Venezia Mestre, 21 dicembre 2015 – La pazienza è finita. All’indomani dell’assemblea degli 88 mila azionisti di Veneto banca di sabato scorso le Associazioni Confconsumatori-Acp e Associazione Serenissima chiedono l’emanazione immediata di una legge che fissi almeno tre regole non più rimandabili:
“Se non si provvederà a introdurre queste minime regole di civiltà economica, noi proporremo uno sciopero del risparmio, uno sciopero dall’acquisto dei prodotti finanziari proposti indiscriminatamente agli sportelli come accade oggi”, ha affermato Mara Colla, Presidente nazionale della Federazione Confconsumatori – ACP a nome delle tre Associazioni. “La fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni è scesa oltre il limite, che si credeva insormontabile, raggiunto dopo il crack Parmalat per colpa esclusiva dei comportamenti di chi ha venduto azioni e altri prodotti inidonei ai piccoli risparmiatori. È un fatto gravissimo che mette a rischio la coesione sociale”.
NON SPECULATORI MA PERSONE COMUNI – L’avvocato Luca Di Rocco, responsabile dell’Associazione Serenissima, ha chiarito che: “Gli azionisti di una Banca non quotata in Borsa non possono in nessun modo esser considerati speculatori”. Infatti, si trattava di titoli illiquidi, cioè titoli che, per loro natura, non possono essere venduti facilmente, ma solo se e quando si trova un acquirente. “Nessuno speculatore compra questo genere di titoli – ha spiegato Di Rocco – ma compra, invece, azioni quotate in Borsa, con valori che oscillano e che possono essere vendute e ricomprate anche in poche ore. Qui siamo dinanzi a persone comuni, che cercavano solo un porto sicuro per i propri risparmi, oppure credevano nella solidità della banca del loro territorio, per i numeri di bilancio che erano loro comunicati. O, ancora, si tratta di persone cui sono state vendute azioni unitamente alla concessione di prestiti, con una prassi che subordina l’erogazione del credito all’acquisto di azioni”. Dalle circa 1.500 segnalazioni giunte alle sedi dell’Associazione emerge che la frase ricorrente usata per rassicurare i correntisti in sede di vendita era: “Figurati se può fallire la Banca”.
TUTELA IN SEDE CIVILE E PENALE – L’avvocato Antonio Pinto, legale di Confconsumatori, ha spiegato come, dagli stessi documenti forniti in occasione dell’assemblea di sabato dal nuovo management agli azionisti, si comprende come sia possibile proporre una causa civile contro la banca che ha venduto le azioni. “Occorre chiedere l’invalidità dei contratti stipulati, – ha spiegato Pinto – per una serie di gravi violazioni di legge del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. In particolare, occorre chiedere la nullità del contratto di acquisto per violazione di norme imperative, come ad es. false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., ovvero per pratiche commerciali scorrette e abuso di posizione dominante. In secondo luogo, sarà possibile chiedere al Tribunale civile l’annullabilità del contratto per errore, indotto su elementi essenziali del contratto. Infatti, non essendo Veneto Banca quotata in Borsa, il prezzo di vendita delle azioni della Banca veniva annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri che essi solo potevano conoscere. Chi ha comprato, lo ha fatto sulla base esclusiva dei dati di bilancio che venivano pubblicizzati. Oggi, dopo quello che è successo, appare che tali dati (ad es. quelli sulle sofferenze, sui valori degli avviamenti, ecc.) molto probabilmente non erano corretti e questo legittima una domanda di annullabilità per errore incolpevole di chi ha comprato azioni, facendo affidamento su ciò che gli veniva comunicato”. In ogni caso, su una vicenda complessa come questa, sarà indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti da valorizzare davanti al Tribunale (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti richiesti per legge e chi invece no, oppure a chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca, chi compra abitualmente titoli a rischio e chi no, ecc.).
L’avvocato Luca Baj, avvocato penalista di Confconsumatori, ha annunciato che: “L’Associazione presenterà un esposto dettagliato sulle condotte, che si sono conosciute grazie alle varie denunce che stanno giungendo all’Associazione dai tanti risparmiatori. Consigliamo ai singoli azionisti di proporre un esposto penale per chiedere l’accertamento di eventuali reati e la conseguente punizione dei vari soggetti responsabili di tali eventi truffaldini (ad es. per la falsificazione dei dati di bilancio). Se il processo penale prenderà corpo, ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni agli imputati. Gli esposti di tanti azionisti che ritengano di esser stati vittime di condotte scorrette, sono importanti anche per rafforzare e dare ancora più peso all’azione di indagine dei Pubblici Ministeri.”
