La Corte costituzionale, con ordinanza del 09.05.2014 n.124, recentemente pubblicata, ha chiarito che, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n.83 del 2013 alla Legge Pinto (L. n.89 del 2001), è incostituzionale un’interpretazione della Legge che preveda «l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente».
La Corte di appello di Reggio Calabria, aveva manifestato il timore che le nuove norme del 2012 avessero reso impossibile, per la parte soccombente, avvalersi della disciplina dell’indennizzo per i danni da durata irragionevole di un processo. La Corte Costituzionale, con ampia motivazione, ha sancito che l’unica interpretazione costituzionalmente corretta della Legge Pinto, è invece nel senso di ammettere al risarcimento dei danni, anche la parte che ha perso la causa.
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