22/01/2014 CASSAZIONE: IL MANCATO PAGAMENTO IVA NON E’ REATO, SE PERO’ VI E’ PROVA RIGOROSA CHE DIPENDE DA STATO DI CRISI ECONOMICA

Importante sentenza della Cassazione Penale che, con sentenza del 21 gennaio, nella parte motivazionale ha affermato il principio che il reato per omesso pagamento IVA può avere come esimente l’esistenza di uno stato di crisi economica, che renda sostanzialmente impossibile il pagamento. Tuttavia, la sentenza ribadisce con chiarezza che la regola generale è costituita dall’automatismo fra mancato versamento IVA e reato.

Ammette però l’eccezione che il contribuente fornisca una prova rigorosa che tale inadempimento fiscale sia conseguente a crisi economica. Tale stato di crisi deve esser provato da chi ha omesso il pagamento, deducendo fatti specifici e concreti (non generici), idonei a comprovare una reale impossibilità incolpevole a carico del contribuente.In particolare, una prova di certo determinante, sarebbe dimostrare che l’accantonamento dell’IVA non è stato possible, poichè il cliente non ha proceduto al pagamento o lo ha fatto solo in via parziale.

Nella sentenza specifica, un amministratore di società aveva omesso il pagamento di IVA per una somma di euro 50.000 ed era quindi scattato il procedimento penale. La Corte ha respinto il ricorso del contribuente, però ha chiarito che non era stata fornita dall’imputato la prova rigorosa del nesso di causalità fra il mancato versamento e lo stato di crisi dell’azienda.

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