Il mancato pagamento di una fornitura di beni consente di recuperare, senza eccessive formalità, l'Iva addebitata in fattura. Lo afferma la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza depositata il 15 maggio 2014, ha risolto una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice ungherese. La decisione può influenzare la normativa italiana, atteso che l'art. 26 del Dpr 633/72 concede la possibilità per il cedente/prestatore di emettere la nota di credito per mancato pagamento solo ad esito negativo di procedure esecutive o concorsuali infruttuose. La disposizione nazionale è causa di problemi, in quanto la durata eccessiva delle procedure concorsuali rende lungo e difficoltoso il recupero dell'imposta anticipata, mettendo cosi le imprese in notevole crisi finanziaria. Il fatto che ha originato la sentenza: nel 2008 una società ha ceduto dei beni a un'altra società ungherese, consegnandoli presso un deposito. I beni non sono stati mai pagati e la società cedente ha avviato un procedimento civile per ottenere la restituzione della merce ceduta o il pagamento. La sentenza ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita e, di conseguenza, la società cedente ha emesso una nota di credito portando in detrazione l'Iva relativa. In 1° grado il giudice tributario ha dato ragione al fisco, in 2° grado è arrivato il rinvio alla Corte Ue.
I giudici comunitari hanno ritenuto, in primo luogo che una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo sia legittima in quanto nell'art. 90 della direttiva 2006/112 è presente una apposita deroga. In tal caso, qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto alla riduzione della base imponibile sia subordinato al compimento di alcune formalità che consentono di dimostrare in particolare che una parte o tutto il corrispettivo non sono stati definitivamente percepiti. Il diritto comunitario non precisa né le condizioni né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere e, pertanto, esiste un ampio margine discrezionale. Tuttavia tale discrezionalità non è assoluta, in quanto le misure adottate non devono eccedere quanto necessario a verificare l'esistenza del mancato pagamento totale o parziale, cosa che spetta al giudice nazionale verificare di volta in volta.
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