La Corte Costituzionale (relative sentenze n. 50/2014 e n. 169/2015) ha dichiarato illegittime le disposizioni normative che consentivano anche ai soli conduttori, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione oppure nel caso in cui fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio, di presentare, al competente ufficio della Agenzia delle Entrate, apposita denuncia, al fine di ottenere un regime di locazione economicamente meno oneroso per il conduttore stesso ( a volte pari all' 80% dei valori correnti di mercato) e dal punto di vista dell' Erario, di far emergere contratti specifici "in nero".
Tuttavia, con la Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 co. 59) il legislatore ha stabilito che per i conduttori i quali , a seguito dell'applicazione delle norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione (ex artt. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge, 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), hanno versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D. Lgs. n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata dalla legge, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
Dunque null’altro sarà dovuto dai conduttori che abbiano versato tali importi.
Per informazioni ed assistenza in merito, è possibile contattare le sedi di Confconsumatori.
Avv. Teresa Angelastri
bari.confconsumatori@alice.it
Sul Sole 24 Ore del 24 febbraio, a firma del giornalista Vincenzo Rutigliano si descrive un’iniziativa meritoria di Confindustria Bari – Bat per ribellarsi alla cattiva burocrazia: C'è l'azienda che racconta, tra i tanti subiti, due casi di malaburocrazia, c'è il grande gruppo alimentare che ne avverte il peso sui suoi ritmi di sviluppo e vuole farne una battaglia culturale e c'è l'imprenditore edile sballottolato tra uffici, timbri e autorizzazioni. Tutti casi che hanno in comune una burocrazia soffocante che ritarda, rallenta od ostacola ogni investimento o progetto di sviluppo.
Tutti i casi in fondo si assomigliano. Mariella Pappalepore, presidente di Planetek Italia, una srl di Bari (45 dipendenti e 4,5 milioni di fatturato nel 2015) impegnata nel monitoraggio da satellite e servizi di telerilevamento, ne racconta due. La sua srl, nata nel 1994, partecipa nel 2008, vincendolo, ad un bando del Mise sulla infomobilità insieme ad altre aziende del calibro di Telespazio e Vitrociset. Da allora sono passati quasi 8 anni tra vicende societarie, ritardi nella nomina del responsabile del progetto (un anno per farlo) e lungaggini nei Durc di regolarità contributiva, necessari per il pagamento, perché intanto che l'Inps li rilasciava, ne scadeva sempre qualcuno trattandosi di oltre 10 aziende associate. Risultato:completato nel 2012, il progetto non è stato ancora pagato. «Oggi - dice Pappalepore - è ancora tutto fermo ed io attendo 300.000 euro senza che al Mise ci diano risposte. Anzi non abbiamo interlocutori». In un altro caso Pappalepore si è incatenata per ottenere il rilascio di una certificazione di regolarità fiscale. Vinto un bando Ue, insieme ad un patner tedesco, per la realizzazione di un portale cartografico per i paesi membri, alla Planetek chiedono di presentare, in 10 giorni, le certificazioni di rito, compresa la regolarità fiscale. All'agenzia delle Entrate di Bari rispondono:impossibile, il rilascio non prima di 30 giorni. All'ottavo giorno Pappalepore passa ai fatti: «Così io perdo la gara». Allora si incatena. Arriva il certificato e oggi la manager barese si chiede: perché in Europa il tedesco ha il certificato in tempo reale e l'italiano no? Eppure basterebbe un click. E poi c'è l'imprenditore edile, il comparto più tartassato, secondo le statistiche, con addirittura 3 episodi di malaburocrazia al giorno. «C'è sempre – denuncia Beppe Fragrasso, presidente di Ance Bari - un timbro che manca, poi domani manca una carta, dopodomani una firma. Siamo stanchi: paghiamo gli oneri e vogliamo essere rispettati». Questi e altri casi, da metà marzo, saranno resi noti sul portale www.larepubblicadellecarte.it voluto da Confindustria Bari-Bat Ance Bari e Bat, gruppo Casillo e gruppo tv Norba per dare voce agli imprenditori, chiedere correzioni alle storture, documentare best practies. «Un team di esperti - spiega il presidente di Confindustria Bari-Bat, Domenico de Bartolomeo – esaminerà i casi, la loro fondatezza e cause per poi cercare responsabilità e possibili soluzioni perché noi imprenditori non ci possiamo lamentare, ma crescere rispettando le regole». Tutti i casi segnalati diventeranno poi oggetto di inchieste televisive del Tg Norba.
molti utenti si sono rivolti all'associazione perche' HANNO RICEVUTO BOLLETTE DEL GAS ESORBITANTI NELLO SPECIFICO DA GAS NATURAL.
la voce ambigua è la seguente:SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE. Questa ha inciso in maniera importante sulla bolletta.
