Oggi entrano in vigore le nuove norme sui contratti di vendita e di servizi. Di seguito le principali novità introdotte dal D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 che attua azione la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Per quanto riguarda i contratti conclusi nei locali commerciali: a) Consegne in tempi certi (termine pattuito o entro 30 giorni); b) nessun costo supplementare per l’utilizzo di mezzi di pagamento con carte di credito; c) nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso dei beni (attenzione: solamente se il corriere viene scelto dal venditore!).
Per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali e a distanza: a) nei contratti a distanza conclusi al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica (quindi non è più sufficiente il consenso vocale!); b) il terrmine per esercitare il diritto di recesso si allunga a 14 giorni e decorre, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui il consumatore ne acquisisce il possesso fisico. Per esercitare il recesso è sufficiente una qualsiasi dichiarazione esplicita, non è più condizione imprescindibile l’invio della raccomandata a.r.; consigliamo comunque di utilizzare solo forme che costituiscano prova documentale dell’avvenuto recesso quali fax o e-mail o ancora la raccomandata a.r. c) rimborsi più veloci, entro 14 giorni, in caso di recesso. d) perr qualsiasi costo supplementare oltre a quello della prestazione principale è necessario il consenso espresso del consumatore. Non valgono le caselle preflaggate e in generale format precompilati. e) anche i contratti collegati sono risolti di diritto in caso di esercizio del recesso; f) prezzi trasparenti e comprensivi di ogni voce; g) in caso di acquisti on-line il consumatore deve essere avvisato chiaramente che al momento del click sorge per lui un vincolo contrattuale.
Strumenti privatistici come l’azione inibitoria, l’azione di classe e la soluzione extragiudiziale delle controversie si affiancano ad una nuova competenza esclusiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni contrattuali, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. L’Antitrust in materia di accertamento e sanzione delle violazioni si avvale dei poteri già propri in materia di prassi commerciali sleali.
I contratti esclusi: le nuove regole non si applicano ad alcuni contratti tra cui quelli per i servizi sociali, di assistenza sanitaria, di attività di azzardo, di servizi finanziari, aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili, quando sono stipulati dinanzi a un pubblico ufficiale.
La Corte costituzionale, con ordinanza del 09.05.2014 n.124, recentemente pubblicata, ha chiarito che, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n.83 del 2013 alla Legge Pinto (L. n.89 del 2001), è incostituzionale un’interpretazione della Legge che preveda «l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente».
La Corte di appello di Reggio Calabria, aveva manifestato il timore che le nuove norme del 2012 avessero reso impossibile, per la parte soccombente, avvalersi della disciplina dell’indennizzo per i danni da durata irragionevole di un processo. La Corte Costituzionale, con ampia motivazione, ha sancito che l’unica interpretazione costituzionalmente corretta della Legge Pinto, è invece nel senso di ammettere al risarcimento dei danni, anche la parte che ha perso la causa.
Il mancato pagamento di una fornitura di beni consente di recuperare, senza eccessive formalità, l'Iva addebitata in fattura. Lo afferma la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza depositata il 15 maggio 2014, ha risolto una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice ungherese. La decisione può influenzare la normativa italiana, atteso che l'art. 26 del Dpr 633/72 concede la possibilità per il cedente/prestatore di emettere la nota di credito per mancato pagamento solo ad esito negativo di procedure esecutive o concorsuali infruttuose. La disposizione nazionale è causa di problemi, in quanto la durata eccessiva delle procedure concorsuali rende lungo e difficoltoso il recupero dell'imposta anticipata, mettendo cosi le imprese in notevole crisi finanziaria. Il fatto che ha originato la sentenza: nel 2008 una società ha ceduto dei beni a un'altra società ungherese, consegnandoli presso un deposito. I beni non sono stati mai pagati e la società cedente ha avviato un procedimento civile per ottenere la restituzione della merce ceduta o il pagamento. La sentenza ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita e, di conseguenza, la società cedente ha emesso una nota di credito portando in detrazione l'Iva relativa. In 1° grado il giudice tributario ha dato ragione al fisco, in 2° grado è arrivato il rinvio alla Corte Ue.
