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15/11/2015 INESIGIBILI LE CARTELLE ESATTORIALI DI IMPORTO INFERIORE A 300 EURO (CONDIZIONI)

Occorre fare chiarezza sul pagamento delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 300 euro, in quanto “false voci” confondono le idee dei contribuenti che credono che non debbano essere pagate , a causa di notizie non veritiere diffuse in rete, inerenti una presunta sanatoria statuita dalla Legge di Stabilità. 
La succitata norma, quindi, non prevede alcuna sanatoria, ma dispone semplicemente che per le cartelle di importo inferiore a 300 euro, emesse dal 2000 al 2014, viene meno il controllo dell’Ente creditore ( Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) sull’operato di Equitalia.
Nello specifico, Equitalia ogni 3 anni, deve rendicontare all’Ente ciò che concerne il recupero dei crediti inerenti le cartelle iscritte a ruolo. Con la nuova Legge di Stabilità, la differenza in merito a questo iter sta nel fatto che mentre prima ( ed oggi ancora per le cartelle di importo superiore a 300 euro) l’Ente operava un controllo su tutte le possibili procedure esecutive messe in atto da Equitalia per la riscossione dei crediti, al fine di accertarsi che tutti i mezzi possibili fossero stati messi in atto, oggi, una volta che Equitalia, al termine dei 3 anni trasmette all' Ente la “comunicazione di inesigibilità”, lo stesso non può più operare alcun controllo e dovrà direttamente cancellare i relativi importi dal bilancio.
Ne consegue quindi che i contribuenti dovranno continuare a pagare le cartelle iscritte a ruolo di importo inferiore a 300 euro, mentre potranno non pagare solo quelle che entro i 3 anni dall’invio, Equitalia non fosse riuscita a recuperarle, divenute quindi inesigibili ovvero non riscuotibili.
Il contribuente in tal caso non dovrà far nulla, perché il debito viene cancellato automaticamente.
La Confconsumatori offre assistenza ai contribuenti destinatari delle suddette cartelle, al fine di fornire chiarimenti in merito, contattando il numero 349.4669253 ( Dott.ssa Alessandra Favia) per verificare se la cartella sia o meno riscuotibile.

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12/11/2015 “MAFIA CAPITALE”, CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE NEL PROCESSO “RECUP”

Roma, 12 novembre 2015 – Ieri, Confconsumatori Lazio è stata ammessa come parte civile nel procedimento penale a carico di Maurizio Venafro, ex capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e, soprattutto, di Mario Mongedirigente della cooperativa Sol.Co., accusati di turbativa d’asta nell’ambito della maxi inchiesta “Mafia Capitale”. Il Gup Giovanni Giorgianni del Tribunale Penale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile di Confconsumatori.

La procura contesta a Venafro e a Monge illeciti legati all’assegnazione, nel 2014, di un appalto regionale.Per l’accusa, i due avrebbero tentato di pilotare l’assegnazione del mega appalto da 60 milioni del servizio “Recup”, lo sportello per le prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie regionali, poi sospeso dalla Regione stessa con i primi arresti del dicembre 2014. Le condotte illecite sono qualificate come reati-fine della più ampia condotta associativa di stampo mafioso (ex art. 416 bis del codice penale) operante su Roma e nel Lazio, altrimenti nota come “Mafia Capitale” ascritta agli altri complici per i quali si procede separatamente. Anche in questo secondo filone Confconsumatori ha depositato la richiesta di costituzione di parte civile.

«Seppure con le dovute cautele per un processo ancora in corso – afferma l’avvocato Barbara d’AgostinoPresidente di Confconsumatori Lazio – la vicenda, nella quale, a quanto consta, sono coinvolti alti funzionari della Pubblica Amministrazione, rappresenta, in modo drammatico un sistema corrotto in ambienti insospettati, che al contrario dovrebbero assicurare la gestione corretta e pulita dei soldi pubblici. Particolarmente importante, inoltre, è la conferma da parte del Tribunale della legittimazione di Confconsumatori Federazione Regionale Lazio a rappresentare interessi diffusi in un processo penale».