Da Gas natural ci hanno risposto che quella voce corrisponde agli ex servizi di rete che rappresenterebbero il costo del 'trasporto del gas'e il suo importo è calcolato in base al consumo a detta sempre dei dipendenti Gas natural.
Stiamo indagando sulla questione pertanto si invitano tutti i consumatori anche quelli che hanno un altro gestore a verificare questa voce e compararla con le precedenti bollette e a segnalarci le stesse anche di altri gestori
Fallito il tentativo di mediazione, oggi gli avvocati di Confconsumatori hanno notificato la citazione contro la Good Bank per 103 associati
Oggi, ben 103 associati della Confconsumatori, per un totale di 2.543.000,00 euro, hanno convenuto in giudizio la nuova Banca Etruria per rispondere delle illegittimità nei contratti di investimento commesse in occasione della vendita di titoli subordinati alla clientela retail.
Per i legali della Confconsumatori Marco Festelli, Simone Costanzo, Mario Marengo, Silvia Signori e Barbara Coscarelli il nuovo ente ponte ha acquistato l’azienda bancaria, come risulta ormai anche dalle visure camerali, sicché risponde degli illeciti contrattuali commessi negli anni precedenti in occasione della sciagurata e sconsiderata cessione a pensionati, famiglie e lavoratori di titoli bancari subordinati.
«Non si chiede tecnicamente il rimborso delle obbligazioni – spiega l’avvocato Marco Festelli, che sta coordinando la battaglia a livello nazionale per Confconsumatori - bensì il risarcimento dei danni connessi al contratto servizi di investimento; contratto nel quale la Nuova Banca è succeduta a titolo universale in forza della cessione aziendale disposta da Banca d’Italia. Questa è l’unica interpretazione costituzionalmente accettabile del c.d. Bail-in. In difetto si tratterebbe di una norma contraria ai principi generali in materia di cessioni aziendali e fallimenti, conseguentemente sarebbe da dichiararsi incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento. A questa prima causa ne seguiranno altre».
Nel frattempo Confconsumatori ha chiesto al Procuratore Capo di Arezzo di essere riconosciuta come parte offesa nei vari procedimenti penali aperti contro gli amministratori della vecchia banca.
117.000 azionisti di Banca Popolare di Vicenza stanno assistendo impotenti al “massacro” dei loro risparmi. La Banca ha infatti fissato il prezzo di recesso per gli azionisti in 6,30 euro, a fronte dei 62,50 del 2014 e dei 48 euro fissati solo lo scorso aprile! Confconsumatori rileva che i dati comunicati dal nuovo management della Banca dicono che la raccolta del 2015 è di 21,9 miliardi (ossia in un anno la raccolta segna meno 8,43, pari a – 27,8%). Purtroppo la perdita viene comunicata in una somma pari a circa 1,4 miliardi di euro. Il patrimonio netto consolidato è pari ad euro 2,5 miliardi.
Secondo Mara Colla, Presidente di Confconsumatori: “In attesa dell’indispensabile aumento di capitale, resta la rabbia e la perdita patrimoniale enorme degli azionisti della Banca. Servono interventi seri sul piano normativo che tutelino davvero i piccoli risparmiatori”.
Le nostre iniziative - Confconsumatori, in base all’esperienza maturata in anni di tutela dei “risparmiatori traditi”, intende proporre una causa contro la Banca che ha venduto le azioni. Secondo l’avv. Antonio Pinto: “Si domanderà l’invalidità ed inefficacia dei contratti stipulati, per una serie di violazioni del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. Inoltre si chiederà la nullità del contratto di acquisto delle azioni per violazione di norme imperative (ad es. violazione dell’art. 2621 cod. civ., per false comunicazioni sociali), nonché l’annullabilità del contratto per errore sull’oggetto e sulle qualità essenziali del bene”. Tanto al fine di ottenere la restituzione delle somme versate per l’acquisto. In particolare, come noto, il prezzo dell’azione lo fissava l’Assemblea sulla base di una proposta del CDA (che era quella che contava per davvero) e si fondava su dati NON controllabili e verificabili dal singolo risparmiatore, neppure usando la migliore diligenza. Il risparmiatore quindi ha fatto affidamento sui dati di bilancio che venivano pubblicizzati che, in realtà, non erano veritieri, come i numeri che la Banca sta comunicando per l’assemblea del 5 marzo stanno indirettamente comprovando.
