Buone notizie per i pendolari. Finalmente il 21 maggio entra in vigore il decreto legislativo (17 aprile 2014, n. 70) che disciplina le sanzioni sulle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L’Organismo di controllo a cui è affidata la gestione dei reclami e l'applicazione delle sanzioni è l’Autorità di regolazione dei trasporti.
L’Autorità può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura, e riferisce al Parlamento dell’attività svolta.
Il decreto stabilisce che “ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all’impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all’Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’Organismo di controllo adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell’accertamento dell’infrazione”.
L’Autorità dei trasporti determina l’importo delle sanzioni. “Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti”.
Vediamo alcuni esempi di sanzioni previste. Per l’inosservanza dell’obbligo relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione da 200 a 1.000 euro. “Nel caso in cui spetti all’impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio e tale obbligo risulti inosservato, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro”.
Per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
Il decreto disciplina anche le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e qualità del servizio e degli obblighi informativi sui diritti dei passeggeri.
I prezzi del latte per l’infanzia in Italia sono troppo alti, molto più elevati di altri Paesi europei. Dopo aver raccolto tante segnalazioni di consumatori, Codici Lecce ha inviato denuncia all’Antitrust e al Ministro della Salute affinché aprano un’istruttoria ed intervengano quanto prima contro questo salasso che da decenni danneggia l’economia reale delle famiglie italiane.
La storia non è nuova, tanto che già nel 2000 e nel 2005 l’Authority ha sanzionato, in ultimo con provvedimento n. 14775 del 12/10/2005 le società Heinz Italia S.r.l., Plada S.r.l., Nestlé Italiana S.p.A., Nutricia S.p.A., Milupa S.p.A., Humana Italia S.p.A. e Milte Italia S.p.A., colpevoli di aver realizzato “un’intesa che ha avuto ad oggetto ed effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza, consistente in un coordinamento delle loro politiche commerciali, e determinando il mantenimento di prezzi assai più elevati rispetto agli altri mercati europei, in violazione dell’articolo 81 del Trattato UE”.
A distanza di quasi 10 anni non è cambiato nulla e la differenza tra i prezzi del latte per l’infanzia venduto in Italia e quelli per gli stessi prodotti commercializzati in altri Paesi europei resta sempre troppo elevato.
Come ci si difende dalle multe pazze? L'Unione Nazionale Consumatori ha messo a punto una serie di consigli utili per capire se c'è o meno una possibilità di opporsi. La cartella esattoriale è l'atto con il quale l'Ente Esattore agisce per recuperare un credito, derivante da multe non pagate, dei Comuni o del Ministero dell'Interno. E' possibile fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, esclusivamente per motivi inerenti a vizi di notifica del verbale di contravvenzione (o dei verbali di contravvenzione) sottesi all'emissione della cartella medesima: in pratica, se il cittadino non ha
mai ricevuto il verbale (o i verbali) dell'epoca, può richiedere al Giudice di annullare la cartella. Il suggerimento, quindi, è quello di analizzare sempre molto attentamente il contenuto della cartella notificata anche perché spesso le indicazioni contenute e la descrizione dei pagamenti risultano difficilmente comprensibili ad un'analisi sommaria: frequentemente, infatti, non sono
allegati alla cartella i verbali di contravvenzione o gli atti successivi e risulta necessaria un'attenta lettura della data di tali provvedimenti, della data della notificazione, della relata di notificazione, degli importi, delle maggiorazioni e delle spese del procedimento, della data di iscrizione a ruolo delle somme pretese" si legge nella nota di UNC. La prima verifica è quella sui termini: la cartella esattoriale deve essere infatti notificata entro 5 anni dalla data di ricevimento dei verbali di contravvenzione. Se riceviamo una cartella oltre tale termine, gli importi richiesti risultano prescritti e, pertanto, il Giudice non potrà fare altro che dichiarare tale prescrizione, accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento. La seconda analisi da effettuare è più semplice ed è relativa all'effettiva notificazione dei verbali dell'epoca. Purtroppo, infatti, capita che l'Ente
Esattore notifichi ai cittadini cartelle esattoriali per multe mai consegnate: anche in tal caso la cartella sarà nulla perché le multe devono essere notificate entro 90 giorni dall'infrazione (e non a distanza di anni!). Bisogna prestare attenzione, quindi, alla relazione di notifica dei verbali dell'epoca contenuti nella cartella esattoriale; anche perché si può verificare l'ipotesi di una cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di contestazione la cui notificazione sia irregolare. L'atto potrebbe essere consegnato a persona non abilitata alla ricezione
dello stesso e, quindi, la notificazione risultare nulla ai sensi di legge. Infine, bisogna citare il caso di cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di accertamento contro i quali era stato proposto tempestivo ricorso
al prefetto. In questi casi il motivo di ricorso avverso la cartella sarà la mancanza del provvedimento prefettizio previsto a pena di nullità dalla legge.
