bitori decaduti da precedenti dilazioni alla data del 31 dicembre 2014. Si ritiene che alla rimessione in termini possano accedere sia le dilazioni ante giugno 2013 , sia quelle post giugno 2013, sia quelle attivate in forza della prima versione (articolo 11 bis, Dl 66/14). L'avv. Dario Barnaba di Confconsumatori, spiega cosa fare: "Il debitore deve
presentare una istanza a Equitalia entro il 31 luglio 2015. Non occorre presentare alcuna documentazione in allegato all'istanza, a prescindere dall'ammontare del debito residuo. La domanda va redatta sul fac simile disponibile sul sito di Equitalia. La durata della nuova rateazione sarà, in linea di principio, pari a quella della dilazione iniziale. La dilazione prevista dalla legge di conversione del Dl milleproroghe ha durata massima di 72 rate." La dilazione straordinaria inoltre non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di due rate anche non
consecutive. Gli effetti della semplice presentazione della domanda di rateazione sono importanti, perché la presentazione della domanda inibisce l'adozione di nuove azioni esecutive. Inoltre, non può essere iscritta ipoteca sui beni del debitore, mentre quella già iscritta rimane. Con la concessione della
rateazione è altresì inibita l'apposizione del fermo amministrativo.