88.000 azionisti di Veneto Banca e Bancapulia, 117.000 azionisti di Popolare di Vicenza, 130.000 azionisti delle 4 banche “salvate”. Stanno assistendo impotenti al “massacro” dei loro risparmi. Assisto più di 300 azionisti e non sono speculatori. La frase classica usata per rassicurare in sede di vendita era: “figurati se può fallire la Banca.” Documenti di protesta dei sindacati dei dipendenti, chiariscono che l’ordine che arrivava alle filiali era: vendere a tutti i costi le azioni, anche se rischiose, talvolta costringendo i dipendenti. Spesso la vendita era collegata ai mutui o ai fidi.
Serve introdurre subito una legge che fissi tre regole: 1) sanzioni penali e risarcitorie chiare per i dirigenti e i “controllori” che contribuiscono a questi crack; 2) i prospetti informativi incomprensibili di 50 pagine, dove le banche scrivono di tutto, sono un’arma contro i risparmiatori. Occorre imporre, per legge, all’inizio delle 50 pagine, una distinzione chiara e semplicissima fra titoli rischiosi e titoli che lo sono meno (ad es. una scala da 1 a 10); 3) introdurre corsi di educazione finanziaria che formino quelle persone che vogliono fare investimenti (per guidare un’auto la formazione è obbligatoria, anche comprando prodotti finanziari ci si può “schiantare”).
Per difendersi occorre seguire contemporaneamente due strade. Proporre un esposto penale per chiedere la punizione dei vari soggetti responsabili di tali eventi truffaldini (ad es. per la falsificazione dei dati di bilancio). Se il processo penale dovesse prender corpo, ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni agli imputati.
In secondo luogo, proporre una causa civile contro la banca che ha venduto le azioni. Occorre domandare l’invalidità dei contratti stipulati, per una serie di gravi violazioni di legge del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (ad es. la nullità del contratto di acquisto per violazione di norme imperative, come false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., o l’annullabilità del contratto per errore indotto su elementi essenziali del contratto).
Su una vicenda complessa come questa, è indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti e chi no, chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca, chi compra abitualmente titoli a rischio e chi no, ecc.).
Senza queste cose (e molto altro, ma queste sono di rapida applicazione) non si troverà una soluzione equa per i truffati e vi sarà un boicottaggio vero, uno sciopero del risparmio, quale non si è mai visto in precedenza. Questa volta il limite è stato passato, anche se qualcuno sta facendo finta di non accorgersene.
avv. Antonio Pinto – confconsumatoripuglia@yahoo.it .
La Federazione Confconsumatori – ACP e ACS incontreranno gli azionisti a Venezia il 21 dicembre, dopo l’assemblea del 19
In attesa dell’assemblea degli azionisti di Veneto Banca del prossimo 19 dicembre, la Federazione Confconsumatori – Associazione Consumatori Piemonte e l’Associazione Consumatori Serenissima hanno organizzato una Conferenza stampa, aperta a tutti gli azionisti, per il giorno 21 dicembre alle ore 10,30 a Venezia Mestre, presso l'Officina del Gusto in Via Paolo Sarpi 18/22.
Sarà l’occasione per discutere insieme agli azionisti gli esiti dell’assemblea, che si prospetta infuocata visti i recenti sviluppi che hanno portato a una vertiginosa svalutazione dei titoli (oltre -80%) con ricadute pesantissime sui piccoli risparmiatori. Le associazioni presenteranno un quadro delle azioni che intendono intraprendere per tutelare i diritti dei tantissimi azionisti danneggiati.
Saranno presenti: la presidente di Confconsumatori Mara Colla, gli avvocati di Confconsumatori Antonio Pinto e Luca Baj, che approfondiranno rispettivamente gli aspetti civili e penali della battaglia contro Veneto Banca, e Luca Di Rocco di Associazione Consumatori Serenissima.
«Nel corso dell’incontro – spiegano gli organizzatori - sarà altresì spiegato il percorso di trasformazione in Spa e quotazione in borsa, che la banca delibererà di seguire durante l’assemblea del 19 dicembre».

