo i costi grazie all'assenza di intermediazione». Michelangelo Lurgi, presidente di Rete Destinazione Sud, sottolinea l'impegno di decine e decine di operatori e di imprenditori di riferimento delle regioni Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, che si sono uniti in rete, per potenziare la competitività del sistema turistico meridionale sviluppando azioni comuni di promozione e commercializzazione tradizionale e online.
L’obiettivo è quello di attirare visitatori provenienti dai nuovi mercati delle potenze industriali emergenti così come da quelli consolidati. Destinazione Sud cercherà di assicura la destagionalizzazione del turismo meridionale.

La Procura di Roma sta indagando alcuni ex dirigenti di Veneto Banca, che in Puglia ha incorporato Banca Apulia, con riferimento ad accuse di «ostacolo all’attività di vigilanza» della Banca d’Italia, nonché per «gravi anomalie nella gestione», che potrebbero aver danneggiato i circa ottantottomila azionisti della Banca.
L’indagine è condotta dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e nasce dagli accertamenti ispettivi di Bankitalia del 2013.
In particolare, secondo l’ipotesi della Procura, alcuni dirigenti avrebbero tentato di nascondere la decurtazione economica del patrimonio c.d. di vigilanza indicando nelle segnalazioni periodiche a Banca d’Italia un patrimonio di vigilanza (principale parametro per la valutazione dell’istituto) superiore a quello effettivo.
Inoltre, la Procura ipotizza anche che la Banca avrebbe rappresentato «all’autorità di vigilanza di possedere un indice di solvibilità (denominato Core Tier 1), superiore all’8% mentre in realtà il valore era al 6,3%».
Infine, un’altra accusa è che la Banca avrebbe diffuso «un valore dell'azione Veneto Banca non rispondente al vero» giudicata da Bankitalia «un price/book value (1,43) incoerente con il contesto economico attuale e d’ostacolo al compimento di operazioni societarie per le ricadute sulla stabilità dell'azionariato».
Confconsumatori pertanto ritiene necessario costituirsi parte offesa nel procedimento penale per tutelare i risparmiatori azionisti che hanno acquistato le azioni Veneto Banca. Infatti, secondo l’avv. Antonio Pinto legale di Confconsumatori: “laddove le ipotesi accusatorie della Procura trovassero conferma nel corso del giudizio, gli azionisti avrebbero subito tre tipi di danno risarcibile: aver acquistato azioni ad un prezzo che potrebbe essere superiore a quello veritiero, esser stati indotti a comprare azioni, come contropartita di finanziamenti, avere in portafoglio azioni che, non essendo quotate appaiono di difficile smobilizzo”.
di Antonio Pinto
fonte: ilikepuglia.it
E’ attivo il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa finanziato dallo Stato e gestito dalla Consap. Secondo dati aggiornati all’8 gennaio, da quando è stato istituito (27 aprile 2013) sono state attivate 21.606 pratiche, per un controvalore di debito residuo sospeso pari a 2 miliardi di euro. Nel 93,2% dei casi la sospensione è motivata dalla perdita del posto di lavoro.
L’avv. Dario Barnaba di Confconsumatori spiega che al Fondo, infatti, possono accedere i titolari di mutui prima casa, solo in alcune circostanze: “disoccupazione, il decesso del titolare o l’insorgenza di un handicap, mentre l’indicatore Isee del titolare non deve superare i 30mila euro annui. In questo caso, la sospensione riguarda l’intera rata e durante il periodo di stop (massimo 18 mesi) è il Fondo a pagare gli interessi alla banca, ma solo relativamente alla percentuale rappresentata dal parametro (Irs o Euribor), mentre lo spread rimane a carico del cliente e viene spalmato sulle rate alla ripresa dei pagamenti”.
Il consumatore, quindi, per chiedere la sospensione del versamento delle rate di mutuo della prima casa, dovrà recarsi presso il proprio Istituto di Credito mutuante con un proprio documento di identità, un modello Isee regolarmente compilato, la prova della cessazione del proprio rapporto di lavoro o del riconoscimento della propria malattia o infortunio o handicap sopravvenuti.
L’istituto di credito dovrà verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione e, in caso di esito positivo, effettuare la conseguente registrazione della domanda a cui seguirà l’acquisizione di un numero identificativo della pratica.
La Banca è obbligata ad inviare tutta la documentazione alla Consap entro 10 giorni lavorativi.
Entro i successivi 15 giorni lavorativi la Consap (che gestisce il Fondo di Solidarietà finanziato dal Governo) dovrà far conoscere la propria decisione comunicandola alla banca.
L’eventuale rigetto della domanda sarà specificatamente comunicata alla Banca che dovrà obbligatoriamente comunicare al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della domanda.
Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio ha emanato il Decreto attuativo del bonus bebè 2015. Previsto dalla Legge di Stabilità, il bonus è destinato ai nuovi nati e adottati a partire dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. L’importo del bonus bebè è di 80 euro mensili se il reddito dei componenti il nucleo famigliare è inferiore ai 25.000 euro annui e 160 euro se il reddito non è superiore a 7.000 euro. La domanda per il bonus bebè 2015 si presenta all’Inps in modalità esclusivamente telematica. Si può provvedere per proprio conto alla compilazione e all’invio della domanda; basta avere il pin dispositivo rilasciato dall’ente ed inviarla accedendo al proprio profilo online. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure ai patronati che si prenderanno cura di inviare la domanda all’Inps per conto dell’interessato.
Anche la sede di Bari della Confconsumatori di Via Bozzi n.13, operando presso il Patronato di Confartigianato è in grado di aiutare chi si trova nelle condizioni previste.
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