Per i malati di Alzheimer il ricovero è gratuito, mentre i parenti di ultra 65enni non autosufficienti non devono pagare la retta. A fronte delle numerose richieste pervenute a tutte le sedi, dopo aver trattato l’argomento durante la scorsa trasmissione di “Mi Manda RaiTre”, Confconsumatori fa chiarezza in tema di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) e nelle case di cura convenzionate.
L’associazione si occupa da anni del tema, non soltanto della legittimità del pagamento della retta del ricovero ma, più in generale, delle politiche socio- assistenziali per gli anziani, oggi del tutto insufficienti. Tra i vari casi che si sono rivolti agli sportelli dell’associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi.
Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce di Tribunali italiani confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero.
«Su tale documento – spiega l’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori - si è espressa la Cassazione (con sentenza del 22.03.2012), valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento usando una sorta “ricatto” che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo». Non possono però essere richieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve comunque provvedere al pagamento della retta.
Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. Pertanto, il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e/o dal malato stesso.
In questi giorni, ad Andria, stanno giungendo presso l'Associazione Confconsumatori e la Confartigianato numerosi reclami di cittadini che si lamentano di aver ricevuto cartelle TARES che non hanno tenuto conto delle agevolazioni fissate dal regolamento approvato lo scorso novembre.
Ricordiamo che tali norme prevedono una serie di vantaggi per determinate categorie, come ad esempio le zone in cui non viene eseguita la raccolta porta a porta, i fabbricati rurali, gli immobili disabitati. Al fine di fornire uno strumento concreto di aiuto ai cittadini ed alle piccole aziende, Confconsumatori e Confartigianato mettono a disposizione uno sportello che verificherà la fondatezza dei reclami e presenterà al Comune le istanze per modificare in autotutela le cartelle non corrette.
Tutti i soggetti interessati potranno rivolgersi allo sportello in via Montegrappa 17, presso la sede di Confartigianato, nei giorni del martedì e mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (per info, contattare la Confconsumatori Andria Bt al numero 3477973156, o via mail all'indirizzo: confconsumatoriandri@libero.it).
“Noi confidiamo - dice l'Avv. Laura Maria Pia Tota, Presidente Provinciale BAT di Confconsumatori – in una piena collaborazione del Comune nella soluzione secondo normativa e comunque stragiudiziale della vicenda, dato il numero alto di cittadini interessati.Solo in caso di inerzia degli uffici comunali, presenteremo ricorsi al Giudice di Pace di Andria. È una questione di principio, oltre che economica, che i cittadini devono affrontare uniti e decisi”.
Facciamo un gesto contro lo spreco alimentare. Cè una grave emergenza nel mondo, si chiama fame.Nonostante ciò, solo in Europa si buttano nella spazzatura 89,9 milioni di tonnellate di cibo ancora commestibile.
L'Italia è responsabile del 10% di questo fenomeno. Per fare luce sull'argomento, per porci dei quesiti e trovare – forse – delle risposte per contrastare questo impressionante dato, abbiamo organizzato un “aperitivo anomalo”, presso The Hub Bari il 7 febbraio alle ore 19.00.
I soci di The Hub Bari raccoglieranno cibi scaduti o in scadenza oppure non vendibili per motivi estetici. Durante la giornata, Preparando Ideas e Artigiani del Sapore provvederanno a trasformarli in piatti goumet.L'aperitivo sarà preceduto da un talk-show con i seguenti interventi:
Anna Puricella - La Repubblica
Andrea Troisi - Troisi Ricerche e Sondaggi
Antonio Pinto – Confconsumatori Puglia
Fabrizia Rutigliano - Artigiani del Sapore
Gianvito Altieri - Coldiretti Bari
Gianluca Petti - Nutrizionista
Lorenza Daddunzio - Cucina Mancina
Nicola Difino - Food Hacker (Fooding Social Club)
A seguire, Action Cooking degli Scarti con Nicola Difino Foodj e DJ Set sulla Q-Cina di Momang. E’ un evento distribuito da Gnammo
Buone notizie per il mercato immobiliare e per chi intende comprare o ristrutturare casa. La Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche 2 miliardi di euro per l'erogazione di mutui a tasso agevolato. Il Plafond Casa scaturito dall'accordo tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana, operativo dal 7 gennaio, consentirà o renderà più semplice l'acquisto di una casa, sia che si tratti di prima o seconda abitazione.
Due miliardi di euro verranno messi a disposizione delle banche che aderiranno all'iniziativa per l'erogazione di mutui a tasso agevolato, che potranno raggiungere anche il 100% del valore dell'immobile. Attraverso il Plafond Casa verrà finanziato, tramite mutui garantiti da ipoteca, l'acquisto di immobili residenziali. Naturalmente verrà data priorità all'acquisto di prime abitazioni in classe energetica A, B oppure C e agli interventi di ristrutturazione volti a migliorare l'efficienza energetica.