I giudici comunitari hanno ritenuto, in primo luogo che una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo sia legittima in quanto nell'art. 90 della direttiva 2006/112 è presente una apposita deroga. In tal caso, qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto alla riduzione della base imponibile sia subordinato al compimento di alcune formalità che consentono di dimostrare in particolare che una parte o tutto il corrispettivo non sono stati definitivamente percepiti. Il diritto comunitario non precisa né le condizioni né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere e, pertanto, esiste un ampio margine discrezionale. Tuttavia tale discrezionalità non è assoluta, in quanto le misure adottate non devono eccedere quanto necessario a verificare l'esistenza del mancato pagamento totale o parziale, cosa che spetta al giudice nazionale verificare di volta in volta.
Buone notizie per i pendolari. Finalmente il 21 maggio entra in vigore il decreto legislativo (17 aprile 2014, n. 70) che disciplina le sanzioni sulle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L’Organismo di controllo a cui è affidata la gestione dei reclami e l'applicazione delle sanzioni è l’Autorità di regolazione dei trasporti.
L’Autorità può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura, e riferisce al Parlamento dell’attività svolta.
Il decreto stabilisce che “ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all’impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all’Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’Organismo di controllo adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell’accertamento dell’infrazione”.
L’Autorità dei trasporti determina l’importo delle sanzioni. “Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti”.
Vediamo alcuni esempi di sanzioni previste. Per l’inosservanza dell’obbligo relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione da 200 a 1.000 euro. “Nel caso in cui spetti all’impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio e tale obbligo risulti inosservato, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro”.
Per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
Il decreto disciplina anche le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e qualità del servizio e degli obblighi informativi sui diritti dei passeggeri.
I prezzi del latte per l’infanzia in Italia sono troppo alti, molto più elevati di altri Paesi europei. Dopo aver raccolto tante segnalazioni di consumatori, Codici Lecce ha inviato denuncia all’Antitrust e al Ministro della Salute affinché aprano un’istruttoria ed intervengano quanto prima contro questo salasso che da decenni danneggia l’economia reale delle famiglie italiane.
La storia non è nuova, tanto che già nel 2000 e nel 2005 l’Authority ha sanzionato, in ultimo con provvedimento n. 14775 del 12/10/2005 le società Heinz Italia S.r.l., Plada S.r.l., Nestlé Italiana S.p.A., Nutricia S.p.A., Milupa S.p.A., Humana Italia S.p.A. e Milte Italia S.p.A., colpevoli di aver realizzato “un’intesa che ha avuto ad oggetto ed effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza, consistente in un coordinamento delle loro politiche commerciali, e determinando il mantenimento di prezzi assai più elevati rispetto agli altri mercati europei, in violazione dell’articolo 81 del Trattato UE”.
A distanza di quasi 10 anni non è cambiato nulla e la differenza tra i prezzi del latte per l’infanzia venduto in Italia e quelli per gli stessi prodotti commercializzati in altri Paesi europei resta sempre troppo elevato.