Infine, nei vari casi segnalati a Confconsumatori, in cui le azioni sono state vendute unitamente all’erogazione di un mutuo o di un fido ecc., si chiederà di applicare la norma che considera nulli i contratti di vendita, perché in violazione del divieto di finanziare l’acquisto delle proprie azioni.
Per aderire - Su una vicenda complessa come questa, è indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti e chi no, chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca, chi compra abitualmente titoli a rischio e chi no, ecc.).
confconsumatoripuglia@yahoo.it
La Confconsumatori Puglia, con gli avv.ti Giuseppe Dipasquale e Francesca Summaria, ha depositato denunce-querele, a tutela di alcuni possessori di auto Volkswagen, dove chiede di verificare la sussistenza dei reati di truffa e frode in commercio, nei confronti dei vertici della citata casa automobilistica. L’azione penale è finalizzata anche alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite subite dall’acquirente dell’auto.
Come noto, “Dieselgate” è il termine utilizzato per descrivere la vicenda della quale si è reso colpevole il gruppo Volkswagen, per aver inserito (così come ammesso dalla stessa casa tedesca), fra le proprie vetture con motore a gasolio, un software (chiamato defeat device) che altera in maniera fraudolenta i risultati delle emissioni di inquinamento, in fase di controllo antismog. Tale condotta, secondo i legali di Confconsumatori, ha indotto in errore il consumatore, nell’acquisto, per un verso, di un’auto sulla quale è installata a propria insaputa una centralina truffaldina e, per altro verso, un’autovettura con caratteristiche e qualità ben differenti rispetto a quelle pattuite in sede di acquisto ed ufficialmente dichiarate dalla casa automobilistica.
L’avv. Summaria ricorda che l’obiettivo della denuncia querela è quello di richiedere il risarcimento del danno patito dal consumatore attraverso la successiva costituzione di parte civile nel giudizio che si andrà ad instaurare nei confronti dei vertici della casa automobilistica tedesca.
L’avv. Dipasquale specifica che per il deposito della denuncia-querela è necessario per il consumatore aver ricevuto da VW la formale e prescritta lettera di richiamo, per l’aggiornamento del software truffaldino della propria auto, poiché questa convocazione comprova documentalmente, che la propria autovettura è coinvolta nello scandalo diesegate e che, pertanto, si è stati vittima di ipotesi di reato, come innanzi esposto.
francesca.summaria@gmail.com
Con sentenza del 09 febbraio 2016 n. 16 e n.17, il Consiglio di Stato Ad. Pl. ha riconosciuto la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a intervenire nei confronti delle pratiche commerciali scorrette anche nel settore delle comunicazioni. Le due pronunce del CDSnascono da questioni relative all’attivazione di servizi di navigazione in Internet e di segreteria telefonica, sulle sim vendute da Wind e Vodafone «senza aver previamente acquisito il consenso del consumatore e senza averlo reso edotto dell’esistenza della preimpostazione di tali servizi e della loro onerosità». Per queste condotte, l’Antitrust aveva infatti condannato e sanzionato le Compagnie per pratica commerciale scorretta.
Nelle due sentenze è stato, in particolare, chiarito che le pratiche commerciali aggressive, attuate attraverso l’inosservanza di obblighi informativi verso i consumatori, sono di competenza dell’Antitrust, come si deduce anche dall’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo. Pertanto, chiunque abbia subito tali condotte sleali, può rivolgersi alle sedi di Confconsumatori per ottenere il risarcimento dei danni, in forza di questi due precedenti.
confconsumatoripuglia@yahoo.it
La Confconsumatori ha partecipato in data 30.01.16 al meeting organizzato dal Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) ,intervenendo a garanzia del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini.