Oggi nuova udienza del processo penale sul calcioscommesse, nel quale sono imputati per frode sportiva l'ex presidente del Lecce, Pierandrea Semeraro, Carlo Quarta e Marcello Di Lorenzo. Il Giudice Valeria Spagnoletti ha ascoltato come testimoni il sig. Fabio Giacobbe e un maresciallo di P.G. addetto alle intercettazioni telefoniche effettuate nel periodo della combine sulle utenze telefoniche degli imputati. Per la Confconsumatori e vari tifosi, costituti parte civile, vi era l’Avv. Dario Barnaba. In Aula è accaduto sostanzialmente che: il Sig. Giacobbe interrogato dal Sostituto Procuratore Dott. Ciro Angelillis ha confermato di aver accompagnato Gianni Carella per due volte a Lecce per incontrare Carlo Quarta. In particolare, la seconda volta, i due furono accompagnati anche dal giocatore Andrea Masiello. In tale ultima occasione sarebbero tornati a Bari con alcune somme di denaro in contanti. Per aver accompagnato Carella e Masiello a Lecce, il sig. Giacobbe ha ammesso di aver percepito alcuni “regali”, cioè in sostanza percentuali degli importi corrisposti da Semeraro a Masiello per l’accordo.
Il maresciallo di PG ha invece spiegato i meccanismi attraverso cui la Polizia ha seguito, tramite i radiotelefoni cellulari, gli spostamenti degli imputati e ha anche risposto alle domande del PM Dott. Angelillis e degli Avvocati, tese a specificare ulteriormente i contenuti delle intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze degli imputati che si sono succedute nel periodo relativo al derby Bari – Lecce. Secondo tale deposizione non vi sarebbe spazio per nessun dubbio: gli imputati avrebbero organizzato la “combine” e, per tale accordo, vi è stato un passaggio di soldi da Semeraro a Masiello (autore dell’autogol).
Il maresciallo di PG, infine, ha riferito anche dell’accensione, nel periodo della combine, di un nuovo conto corrente a nome di Quarta e del transito, sul medesimo conto, delle somme di denaro prelevate per i pagamenti effettuati in favore di Andrea Masiello.
Il processo è stato rinviato per ascoltare alcune parti offese nonché i testi della difesa, alle udienze che si terranno il prossimo 8 e 15 luglio.
La Confconsumatori e Confartigianato hanno concordato un’offerta di servizi da parte del CAAF di Confartigianato, in favore degli associati Confconsumatori, in provincia di Bari. Di seguito si indicano i servizi offerti.
Elaborazione modello 730 singolo: euro 30,00+iva.
Elaborazione modello 730 congiunto: euro 40,00+iva.
Elaborazione bollettino IMU: euro 10,00+iva fino a n.4 immobili, 4,00+iva oltre il quinto immobile
Elaborazione Dichiarazione IMU: euro 15,00+iva
I suddetti servizi possono essere erogati a tutti gli associati Confconsumatori previa esibizione di tessera.

