La Confconsumatori ha partecipato in data 30.01.16 al meeting organizzato dal Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) ,intervenendo a garanzia del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini.
L’attuale assenza di un riconoscimento in Italia della figura professionale dell’osteopata mette in pericolo la salute del cittadino che rischia quotidianamente di incorrere in figure con una formazione non specifica e non adeguata.
E’ ormai noto che la medicina complementare ed alternativa (c.d. CAM) è utilizzata in misura sempre crescente nelle strutture sanitarie .Un esempio sono regioni quali la Lombardia, la Toscana e la Liguria in cui nelle strutture sanitarie accanto alla medicina tradizionale si applica la CAM.
E’ necessario quindi standardizzare il percorso formativo degli operatori a garanzia dei consumatori, affinchè possano utilizzare la CAM in tutta sicurezza.
Sarebbe auspicabile aderire alle linee guida dell’OMS che propongono alle scuole dei vari Stati un programma didattico e formativo uniforme in merito alla formazione professionale degli operatori, al fine di garantire efficacia, sicurezza e qualità.
L’osteopatia è una CAM che oggi ha assunto le caratteristiche di una vera e propria disciplina sanitaria che ha lo scopo di migliorare la salute del cittadino quale diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’art.32 Cost.
Il vuoto normativo comporta l’assenza per la professione, di un titolo abilitativo che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio, l’assenza di un esame di stato e del relativo albo.
Tutto questo nonostante il numero sempre maggiore di cittadini che scelgono quotidianamente tali operatori per le loro cure.
L’osteopata è oggi riconosciuto come professionista oltre che negli Stati Uniti d’America in molti Stati europei, quali la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e da ultimo il Portogallo.
La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è assicurata dalla Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il Decreto Legislativo n 206 del 2007.
Una scelta dunque, quella della regolamentazione, che ha radici extranazionali.
E’ compito dello Stato normare il campo di attività, definire il profilo di competenza e l’iter formativo per l’esercizio della professione. Non è possibile che sul territorio ci siano figure che si sono formate con percorsi di studi completamente differenti tra loro.
E’ necessario creare un adeguato sistema per la formazione, la verifica e l’abilitazione al fine di tutelare un diritto costituzionalmente garantito.
Per ulteriori informazioni in merito, la Confconsumatori si avvale dell' apporto informativo-giuridico della sua responsabile della sede di Noicattaro, Dott. ssa Alessandra Favia ( cell. 349.4669253).
La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 1 febbraio 2016 n.3981 ha sancito il principio secondo cui: “Chi critica anche duramente una persona su Facebook, non è responsabile per gli insulti degli altri utenti, che intendono così associarsi al suo “dissenso” e rafforzarlo”.
Nessuna condanna per diffamazione può esserci dunque a carico di chi esercita il suo diritto a manifestare un’opinione apertamente ostile nei confronti della parte offesa, senza ricorrere, al pari di altri partecipanti alla “discussione”, ad espressioni offensive e senza amplificarle.
Una sentenza che cambia tutto. Venerdi la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza (n.10/2016), dove si afferma il principio secondo cui: Le riforme che alleggeriscono i bilanci degli enti locali non possono tradursi in una sforbiciata così profonda da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni; i tagli «sproporzionati», che rendono di fatto impossibile lo svolgimento delle funzioni proprie dell’ente locale, sono illegittime perché: violano l'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione; il «buon andamento» della pubblica amministrazione tutelato dall'articolo 97; il principio dell'eguaglianza sostanziale di fronte alla legge fissato dall'articolo 3. Per tale ragione ha dichiarato incostituzionali e quindi nulle alcune norme del bilancio della Regione Piemonte che tagliavano ingenti risorse alle Province. Le motivazioni della Corte sono ineccepibili: i tagli, non accompagnati da «una riorganizzazione dei servizi o da un'eventuale riallocazione delle funzioni», sono contro la Costituzione, che orienta la sua tutela sul piano sostanziale: soprattutto quando in gioco ci sono «settori di notevole rilevanza sociale», in cui il mancato svolgimento dei servizi mette a rischio l'uguaglianza dei cittadini. L’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori così commenta: “E’ una sentenza importante per i cittadini, perché la Corte ha chiarito come quello che conta è l’effettività dei servizi pubblici, in quanto il loro esercizio effettivo non può essere negativamente influenzato dalla complessità del processo di passaggio tra diversi modelli di gestione, o dal principio del pareggio di bilancio, che deve soccombere rispetto al principio di cui all’art.3 della Costituzione.”
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In data 21/01/2016 si è tenuta, presso il Tribunale di Bari, la prima udienza del procedimento penale a carico degli amministratori della società aggiudicataria del contratto di igiene urbano sottoscritto con il comune di Gravina in Puglia, ovvero la Tradeco s.r.l.