Altra priorità riguarderà le giovani coppie, anche se conviventi e non sposate, così come le famiglie numerose con almeno 3 figli, e i nuclei familiari con un componente disabile. I prestiti concessi a chi desidera acquistare casa potranno raggiungere anche il valore totale dell'immobile e potranno essere a tasso fisso o variabile, con durata di 10, 20 o 30 anni.
Ogni Istituto di Credito potrà ricevere un massimo di 150 milioni di euro per erogare 3 tipologie di mutuo con diversi importi limite: per l'acquisto di prima casa senza interventi di ristrutturazione il prestito può raggiungere i 250.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione migliorando l'efficienza energetica il mutuo potrà arrivare fino a 100.000 euro, mentre per l'acquisto della prima casa con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica il tetto massimo del prestito sarà fissato a 300.000 euro.
Verrà attivato un meccanismo di controllo per assicurarsi che i benefici del Plafond Casa ricadano realmente sui cittadini. Nei contratti le banche saranno tenute a specificare il tasso a cui si sono finanziate presso la Cassa Depositi e Prestiti e lo sconto che verrà applicato ai mutuatari rispetto alle normali condizioni. Le buone notizie sembrano non finire qui. I 2 miliardi del Plafond Casa non sono l'unica risorsa per riattivare il credito, la CDP si riserva la facoltà di apportare nuove risorse. Risorse che si spera possano permettere l'arresto della spirale negativa e la lenta ripresa del mercato immobiliare. Le prime banche stanno finalmente aderendo alla convenzione e, pertanto, a breve, sul mercato sarà lanciata questa nuova possibilità.
Maggiore trasparenza nel rapporto tra intermediari finanziari e consumatori; sensibilizzare i consumatori a compiere scelte ponderate e renderlo parte attiva nella definizione dei meccanismi di tutela. Sono questi gli obiettivi della “Carta degli investitori” il progetto avviato dalla Consob con la collaborazione di alcune delle Associazioni dei Consumatori, fra le quali la Confconsumatori, che ha collaborato alla redazione del progetto con l'avv. Antonio Pinto.
Questo progetto, presentato oggi in conferenza stampa dalla Consob, ha l’obiettivo di ridisegnare i rapporti di collaborazione tra i due attori del mercato: intermediari e consumatori/investitori. Il progetto, sviluppatosi in una serie di incontri del Tavolo di lavoro congiunto, si articola in tre sotto-progetti: una campagna di sensibilizzazione dei risparmiatori sui propri diritti; la riforma della Camera di Conciliazione e Arbitrato; la gestione degli esposti.
Fulcro del primo sotto-progetto, l’implementazione di un’area tematica – sul sito internet istituzionale della Consob – dedicata all’educazione finanziaria sulla scorta delle iniziative di USA, Gran Bretagna e Australia. Sempre nell’ambito di questo sotto-progetto di sensibilizzazione sono previsti degli incontri formativi dedicati ai referenti delle associazioni dei consumatori e lo scambio informativo Consob-AACC.
Il secondo sotto-progetto si pone, invece, l’obiettivo di riformare la Camera di Conciliazione e Arbitrato superando l’attuale forma che prevede la non obbligatorietà dell’adesione degli intermediari. Il terzo sotto-progetto, infine, ha come fine ultimo la creazione di una procedura informatizzata di gestione degli esposti attraverso un form che costituisce una sorta di “compilazione guidata” dell’esposto. Le associazioni firmatarie sopporteranno con i loro esperti i cittadini che vorranno presentare denuncie alla Consob per segnalare condotte scorrette dei soggetti del mercato finanziario.
Spaghetti, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione e confettura di albicocche: sono i quattro prodotti dei discount testati da Altroconsumo e messi a confronto con prodotti di marca per capire quale sia la qualità dei prodotti “low cost”. Secondo l’associazione, “molti sono di buona qualità e convincono il palato. Inoltre, non c’è alcun problema di sicurezza alimentare”.
“Abbiamo messo a confronto i prezzi medi al chilo o al litro (nel caso del latte) dei quattro prodotti scelti per il test con quelli degli stessi prodotti di marca – afferma Altroconsumo – Chi sceglie il discount in un anno spende meno della metà rispetto a chi fa la spesa nei supermercati tradizionali. E non si tratta di un risparmio da poco:rispetto alla spesa media annua di una famiglia, passare dal più economico dei supermercati al miglior discount consente un risparmio di 3.600 euro”.
E la qualità? “Nella maggior parte dei casi i prodotti low cost non hanno nulla da invidiare ai colleghi di marca”, sostiene Altroconsumo. L’impressione complessiva dei test fatti sui prodotti è stata infatti buona e non ha evidenziato problemi di sicurezza alimentare o di qualità. Negli spaghetti, ad esempio, non è stato riscontrato alcun tipo di impurità e il giudizio degli assaggiatori è stato complessivamente positivo, anche se non si raggiunge mai l’eccellenza, a differenza di alcuni spaghetti di marca.
