26/01/2016 CASSAZIONE 18.01.16: "SE UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE HA CLAUSOLE AMBIGUE, QUESTE SI DEVONO INTERPRETARE NEL SENSO PIU’ FAVOREVOLE AL CLIENTE"

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile. Se però il giudice si trova alle prese con problemi di interpretazione di clausole con una pluralità di significati, allora deve fare ricorso ai criteri ordinari, ed in particolare, una clausola ambigua deve essere interpretata scegliendo il significato più favorevole al cliente. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 668 del 18.01.2016.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava l’indennizzo richiesto da una società commerciale che ha per oggetto la produzione di calcestruzzo nei confronti di 3 compagnie che, in veste di coassicuratori, avevano stipulato una polizza di copertura danni. Le tre compagnie si erano opposte alla richiesta, sostenendo che i danni provocati dallo scoppio non sono risarcibili: il contratto infatti, copriva i danni prodotti “da eccesso di pressione” e non anche quelli prodotti dal “cedimento strutturale” del meccanismo di chiusura dell’autoclave scoppiata. La Cassazione ha sancito che: «la Corte d’appello, pertanto, dinanzi a una clausola lessicalmente così ambigua, non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva». E poichè la polizza offerta alla società era stata predisposta unilateralmente deve essere «fermissimamente» escluso che possano ricadere sull’assicurato «le conseguenze della modestia letteraria o dell’insipienza scrittoria dell’assicuratore». 
confconsumatoripuglia@yahoo.it

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