Il procedimento nasce dalle denunce presentate dai cittadini gravinesi, i quali evidenziavano numerose inadempienze contrattuali poste in essere dalla società e riguardanti ad esempio il servizio di spazzamento manuale ed automatico delle strade, il lavaggio dei cassonetti, la raccolta dei rifiuti ecc.
La Confconsumatori di Gravina, che da anni segue con attenzione la questione dei rifiuti, ha ritenuto opportuno avanzare richiesta di costituzione di parte civile al fine di garantire gli interessi degli utenti-fruitori del servizio, i quali, a seguito delle presunte inadempienze contrattuali potrebbero aver subito delle ripercussioni, sia di carattere patrimoniale che con riferimento alla qualità dell’ambiente, della salute e della salubrità del territorio. L’avv. Roberto Labianca, di Confconsumatori Gravina, ricorda che “purtroppo, stando a quanto stabilito dalla Regione Puglia, al Comune di Gravina in Puglia verrà applicata l’aliquota massima in materia poiché non sono stati raggiunti gli standard previsti in ordine alla raccolta differenzia”.
Il Tribunale di Bari, prima sezione collegiale presieduta dalla Dott.ssa Chiara Civitano, ha ritenuto fondata la richiesta avanzata dal legale della Confconsumatori, Avv. Giacomo Barbara, nominato dalla presidente nazionale Mara Colla, ammettendo la stessa quale parte civile.
La predetta ammissione costituisce, già di per se, una grande vittoria poiché, in precedenza, mai alcuna associazione dei consumatori aveva richiesto e ottenuto, nel territorio murgiano, la costituzione di parte civile in un procedimento a carico della società appaltatrice del servizio di igiene urbana, la quale ove fosse eventualmente ritenuta responsabile dei reati ascritti, dovrà anche risarcire i danni.
Il contratto di assicurazione deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile. Se però il giudice si trova alle prese con problemi di interpretazione di clausole con una pluralità di significati, allora deve fare ricorso ai criteri ordinari, ed in particolare, una clausola ambigua deve essere interpretata scegliendo il significato più favorevole al cliente. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 668 del 18.01.2016.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava l’indennizzo richiesto da una società commerciale che ha per oggetto la produzione di calcestruzzo nei confronti di 3 compagnie che, in veste di coassicuratori, avevano stipulato una polizza di copertura danni. Le tre compagnie si erano opposte alla richiesta, sostenendo che i danni provocati dallo scoppio non sono risarcibili: il contratto infatti, copriva i danni prodotti “da eccesso di pressione” e non anche quelli prodotti dal “cedimento strutturale” del meccanismo di chiusura dell’autoclave scoppiata. La Cassazione ha sancito che: «la Corte d’appello, pertanto, dinanzi a una clausola lessicalmente così ambigua, non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva». E poichè la polizza offerta alla società era stata predisposta unilateralmente deve essere «fermissimamente» escluso che possano ricadere sull’assicurato «le conseguenze della modestia letteraria o dell’insipienza scrittoria dell’assicuratore».
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L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) con Decisione del 08.10.2015 n. 7854, emessa dal Collegio di Coordinamento, ha statuito il principio, già seguito da diversi giudici di merito, secondo cui il divieto di anatocismo è scattato automaticamente il 1° gennaio 2014, senza bisogno di attendere interventi attuativi. Secondo l’Abf, l’abrogazione della riserva di anatocismo, si è per intero prodotta a partire dal 1° gennaio 2014, senza bisogno di interventi ulteriori del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) e della vigilanza. La decisione si sofferma sugli argomenti che fondano la tesi dell’applicazione immediata: dallo scopo dell’intervento di legge allo svolgimento del «criterio ermeneutico storico-evolutivo», al recupero di dati letterali significativi; ecc.. E confuta l’opposta tesi, favorevole cioè all’idea di un’abrogazione differita all’esito di un intervento ad hoc dell’autorità amministrativa, pure contemplato nella norma della Stabilità e che tuttora è mancante. L’Abf, inoltre, esclude ogni rilevanza in proposito dell’articolo 161, comma 5 del Testo unico, norma che taluno ha inteso come produttiva di una sorta di applicazione postuma della vecchia riserva di anatocismo, sino all’«entrata in vigore» di una nuova delibera Cicr (che così sostituisca la precedente, appunto ancorata sull’abrogato regime della riserva bancaria). La norma ha solo carattere transitorio, precisa l’Arbitro: la sua funzione si è esaurita nel regolare il passaggio dalla legge bancaria del 1938 all’odierno Testo unico, come avvenuto nel 1993. Del resto: «se la produzione di interessi composti non è più consentita da una legge primaria, viene meno per ciò stesso la giustificazione della disciplina di dettaglio, sia pure transitoria, destinata ad attuarla». Rilievo che lo porta a concludere che l’intervento del Cicr, di cui parla la norma nuova, ha solo la funzione di risolvere un mero «problema tecnico contabile», che deve «nel frattempo essere superato dalla prassi contabile» delle stesse imprese bancarie.