Le passate di pomodoro non hanno problemi di frodi e in media sono anche migliori di alcune passate di marca: la differenza emerge dall’assaggio (quattro hanno superato la prova con una valutazione buona, altre otto sono state meno apprezzate). Il latte a lunga conservazione costa il 40% in meno del latte uht di marca e non presenta né sostanze indesiderate né annacquamenti: quattro giudizi sono buoni, il resto promossi, non ci sono problemi di sicurezza alimentare.
L’unico punto critico, afferma Altroconsumo, ha riguardato invece la confettura di albicocche: costa meno, è piaciuta abbastanza, ma nella metà dei casi testati c’è meno frutta di quella dichiarata.
La terza sezione della Cassazione, con sentenza del 23 gennaio, ha statuito, per la prima volta in sede di legittimità, il principio per cui: «la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere pertanto della consapevolezza che il danneggiato/vittima ne abbia» (Cassazione 23 gennaio 2014 n. 1361, relatore Scarano).
Secondo il Supremo collegio, infatti, costituisce danno non patrimoniale risarcibile, sempre è comunque, anche: «il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica».
Tale danno, che è altro e diverso dal danno alla salute (danno biologico), in ragione del diverso bene tutelato, deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, e in relazione ad esso sono del tutto irrilevanti, sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte, sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere ella la percezione dell'imminente sopraggiungere della propria fine.
Su questo dunque la Cassazione muta radicalmente il proprio precedente orientamento. Infatti, per la Suprema Corte, ora la vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita subìto, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea, in deroga al principio dell'irrisarcibilità del danno evento: tale diritto, avendo poi natura compensativa, è trasmissibile ai propri eredi.
Aumentano, in particolare a Brindisi, le segnalazioni di possessori di buoni postali, emessi nel 1983, che alla scadenza hanno appreso, presso gli uffici postali, che gli interessi agli stessi spettanti sono di gran lunga inferiori rispetto alle somme riportate nel retro del titolo, in virtù del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi di interesse per una serie di buoni postali.
Secondo Confconsumatori la decurtazione degli interessi dei buoni postali provoca un grave ed ingente danno per un notevole numero di risparmiatori italiani. «Ci chiediamo se i possessori dei buoni siano mai stati avvertiti, prima della scadenza, degli effetti del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. E, nel caso, in che modo?» commenta l’avvocato Emilio Graziuso, del direttivo nazionale di Confconsumatori e responsabile di Confconsumatori Brindisi «Ci troviamo, probabilmente, di fronte all’ennesimo caso di violazione degli obblighi di informazione ai danni dei consumatori. La semplice pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale non è, infatti, idonea a rendere edotto il risparmiatore della modifica dei tassi di interessi applicabili».
Confconsumatori segnala un’importante sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale – pur riguardando non buoni ordinari ma buoni a termine, comunque soggetti alle decurtazioni di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 1986 - ha sancito il principio che il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere risolto dando la prevalenza al primo.
«Consigliamo ai risparmiatori – conclude l’avv. Emilio Graziuso – di non firmare la liberatoria che, al momento dell’incasso, Poste Italiane richiede al possessore del titolo. Qualora il consumatore decida di incassare il titolo al momento della scadenza, al fine di non precludersi eventuali azioni legali per la tutela dei propri diritti, è opportuno che precisi che le somme corrisposte sono accettate a mero titolo di acconto sulla maggior somma allo stesso spettante con riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero di quanto ulteriormente dovuto».
Entro il 28 febbraio è possibile pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Questa sorta di sanatoria è prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147).
I cittadini interessati dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire. Rientrano nell’agevolazione le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sitowww.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. Ecco come funziona: la definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
Importante sentenza della Cassazione Penale che, con sentenza del 21 gennaio, nella parte motivazionale ha affermato il principio che il reato per omesso pagamento IVA può avere come esimente l’esistenza di uno stato di crisi economica, che renda sostanzialmente impossibile il pagamento. Tuttavia, la sentenza ribadisce con chiarezza che la regola generale è costituita dall’automatismo fra mancato versamento IVA e reato.
Ammette però l’eccezione che il contribuente fornisca una prova rigorosa che tale inadempimento fiscale sia conseguente a crisi economica. Tale stato di crisi deve esser provato da chi ha omesso il pagamento, deducendo fatti specifici e concreti (non generici), idonei a comprovare una reale impossibilità incolpevole a carico del contribuente.In particolare, una prova di certo determinante, sarebbe dimostrare che l’accantonamento dell’IVA non è stato possible, poichè il cliente non ha proceduto al pagamento o lo ha fatto solo in via parziale.
Nella sentenza specifica, un amministratore di società aveva omesso il pagamento di IVA per una somma di euro 50.000 ed era quindi scattato il procedimento penale. La Corte ha respinto il ricorso del contribuente, però ha chiarito che non era stata fornita dall’imputato la prova rigorosa del nesso di causalità fra il mancato versamento e lo stato di crisi dell’azienda.
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