L’attuale assenza di un riconoscimento in Italia della figura professionale dell’osteopata mette in pericolo la salute del cittadino che rischia quotidianamente di incorrere in figure con una formazione non specifica e non adeguata.
E’ ormai noto che la medicina complementare ed alternativa (c.d. CAM) è utilizzata in misura sempre crescente nelle strutture sanitarie .Un esempio sono regioni quali la Lombardia, la Toscana e la Liguria in cui nelle strutture sanitarie accanto alla medicina tradizionale si applica la CAM.
E’ necessario quindi standardizzare il percorso formativo degli operatori a garanzia dei consumatori, affinchè possano utilizzare la CAM in tutta sicurezza.
Sarebbe auspicabile aderire alle linee guida dell’OMS che propongono alle scuole dei vari Stati un programma didattico e formativo uniforme in merito alla formazione professionale degli operatori, al fine di garantire efficacia, sicurezza e qualità.
L’osteopatia è una CAM che oggi ha assunto le caratteristiche di una vera e propria disciplina sanitaria che ha lo scopo di migliorare la salute del cittadino quale diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’art.32 Cost.
Il vuoto normativo comporta l’assenza per la professione, di un titolo abilitativo che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio, l’assenza di un esame di stato e del relativo albo.
Tutto questo nonostante il numero sempre maggiore di cittadini che scelgono quotidianamente tali operatori per le loro cure.
L’osteopata è oggi riconosciuto come professionista oltre che negli Stati Uniti d’America in molti Stati europei, quali la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e da ultimo il Portogallo.
La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è assicurata dalla Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il Decreto Legislativo n 206 del 2007.
Una scelta dunque, quella della regolamentazione, che ha radici extranazionali.
E’ compito dello Stato normare il campo di attività, definire il profilo di competenza e l’iter formativo per l’esercizio della professione. Non è possibile che sul territorio ci siano figure che si sono formate con percorsi di studi completamente differenti tra loro.
E’ necessario creare un adeguato sistema per la formazione, la verifica e l’abilitazione al fine di tutelare un diritto costituzionalmente garantito.
Per ulteriori informazioni in merito, la Confconsumatori si avvale dell' apporto informativo-giuridico della sua responsabile della sede di Noicattaro, Dott. ssa Alessandra Favia ( cell. 349.4669253).
La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 1 febbraio 2016 n.3981 ha sancito il principio secondo cui: “Chi critica anche duramente una persona su Facebook, non è responsabile per gli insulti degli altri utenti, che intendono così associarsi al suo “dissenso” e rafforzarlo”.
Nessuna condanna per diffamazione può esserci dunque a carico di chi esercita il suo diritto a manifestare un’opinione apertamente ostile nei confronti della parte offesa, senza ricorrere, al pari di altri partecipanti alla “discussione”, ad espressioni offensive e senza amplificarle.
Una sentenza che cambia tutto. Venerdi la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza (n.10/2016), dove si afferma il principio secondo cui: Le riforme che alleggeriscono i bilanci degli enti locali non possono tradursi in una sforbiciata così profonda da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni; i tagli «sproporzionati», che rendono di fatto impossibile lo svolgimento delle funzioni proprie dell’ente locale, sono illegittime perché: violano l'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione; il «buon andamento» della pubblica amministrazione tutelato dall'articolo 97; il principio dell'eguaglianza sostanziale di fronte alla legge fissato dall'articolo 3. Per tale ragione ha dichiarato incostituzionali e quindi nulle alcune norme del bilancio della Regione Piemonte che tagliavano ingenti risorse alle Province. Le motivazioni della Corte sono ineccepibili: i tagli, non accompagnati da «una riorganizzazione dei servizi o da un'eventuale riallocazione delle funzioni», sono contro la Costituzione, che orienta la sua tutela sul piano sostanziale: soprattutto quando in gioco ci sono «settori di notevole rilevanza sociale», in cui il mancato svolgimento dei servizi mette a rischio l'uguaglianza dei cittadini. L’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori così commenta: “E’ una sentenza importante per i cittadini, perché la Corte ha chiarito come quello che conta è l’effettività dei servizi pubblici, in quanto il loro esercizio effettivo non può essere negativamente influenzato dalla complessità del processo di passaggio tra diversi modelli di gestione, o dal principio del pareggio di bilancio, che deve soccombere rispetto al principio di cui all’art.3 della Costituzione.”
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