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Nel bilancio consolidato di Mps relativo all'esercizio 2011 sono state occultate perdite per circa 1,5 miliardi di euro. «Le indagini - si legge testualmente nel comunicato della Procura di Milano - hanno permesso di evidenziare che nei bilanci e nelle situazioni contabili di banca Mps comunicati al mercato, comprese tra il bilancio al 31 dicembre 2008 e la relazione trimestrale al 30 settembre 2012, sono stati esposti un risultato d'esercizio di gruppo difforme dal vero in misura compresa tra il 15,98% e l'87,62%, un patrimonio netto di gruppo difforme dal vero in misura compresa tra il 2,35% e il 6,20%». Secondo i magistrati milanesi, gli ex dirigenti della Banca si sarebbero resi responsabili dei reati di falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza di Consob e Bankitalia e falso in prospetto, nell'avviso di chiusura indagini citano le operazioni denominate «Fresh», «Santorini», «Alexandria» e «Chianti Classico». Si tratta di un prestito ibrido (Fresh), due derivati (Santorini e Alexandria, sottoscritti rispettivamente con Nomura e Deutsche) e una cartolarizzazione immobiliare (Chianti Classico) che secondo gli inquirenti testimoniano «l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico» da parte del top management della banca toscana. L'obiettivo era quello di «conseguire per sé e per altri un ingiusto profitto». Nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sarebbero stati indicati «fatti materiali non rispondenti al vero» e nascoste «informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Banca Mps» con l'obiettivo «indurre in errore i destinatari». L’avv. Antonio Pinto, legale di Confconsumatori che assiste vari soci che hanno purtroppo visto sostanzialmente quasi azzerare il valore delle loro azioni, considera che: “Le risultanze delle indagini penali pubblicate ieri, confermano le ragioni di chi chiede al Tribunale civile l’invalidità dei contratti di acquisto delle azioni, stipulati negli anni in cui i bilanci risulterebbero esser stati manipolati”.
Scade il 15 gennaio il termine entro il quale tutti i responsabili della prevenzione della corruzione delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società e degli altri organismi partecipati devono pubblicare la relazione relativa all'attuazione del piano anticorruzione. La scadenza, fissata dall'Anac impone la necessità di rendere disponibile uno strumento di analisi dettagliata, una relazione che dovrà essere pubblicata e trasmessa anche all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione, oltre che all’ANAC. Fino ad oggi si è stati particolarmente carenti nell’analisi dei contesti esterni. A titolo esemplificativo, si pensi all'area appalti, rispetto alla quale l'analisi del contesto esterno potrebbe evidenziare la presenza di tentativi di manipolazione delle procedure da parte delle organizzazioni criminali. Anche l'analisi del contesto interno è risultata spesso carente e, in questa prospettiva, l'azione dei responsabili può essere focalizzata sull'evoluzione delle aree generali di rischio, tra le quali l'Anac ha annoverato anche il conferimento degli incarichi e la gestione del contenzioso. Nella gestione del rischio, inoltre, grande attenzione deve essere posta anche sul coinvolgimento degli attori, sia esterni (molto limitato nei pochi piani, già approvati sino ad oggi) sia interni. In particolare, apparrebbe opportuno che il ruolo di monitoraggio non sia lasciato esclusivamente all’interno della P.A., ma anche a soggetti terzi esterni ed indipendenti rispetto all’Amministrazione. La Confconsumatori procederà a verificare che gli enti pubblici rispettino tale adempimento e, laddove ciò non accada, provvederà a segnalare eventuali inadempienze all’ANAC.
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Dal giorno 14 dicembre 2015, è attivo il bando del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo, finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa.
Le imprese, infatti, possono inviare domanda di accesso ai contributi sino al giorno 15 gennaio 2016 (scadenza del bando).
L’importo che le imprese possono richiedere è di euro 200.000,00 e viene dato a titolo di contributo a fondo perduto, ne rispetto del regime degli aiuti “de minimis”.
Possono beneficiare dell'intervento finanziario unicamente le imprese aderenti all'aggregazione che, al momento della presentazione della domanda, risultino come di seguito dettagliato:
Le aggregazioni non ancora costituite dovranno presentare idonea documentazione con la quale manifestano l'impegno a costituirsi formalmente, nelle fattispecie previste sopra, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione.
Alla data di presentazione della domanda, tutte le imprese dell'aggregazione che partecipano per beneficiare del contributo devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
I progetti ammissibili, di importo non inferiore a 400.000 euro, devono prevedere: attività di digitalizzazione (servizi e piattaforme di prenotazione online), di promo-commercializzazione online, social marketing e promozione sui mercati esteri.
I fondi stanziati, pari a 8 milioni di euro, saranno assegnati infatti sulla base di una graduatoria, che sarà formulata tramite specifici criteri di premialità, quali il numero dei soggetti partecipanti alla rete di impresa, progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici, affidamento all’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) dell’attività di promo-commercializzazione sui mercati internazionali e l’utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione online compatibili con il Portale italia.it.
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