Venerdì 11 dicembre alle ore 16.00 ad Altamura, nella Sala “Andrea Giorgio” in Piazza Zanardelli 18, terrò una relazione nel convegno “E-commerce: scenario di riferimento e quadro normativo”. Nell'ultimo anno la vendita di prodotti e servizi via e-commerce in Italia ha raggiunto quota 16,6 miliardi, con un aumento di oltre il 16%, rispetto al 2014. A fronte di questi numeri, serve rafforzare l'informazione sulle specifiche regole che tutelano aziende e consumatori, in questo nuovo enorme mercato. L’incontro è organizzato dall' Associazione degli Avvocati "Santoro Passarelli" e dalla Confconsumatori di Altamura. Insieme a me l'Avv. Alfredo Rizzo Consigliere dell’associazione “Santoro-Passarelli”, l'Avv. Dario Barnaba che descriverà le regole a tutela dei consumatori e il Dr. Vito Giordano, criminologo informatico della Polizia di Stato. Il Consiglio dell'Ordine ha attribuito crediti formativi per gli avvocati che parteciperanno.

Perdita dell’81% del valore delle azioni e nessun rimborso ai soci che recedono: Confconsumatori spiega come ottenere giustizia
La relazione depositata ieri da Veneto Banca sul valore di liquidazione delle azioni e sulla limitazione del diritto di rimborso, dimostra che il prezzo di 7,3 euro ad azione a fronte dei 39,5 euro di inizio 2015 (dunque una svalutazione vertiginosa dell’81%) è il frutto della gestione degli scorsi anni, che verosimilmente ha rappresentato dati patrimoniali non veritieri alla platea dei piccoli azionisti.
«La perdita che si prefigura appare ancora più devastante di quanto si temeva», commenta Mara Colla, Presidente di Confconsumatori. «La circostanza che la Banca si sia avvalsa anche della sua facoltà, pur riconosciuta dal recente vergognoso DL 3/2015, di non consentire neppure (almeno) il rimborso del prezzo di recesso, bloccando ogni liquidabilità delle azioni, sino all’eventuale quotazione in Borsa, è grave».
Confconsumatori, in base all’esperienza maturata in anni di tutela dei “risparmiatori traditi”, ha delineato unpercorso per recuperare le ingiuste perdite subite. Il primo step sarà l’esposto penale collettivo, finalizzato a denunciare e far emergere condotte dei precedenti amministratori, che siano state penalmente rilevanti nel cagionare i danni patrimoniali subiti dagli azionisti. In secondo luogo si procederà con la causa civile contro la Banca, al fine di chiedere l’invalidità del contratto di acquisto delle azioni ed ottenere la restituzione delle somme versate.
Secondo l’avvocato Antonio Pinto, legale di Confconsumatori, che sta assistendo vari azionisti: «In base a recenti e chiare istruzioni di Banca d’Italia, è importante verificare, ad esempio, se l’acquisto dei titoli sia stato finanziato in concomitanza con prestiti concessi dalla banca. Questa ipotesi configura una chiara violazione dell’articolo 2358 del codice civile, che impedisce a una società di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto delle proprie azioni. In tal caso, l’acquisto è invalido e la banca deve restituire le somme. Peraltro la perdita dichiarata di 770 milioni di euro al 30.09.2015 non è certo figlia dell’anno 2015, pertanto è ragionevole ritenere che gli acquirenti siano stati indotti in errore da dati pubblici che non erano effettivi».
L’avv. Luca Baj che ha ricevuto il mandato di difendere Confconsumatori, nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma contro vari ex dirigenti della Banca, chiarisce che: «Ove fosse riscontrata, ad esempio, l’ipotesi di false comunicazioni sociali, o comunque di anomalie nella gestione della società, nei precedenti anni, tale accertamento, inciderebbe sull’annullabilità dei contratti di compravendita conclusi dai risparmiatori azionisti».
I possessori di azioni possono rivolgersi all’indirizzo confconsumatoripuglia@yahoo.it, oppure alla sede nazionale all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it, o presso le sedi territoriali.