Come ci si difende dalle multe pazze? L'Unione Nazionale Consumatori ha messo a punto una serie di consigli utili per capire se c'è o meno una possibilità di opporsi. La cartella esattoriale è l'atto con il quale l'Ente Esattore agisce per recuperare un credito, derivante da multe non pagate, dei Comuni o del Ministero dell'Interno. E' possibile fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, esclusivamente per motivi inerenti a vizi di notifica del verbale di contravvenzione (o dei verbali di contravvenzione) sottesi all'emissione della cartella medesima: in pratica, se il cittadino non ha
mai ricevuto il verbale (o i verbali) dell'epoca, può richiedere al Giudice di annullare la cartella. Il suggerimento, quindi, è quello di analizzare sempre molto attentamente il contenuto della cartella notificata anche perché spesso le indicazioni contenute e la descrizione dei pagamenti risultano difficilmente comprensibili ad un'analisi sommaria: frequentemente, infatti, non sono
allegati alla cartella i verbali di contravvenzione o gli atti successivi e risulta necessaria un'attenta lettura della data di tali provvedimenti, della data della notificazione, della relata di notificazione, degli importi, delle maggiorazioni e delle spese del procedimento, della data di iscrizione a ruolo delle somme pretese" si legge nella nota di UNC. La prima verifica è quella sui termini: la cartella esattoriale deve essere infatti notificata entro 5 anni dalla data di ricevimento dei verbali di contravvenzione. Se riceviamo una cartella oltre tale termine, gli importi richiesti risultano prescritti e, pertanto, il Giudice non potrà fare altro che dichiarare tale prescrizione, accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento. La seconda analisi da effettuare è più semplice ed è relativa all'effettiva notificazione dei verbali dell'epoca. Purtroppo, infatti, capita che l'Ente
Esattore notifichi ai cittadini cartelle esattoriali per multe mai consegnate: anche in tal caso la cartella sarà nulla perché le multe devono essere notificate entro 90 giorni dall'infrazione (e non a distanza di anni!). Bisogna prestare attenzione, quindi, alla relazione di notifica dei verbali dell'epoca contenuti nella cartella esattoriale; anche perché si può verificare l'ipotesi di una cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di contestazione la cui notificazione sia irregolare. L'atto potrebbe essere consegnato a persona non abilitata alla ricezione
dello stesso e, quindi, la notificazione risultare nulla ai sensi di legge. Infine, bisogna citare il caso di cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di accertamento contro i quali era stato proposto tempestivo ricorso
al prefetto. In questi casi il motivo di ricorso avverso la cartella sarà la mancanza del provvedimento prefettizio previsto a pena di nullità dalla legge.
Oggi nuova udienza del processo penale sul calcioscommesse, nel quale sono imputati per frode sportiva l'ex presidente del Lecce, Pierandrea Semeraro, Carlo Quarta e Marcello Di Lorenzo. Il Giudice Valeria Spagnoletti ha ascoltato come testimoni il sig. Fabio Giacobbe e un maresciallo di P.G. addetto alle intercettazioni telefoniche effettuate nel periodo della combine sulle utenze telefoniche degli imputati. Per la Confconsumatori e vari tifosi, costituti parte civile, vi era l’Avv. Dario Barnaba. In Aula è accaduto sostanzialmente che: il Sig. Giacobbe interrogato dal Sostituto Procuratore Dott. Ciro Angelillis ha confermato di aver accompagnato Gianni Carella per due volte a Lecce per incontrare Carlo Quarta. In particolare, la seconda volta, i due furono accompagnati anche dal giocatore Andrea Masiello. In tale ultima occasione sarebbero tornati a Bari con alcune somme di denaro in contanti. Per aver accompagnato Carella e Masiello a Lecce, il sig. Giacobbe ha ammesso di aver percepito alcuni “regali”, cioè in sostanza percentuali degli importi corrisposti da Semeraro a Masiello per l’accordo.
Il maresciallo di PG ha invece spiegato i meccanismi attraverso cui la Polizia ha seguito, tramite i radiotelefoni cellulari, gli spostamenti degli imputati e ha anche risposto alle domande del PM Dott. Angelillis e degli Avvocati, tese a specificare ulteriormente i contenuti delle intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze degli imputati che si sono succedute nel periodo relativo al derby Bari – Lecce. Secondo tale deposizione non vi sarebbe spazio per nessun dubbio: gli imputati avrebbero organizzato la “combine” e, per tale accordo, vi è stato un passaggio di soldi da Semeraro a Masiello (autore dell’autogol).
Il maresciallo di PG, infine, ha riferito anche dell’accensione, nel periodo della combine, di un nuovo conto corrente a nome di Quarta e del transito, sul medesimo conto, delle somme di denaro prelevate per i pagamenti effettuati in favore di Andrea Masiello.
Il processo è stato rinviato per ascoltare alcune parti offese nonché i testi della difesa, alle udienze che si terranno il prossimo 8 e 15 luglio.
La Confconsumatori e Confartigianato hanno concordato un’offerta di servizi da parte del CAAF di Confartigianato, in favore degli associati Confconsumatori, in provincia di Bari. Di seguito si indicano i servizi offerti.