«Si tratta di un fondamentale riconoscimento del ruolo di Confconsumatori – aggiungono gli avvocati Chiara de Bellis ed Eleonora Centonze, incaricate per la costituzione di parte civile – quale associazione che agisce a tutela dell’interesse generale e comune di un’intera categoria di utenti, che fruiscono quotidianamente dei servizi e dei beni pubblici erogati dall’apparato della Pubblica Amministrazione. Deve essere garantito il corretto esercizio della funzione amministrativa in ottemperanza ai principi inderogabili di legalità, di buon andamento, di trasparenza e di imparzialità, principi costituzionalmente sanciti che devono ispirare l’attività degli apparati burocratici statali oltreché quella degli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Inoltre è una decisione che si pone in piena continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce (da ultimo con la sentenza numero 35104 del 22 giugno 2013)».

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10/11/2015 COMUNE DI BARI: ONLINE L'AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATA AI NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIÙ FIGLI

È online sul sito del Comune, a questo link, l’avviso per la concessione di contributi economici in favore dei nuclei familiari residenti nella città di Bari che abbiano 4 o più figli minori e reddito ISEE pari o inferiore a 20mila euro.

Con questa misura, finanziata con fondi regionali, il Comune intende sostenere le famiglie numerose riconoscendo loro un contributo economico per diverse tipologie di spese sostenute (e documentate) nel periodo che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, secondo due linee di intervento.
La prima prevede il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di Tares/Tari per l’abitazione principale, rette degli asili nido e costi delle mensa nelle scuole d’infanzia e primarie. La seconda prevede invece rimborsi per le spese sanitarie (visite e cure mediche specialistiche, cure riabilitative, acquisto occhiali da vista....), l’acquisto di materiali didattici e supporti informatici, le spese per attività sportive e formative e per l’abbonamento ai trasporti pubblici di competenza comunale.
La concessione del contributo, sino ad un massimo di € 2.500, avverrà nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quantificate pari a € 180.544,48 (€ 135.408,36 per Linea di intervento 1 ed € 45.136,12 per Linea di intervento 2).
Il termine ultimo per partecipare all’avviso è fissato il 18 dicembre prossimo. Le domande dovranno essere consegnate presso il Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza (l’elenco delle sedi è in allegato al bando).
“Attraverso questo avviso, che segue quello sulle detrazioni Irpef pubblicato qualche giorno fa - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -, abbiamo cercato di porre la giusta attenzione nei confronti dei nuclei familiari, e in particolare di quelli numerosi che attualmente rappresentano uno dei target maggiormente colpiti da situazioni di disagio e sofferenza economica. L’avviso prevede lo stanziamento di 180mila euro destinati a nuclei familiari anche monogenitoriali, con almeno quattro minori. Con questa forma di sostegno intendiamo contribuire alla gestione di determinate spese, come quelle inerenti le visite mediche, l’acquisto di materiali didattici o le attività formative e sportive. Si tratta di un supporto economico finalizzato a consentire a tutti i minori, anche all’interno della stessa famiglia, pari possibilità di accesso sia all’offerta socio-sanitaria sia alle attività legate all’istruzione e al tempo libero, senza che il numero dei figli possa compromettere il benessere di ciascun componente della famiglia”.

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09/11/2015 ANALISI LEGGE REGIONALE SUL RIORDINO DEGLI ENTI LOCALI

L’art.2 della legge afferma il principio generale che le funzioni oggi gestite dalle Province sono trasferite alla Regione. Tuttavia, chiarisce che sarà solo con un successivo decreto del Presidente della Giunta, che vi sarà l’attribuzione effettiva delle funzioni oggetto di riordino.

E’ previsto che, sempre in futuro, la Regione ricollocherà presso di sé il personale trasferito a seguito delle attribuzioni delle funzioni.

Il personale della polizia provinciale è invece disposto che sia trasferito ai Comuni. 

L’art.3 prevede che la Regione possa attribuire le funzioni non fondamentali alle Province ed ai Comuni, previa intesa interistituzionale futura e la sottoscrizione di convenzioni future.

L’art.4 chiarisce che le funzioni relative alle politiche del lavoro continuano ad essere esercitate dalle Province fino alla futura entrata in vigore di norme di riforma sul settore e che la Regione disciplinerà con una futura legge regionale, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.