E' stata presentata il 3 aprile 2014 la petizione popolare promossa dall' Avv. Giovanna Casamassima, nella sua qualità di Presidente della Confconsumatori Federazione di Grottaglie.
La petizione indirizzata al Sindaco è volta ad ottenere un intervento immediato di valorizzazione e recupero della piazza Ciro Cafforio di Grottaglie che versa in uno stato di abbandono e degrado urbano (si riscontrano nella zona odori nauseabondi causati dalla consuetudine di alcuni soggetti di urinare nella zona poco illuminata, frequenti atti di vandalismo, danneggiamenti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti).
Ed è proprio per preservare il decoro urbano ma soprattutto la sicurezza delle famiglie e dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe che i soggetti firmatari, chiedono un intervento urgente ed immediato di pulizia e bonifica dell'area in questione al fine di evitare il perpetrarsi di atti che compromettano la sicurezza pubblica.
Spinti dalla necessità di ri-funzionalizzare l'area in questione i sottoscrittori chiedono,altresì, nell'immediato, vista la carenza di parcheggi nella zona di riferimento, la trasformazione della piazza in un parcheggio pubblico con il potenziamento dell'illuminazione e della sorveglianza soprattutto nelle ore notturne.
Il presidente della Confconsumatori Grottaglie, Avv. Giovanna Casamassima, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla partecipazione e dalla coscienza civica dimostrata dai tantissimi cittadini grottagliesi che hanno aderito alla petizione.
Sono state raccolte più di 1500 firme in poco più di un mese e non sono state fatte campagne pubblicitarie o allestiti banchetti per promuovere la raccolta delle stesse.
E' bastato il semplice passaparola tra i cittadini particolarmente sensibili alle problematiche riscontrate per promuovere la raccolta capillare delle firme.
Testimonianza questa che il cittadino, nell'interesse di garantire la sicurezza e la vivibilità della nostra città, ha preso coscienza della forza che la sinergia di gruppo può avere nel dialogo con la P.A.
Dal 14 giugno, entra in vigore la nuova direttiva europea, per cui il consumatore non potrà più semplicemente accettare al telefono le offerte commerciali ma sarà sempre e comunque necessaria la firma su un contratto.
Questo vale per tutte le offerte stipulate sul web, attraversi i portali delle aziende. Riguarda ogni genere di servizio venduto tramite linea telefonica o via internet e tocca quindi un gran numero di aziende nei settori più svariati: dalle forniture energetiche all’acquisto di biglietti aerei, alle tariffe per la connessione internet, fino alle tariffe telefoniche. La firma potrà essere fisica o elettronica; senza la firma il contratto di acquisto non sarà valido.
Questa novità, così importante per i consumatori, fa parte di un pacchetto di nuove regole che vogliono mettere freno ai molti soprusi che i consumatori hanno dovuto subire negli ultimi anni. Un pacchetto di misure da cui il consumatore uscirà rafforzato o almeno, secondo l’Antitrust, avrà il diritto, non sempre rispettato, di ricevere tutte le informazioni sul panorama totale dell’offerta in completa trasparenza e correttezza. All'Antitrust è affidato il potere di sanzionare con multe pesanti (si arriva nei casi più gravi sino a 5 milioni di euro) le pratiche commerciali scorrette.
Il venditore dovrà chiarire da subito il costo totale del prodotto, comprensivo di tutti gli extra; basta costi aggiuntivi a sorpresa quindi. Anche per le tariffe di luce e gas la stretta sui furbi si fa sempre più dura. In particolare però è sul ecommerce che si concentrano le maggiori novità e lo sforzo più forte dell’Antitrust: si tratta del canale di vendita più in crescita degli ultimi anni, che ancora tuttavia raccoglie una certa resistenza da parte del consumatore italiano.