Elaborazione modello 730 singolo: euro 30,00+iva.
Elaborazione modello 730 congiunto: euro 40,00+iva.
Elaborazione bollettino IMU: euro 10,00+iva fino a n.4 immobili, 4,00+iva oltre il quinto immobile
Elaborazione Dichiarazione IMU: euro 15,00+iva
I suddetti servizi possono essere erogati a tutti gli associati Confconsumatori previa esibizione di tessera.

E' stata presentata il 3 aprile 2014 la petizione popolare promossa dall' Avv. Giovanna Casamassima, nella sua qualità di Presidente della Confconsumatori Federazione di Grottaglie.
La petizione indirizzata al Sindaco è volta ad ottenere un intervento immediato di valorizzazione e recupero della piazza Ciro Cafforio di Grottaglie che versa in uno stato di abbandono e degrado urbano (si riscontrano nella zona odori nauseabondi causati dalla consuetudine di alcuni soggetti di urinare nella zona poco illuminata, frequenti atti di vandalismo, danneggiamenti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti).
Ed è proprio per preservare il decoro urbano ma soprattutto la sicurezza delle famiglie e dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe che i soggetti firmatari, chiedono un intervento urgente ed immediato di pulizia e bonifica dell'area in questione al fine di evitare il perpetrarsi di atti che compromettano la sicurezza pubblica.
Spinti dalla necessità di ri-funzionalizzare l'area in questione i sottoscrittori chiedono,altresì, nell'immediato, vista la carenza di parcheggi nella zona di riferimento, la trasformazione della piazza in un parcheggio pubblico con il potenziamento dell'illuminazione e della sorveglianza soprattutto nelle ore notturne.
Il presidente della Confconsumatori Grottaglie, Avv. Giovanna Casamassima, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla partecipazione e dalla coscienza civica dimostrata dai tantissimi cittadini grottagliesi che hanno aderito alla petizione.
Sono state raccolte più di 1500 firme in poco più di un mese e non sono state fatte campagne pubblicitarie o allestiti banchetti per promuovere la raccolta delle stesse.
E' bastato il semplice passaparola tra i cittadini particolarmente sensibili alle problematiche riscontrate per promuovere la raccolta capillare delle firme.
Testimonianza questa che il cittadino, nell'interesse di garantire la sicurezza e la vivibilità della nostra città, ha preso coscienza della forza che la sinergia di gruppo può avere nel dialogo con la P.A.
Dimenticato la tessera? Inserisci il tuo Codice Fiscale o la tua Email e riceverai nuovamente la tua tessera all'indirizzo email dato al momento della iscrizione.

Via Savona, 85 – 70127 Bari
Tel. Responsabile regionale (Antonio Pinto):
331.7626869 - 080.5230907
Tel. Responsabile comunale (Antonio Tasselli):
351.6153069 – 080.5020965
Tel. Responsabile comunale (Alessandra Taccogna):
334.3556495 – 080.5217088
Sito Internet: www.confconsumatoripuglia.com
E-mail reg.: confconsumatoripuglia@yahoo.it
E-mail com.: bari.confconsumatori@alice.it
E-mail com.: aletaccogna.confconsumatoribari@gmail.com
Responsabile regionale: Antonio Pinto
Responsabili comunali: Antonio Tasselli / Alessandra Taccogna
Orari di apertura: previo appuntamento telefonico.
| BARI (Sede regionale e comunale) | |
| Via Savona 85 - 70127 Bari |
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| Telefono e Fax: | 080.5217088 |
| Cellulari: | 334.3556495 (A. Taccogna) |
| Sito internet: | www.confconsumatoripuglia.com |
| E-mail regionale: | confconsumatoripuglia@yahoo.it |
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E-mail comunale: aletaccogna.confconsumatoribari@gmail.com bari.confconsumatori@alice.it |
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| Responsabile regionale: | Antonio Pinto |
| Responsabili comunali: | Alessandra Taccogna Antonio Tasselli |
| Orari di apertura (Previo appuntamento telefonico): |
Martedì dalle 16.30 alle 19.30 Mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. |