La Legge 107/2015 di riforma sulla scuola varata dal Governo Renzi, violando l'art. 3 della Costituzione ha ingiustamente escluso dal piano di stabilizzazione, i docenti precari abilitati, attualmente in servizio come supplenti e non, inclusi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, i quali, regolarmente abilitati dal MIUR alla professione, sono stati poi, di fatto, ignorati dalla predetta legge. Si tratta, precisamente, di docenti con almeno tre anni di esperienza professionale alle spalle, i quali, nel 2013, sono stati ammessi, proprio in virtù dell'esperienza professionale acquisita e del possesso di altri titoli, ai PAS o PERCORSI ABILITANTI SPECIALI, equiparati alle vecchie SISS, banditi dalle Università, dopo che, per anni, questi erano stati sospesi insieme ai concorsi. Ebbene, dopo che le Università hanno incassato da ciascuno dei docenti ammessi ai PAS circa €. 2.500 e dopo che i docenti sono stati sottoposti ad un vero e proprio tour de force, con orari di lezioni massacranti, esami e discussione di tesi finale davanti ad una commissione regolarmente costituita, altresì con membro esterno, "sudandosi" l'abilitazione così conseguita, gli stessi non sono stati inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), come i colleghi delle vecchie SISS, bensì, relegati nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per poi essere esclusi dal piano di stabilizzazione del Governo, che ha riguardato soltanto i docenti inclusi nelle GAE, con violazione di fatto di qualsiasi principio di non discriminazione. Orbene, Confconsumatori con l'Avv. Alessandra Taccogna che segue la vicenda, chiede che: "anche quest'ultima categoria di docenti, ovvero gli abilitati PAS inclusi nella seconda fascia d'istituto, sia attualmente in servizio come supplenti sia no, i quali già per tanti anni sono stati danneggiati dalla mancanza di concorsi e di percorsi abilitanti, vengano fatti rientrare nel piano straordinario di assunzioni del Governo e, quindi, vengano al più presto stabilizzati (o perlomeno nel trienno 2016 - 2018), al fine di non essere ulteriormente danneggiati."
Per eventuali informazioni contattare le sedi di Confconsumatori.
Governo e Bankitalia hanno predisposto in tempi da record il salvataggio da 3,6 miliardi di 4 banche in dissesto, Cassa di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti; un’operazione che per l’ennesima volta, penalizza soprattutto i piccoli risparmiatori. Infatti, le conseguenze del salvataggio (che probabilmente entrerà nella manovra 2016 che ha iniziato il proprio iter alla Camera) riguardano soprattutto gli azionisti delle 4 banche, ben 130 mila, e i 15 mila titolari di bond subordinati che hanno di fatto forzosamente contribuito al salvataggio delle banche con i loro risparmi, volatilizzati.
Infatti il salvataggio, accelerato per evitare la mannaia del “Bail in”, tocca sia gli azionisti ma anche alcuni obbligazionisti. «Bankitalia – commenta l’avvocato Antonio Pinto, componente del direttivo di Confconsumatori - ha decretato la trasformazione delle obbligazioni subordinate (emesse principalmente dall’anno 2011 in poi) in capitale, azzerandone il valore e l’esigibilità. Per tanti obbligazionisti di Banca Etruria si tratta di una sconcertante scoperta: erano convinti di aver acquistato un titolo remunerativo e hanno visto sfumare tutto il loro investimento con il dissesto della Banca, una condizione, quest’ultima, prevista dall’emittente del titolo. Ciò, va precisato, vale solo per le obbligazioni subordinate e non per le altre obbligazioni che saranno soddisfatte dalla nuova società». Insomma gli azionisti delle quattro banche e i titolari di bond subordinati, riceveranno qualcosa solo se la c.d. “Bad Bank”, cioè le vecchie banche rimaste in piedi, riceverà qualcosa dai propri debitori.
Confconsumatori in questi giorni sta studiando la situazione, approfondendo le diverse fattispecie per individuare possibili strategie per ottenere ristoro dalle perdite dei piccoli risparmiatori, specie per i titolari di obbligazioni subordinate. «Occorre valutare caso per caso la modalità di vendita adottata dalla Banca – avverte Pinto - spesso si tratta di strumenti finanziari complessi che non avrebbero dovuto essere venduti a piccoli risparmiatori. Oltretutto il “piazzamento” di tali titoli doveva essere preceduto da uno specifica informativa sull’elevato rischio dell’investimento, in assenza della quale è possibile contestare la validità dell’acquisto».
I possessori di tali titoli potranno rivolgersi alle sedi di Confconsuamtori per consocere le modalità per difendersi da questo nuovo caso di risparmio tradito.
Nel frattempo, Confconsumatori interverrà nei confronti della Banca d’Italia e Ministero dell’Economia per sostenere le ragioni dei piccoli risparmiatori.
Catania, 21 novembre 2014 – Il Giudice della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Concetta Grillo, con un’ordinanza depositata in questi giorni ha sospeso l’esecutività di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca aveva intimato ad un consumatore il pagamento della complessiva somma di 146.279,89 € per residuo capitale in virtù di mutuo, rate arretrate, interessi di mora, diritti di commissione e conguaglio rischi cambio. L’ordinanza é stata emessa nel giudizio di opposizione a precetto prontamente opposto dal cliente della banca dopo che gli era stato notificato atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento.