Uno dei motivi è stato proprio lo sviluppo repentino che ha portato a una vera giungla in cui il consumatore era indifeso. Un recente studio di Netcomm ha sottolineato che gli ostacoli maggiori all’ecommerce sono principalmente legati al bisogno di toccare la merce (per il 40% degli intervistati), l’attaccamento al contante (31%), le remore verso il pagamento online (31%), e, infine, il timore di non ricevere il prodotto (27%) e la paura che il recesso sia complicato (26%).
Alcune delle misure dell’Antitrust vogliono proprio rendere più sicuri i consumatori su alcuni di questi punti: i beni comprati in rete, infatti, dovranno essere consegnati senza ritardi ingiustificati e comunque al massimo entro 30 giorni, oppure il consumatore potrà recedere dal contratto. Inoltre, per esercitare tale diritto di recesso sarà approntato un modulo standard universale. Contemporaneamente, si allunga (da 10 a 14 giorni) il tempo a disposizione per cambiare idea nelle vendite a distanza. Il cliente deve ricevere il rimborso di quanto pagato entro 14 giorni. Questa nuova normativa non si applica ai contratti a distanza se il prezzo del bene non supera i 200 euro.
Nessuna multa per chi prolunga la sosta sulle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato. Lo ha chiarito definitivamente il sottosegretario del Ministero dei Trasporti Umberto Del Basso De Caro rispondendo a un’interrogazione parlamentare: “il pagamento in misura insufficiente non costituisce “violazione di una norma di comportamento”, ma configura solo “inadempienza contrattuale” che implica il semplice saldo della tariffa non corrisposta.
Le associazioni dei consumatori chiedono di annullare le multe date negli ultimi 60 giorni, ossia quelle che l’automobilista può ancora far annullare con ricorso.
Occorre valutare se le multe già incassate e quelle per le quali è scaduto il termine per il ricorso (60 giorni) possono essere oggetto di un’azione per indebito arricchimento. Nella risposta all’interrogazione parlamentare di giovedi scorso, il sottosegretario ha precisato che per recuperare il saldo della tariffa non corrisposta, le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale. Tuttavia, se i Comuni stabilissero nei loro regolamenti di far rientrare dalla finestra, sotto forma di rimborso spese e penali, gli stessi importi previsti per le multe (ad es. i 25 euro) è evidente che sarebbero regolamenti illegittimi, impugnabili.
A fronte di questo chiarimento ministeriale, ora tutti i Comuni dovranno adeguarsi e in particolare, in caso di ticket scaduto, i vigili devono mettere sul cruscotto un avviso con bollettino postale, indicando un importo esattamente pari alla differenza tra il ticket pagato e quello da pagare. Solo se il consumatore non paga in tempo utile ed il Comune è costretto a notificare l’inadempienza, allora potranno essere addebitate le spese di notifica.
Confconsumatori e una quarantina di Comuni danneggiati restano nel processo a cinque ex amministratori della società di riscossione tributi «Gema» accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso, reati finanziari e soprattutto di un presunto peculato di 23 milioni di euro, soldi che la società poi fallita avrebbe indebitamente trattenuto tra il 2006 e il 2012, senza riversarli nelle casse di 45 enti locali per conto dei quali aveva incassato i tributi. L'ammissione di tutte le parti civili è stata decisa dopo una lunga camera di consiglio dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale che hanno rigettato le richieste dei difensori, che chiedevano l'estromissione di una decina di enti locali per motivi formali nella formulazione di domanda di costituzione di parte civile, e della Confconsumatori per motivi sostanziali. Soddisfazione, dunque, per l'avvocato Pio Giorgio Di Leo , presidente provinciale di Confconsumatori Foggia: « La nostra associazione – ha commentato Di Leo – è portatrice di un interesse della collettività e come tale ha il dovere prima ancora che il diritto di costituirsi parte civile, come peraltro già riconosciuto dalla Cassazione, in un processo in cui la vittima è la collettività perchè furono i cittadini a versare alla Gema i tributi poi non riversati nelle casse degli enti locali ».
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