Oggi entrano in vigore le nuove norme sui contratti di vendita e di servizi. Di seguito le principali novità introdotte dal D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 che attua azione la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Per quanto riguarda i contratti conclusi nei locali commerciali: a) Consegne in tempi certi (termine pattuito o entro 30 giorni); b) nessun costo supplementare per l’utilizzo di mezzi di pagamento con carte di credito; c) nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso dei beni (attenzione: solamente se il corriere viene scelto dal venditore!).
Per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali e a distanza: a) nei contratti a distanza conclusi al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica (quindi non è più sufficiente il consenso vocale!); b) il terrmine per esercitare il diritto di recesso si allunga a 14 giorni e decorre, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui il consumatore ne acquisisce il possesso fisico. Per esercitare il recesso è sufficiente una qualsiasi dichiarazione esplicita, non è più condizione imprescindibile l’invio della raccomandata a.r.; consigliamo comunque di utilizzare solo forme che costituiscano prova documentale dell’avvenuto recesso quali fax o e-mail o ancora la raccomandata a.r. c) rimborsi più veloci, entro 14 giorni, in caso di recesso. d) perr qualsiasi costo supplementare oltre a quello della prestazione principale è necessario il consenso espresso del consumatore. Non valgono le caselle preflaggate e in generale format precompilati. e) anche i contratti collegati sono risolti di diritto in caso di esercizio del recesso; f) prezzi trasparenti e comprensivi di ogni voce; g) in caso di acquisti on-line il consumatore deve essere avvisato chiaramente che al momento del click sorge per lui un vincolo contrattuale.
Strumenti privatistici come l’azione inibitoria, l’azione di classe e la soluzione extragiudiziale delle controversie si affiancano ad una nuova competenza esclusiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni contrattuali, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. L’Antitrust in materia di accertamento e sanzione delle violazioni si avvale dei poteri già propri in materia di prassi commerciali sleali.
I contratti esclusi: le nuove regole non si applicano ad alcuni contratti tra cui quelli per i servizi sociali, di assistenza sanitaria, di attività di azzardo, di servizi finanziari, aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili, quando sono stipulati dinanzi a un pubblico ufficiale.
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