Nell’opposizione era stata evidenziata l’illegittimità delle pretese della banca con contestazioni specifiche delle singole voci di credito anche con il raffronto delle somme richieste in passato, con altro atto di precetto del 1993. Ed il Giudice ha osservato infatti che l’opponente ha dedotto “l’illegittimità del precetto sotto il profilo dell’eccessività delle somme richieste specificamente contestando le voci di credito di cui al precetto deducendo con specifico riferimento alla somma (superiore a 91.000 €) richiesta a titolo di interessi la genericità della pretesa, la mancata indicazione del tasso applicato e l’omessa indicazione della sorte capitale sulla quale gli interessi sarebbero stati maturati e l’entità delle somme pagate successivamente all’intimazione del primo precetto”.
Con la medesima ordinanza é stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di quantificare il credito tenendo conto del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti e dei versamenti effettuati anche successivamente alla notifica del primo atto di precetto, nonché di accertare se siano stati addebitati interessi superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, legge 28.02.2001 e art. 644 c.p. per come eccepito nell’opposizione. Il Giudice, dopo aver rilevato che nel frattempo la banca ha eseguito pignoramento immobiliare sulla scorta dell’atto di precetto opposto, ha così sospeso l’esecutività del titolo, che adesso determinerà, in attesa che si faccia chiarezza, la sospensione anche della predetta procedura esecutiva che é stata intrapresa.
«Le banche continuano ancor oggi a richiedere indiscriminatamente a vario titolo somme non solo illegittime ma senza dare ragione dei criteri dei loro incomprensibili ed ingiustificati calcoli. Per tali motivi é importante che i consumatori reagiscano a tali deplorevoli comportamenti in tempo utile e senza perdere tempo» ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia che assiste in giudizio il consumatore.

Si sono conclusi i lavori dell’incontro annuale tra Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le Regioni dal titolo “Cibo: educazione, politica, cultura”, tenutosi a Rimini, cui era presente anche Confconsumatori. I due giorni intensi di lavoro hanno portato alla stesura di tre documenti, contenenti linee guida da tradurre in iniziative concrete in merito ai 3 temi approfonditi: la prevenzione e lotta allo spreco alimentare; l’introduzione dell’educazione al consumo nel sistema educativo e le City food policies da adottare nelle città.
Emettere un assegno postdatato sapendo che non c’è e non ci sarà adeguata copertura della somma, integra il reato di truffa aggravata.
Questo è quanto statuito dalla Seconda Sezione della Cassazione Penale con la sentenza n. 33441 del 29 luglio 2015.
Nella vicenda giudiziaria in commento un imprenditore veniva condannato per il delitto di truffa aggravata perchè, tacendo le reali condizioni economiche in cui versava la propria ditta, si era fatto consegnare il materiale ordinato al fornitore mettendo a garanzia del pagamento degli assegni postdatati e, inoltre, facendo leva sulla sua notorietà e referenzialità a livello economico.
Come è noto, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di Conto Corrente privi di copertura, concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10850/2014).
Di conseguenza, quindi, per integrare il raggiro idoneo sia a trarre in inganno il soggetto passivo che ad indurre alla conclusione del contratto, è necessario quid pluris tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (Cfr. in tal senso anche Cass. Sez. II, sent. n. 46890/2011).
Per quanto riguarda l’emissione di assegni postdatati per il pagamento di merci, invece, emettere assegni postdatati non integra nessun illecito penale e il mancato pagamento configura un inadempimento contrattuale che giustifica un’azione civile per il recupero del prezzo e per il risarcimento del danno.
Tuttavia siffatto comportamento assume rilevanza penale nel momento in cui le rassicurazioni sulla possibilità di pagare l’assegno alla data di scadenza (nella piena consapevolezza che, invece, non c’è e non ci sarà adeguata copertura) sono tali da indurre la vittima a credere sulla regolarità nel pagamento dei titoli. Tali condotte, secondo la Suprema Corte, vanno qualificate come artificio o raggiro e quindi devono essere ritenuto idonee a determinare un ragionevole affidamento sulla apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Per concludere, quindi, questo è il principio di diritto espresso nella Sentenza in esame:
<<Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, inducendo in errore l’altro contraente sulla consistenza patrimoniale ed economica dellacontroparte>>
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