L’art.5 dispone che le funzioni oggetto di riordino, il trasferimento del personale e dei beni connessi, avverrà con futuri provvedimenti della Giunta.

L’art.6 chiarisce che, sino al completamento del processo di trasferimento delle funzioni, le stesse continuano ad esser esercitate dagli enti attualmente titolari (quindi anche dalle Province).

L’art. 7 afferma che con provvedimenti futuri, la Giunta stabilirà i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, connesse al riordino delle funzioni.

L’art.9 afferma il giusto principio che la Regione incentiva l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e stabilisce misure premiali per incentivare l’esercizio in comune, ma rinvia a successivi provvedimenti di Giunta l’indicazione concreta di tali premialità.

L’art. 10 afferma il sacrosanto principio che si “favorisce” il riordino delle società partecipate delle Province, ed affida agli Enti il compito di redigere entro sei mesi un Piano di ricognizione delle agenzie e società partecipate, nonché un programma di dismissione delle partecipazioni, in società che hanno ad oggetto servizi e funzioni estranee alle competenze su servizi essenziali previste dalla legge. Il Piano dovrà illustrare le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione. 

L’art.11 fissa il termine del 30.7.2016 per il trasferimento effettivo delle funzioni di cui sopra. Inoltre, molto opportunamente, prevede un potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali che si dovessero rendere inadempienti, rispetto agli obblighi fissati.

Una legge giusta nei principi e nelle finalità, ma poco incisiva, sia perché rinvia totalmente al futuro e sia perché poteva osare di più in materia di soppressione delle partecipate. L’unica conseguenza concreta e attuale di questa legge è che la Puglia ha giustamente evitato il commissariamento a cui sarebbe stata sottoposta se non avesse legiferato in materia. Per il resto, poiché in sostanza è come se fosse una legge delega, il giudizio vero potrà arrivare solo, se e quando saranno emessi gli atti attuativi. Di certo auspichiamo che il legislatore regionale ricordi, che la sostenibilità del welfare passa per il risparmio della spesa pubblica inutile.

di Antonio Pinto

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06/11/2015 ANATOCISMO: «LE SOMME INDEBITE VANNO RESTITUITE»

Parma, 5 novembre 2015 – In questi giorni gli sportelli di Confconsumatori ricevono molte richieste da parte di cittadini che si sono trovati tra le mani una comunicazione da parte di Unicredit in materia di anatocismo. La nota è stata inviata dalla Banca a seguito del provvedimento inibitorio del Tribunale di Milano che, accogliendo la richiesta dell’associazione Movimento Consumatori, ha imposto a Unicredit di comunicare ai propri clienti e alla cittadinanza (tramite i quotidiani nazionali) il contenuto dell’ordinanza, con la quale il Giudice ha inibito alla banca «Qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti».

Confconsumatori comunica che si stanno moltiplicando le pronunce di condanna delle Bancheche hanno agito in modo analogo ad Unicredit e, anche alla luce di questo, ben 12 associazioni dei consumatori hanno presentato un documento alla Banca d’Italia, con il quale chiedono di attuare nella delibera del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) l’articolo 120 Tub che dal 2014 vieta l’anatocismo bancario.

La recente pronuncia del Tribunale di Milano non fa che ribadire il divieto di anatocismo sancito dalla Legge di Stabilità 2014 (in vigore dall’1 gennaio 2014) e confermato dalla Cassazione.

«In attesa dell’emanazione della delibera del CICR, che ci auguriamo accolga integralmente la richiesta delle associazioni, – commenta la Presidente di Confconsumatori Mara Colla – l’unica cosa certa è che i consumatori che si sono visti applicare illegittimamente interessi passivi dal 1° gennaio 2014, possono chiedere al proprio istituto di credito la restituzione del maltolto e Confconsumatori, da tempo attiva sull’argomento, ha già avviato diverse azioni in questo senso attraverso i propri sportelli territoriali».

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11/11/2015 CASSAZIONE: NULLITA’ DELL’ATTO IMPOSITIVO SE LA DELEGA E’ PRIVA DI DETERMINATE CARATTERISTICHE

La Suprema Corte, con la sentenza 22803/2015 del 9 novembre, ha chiarito che è valida la delega conferita ad un funzionario e che può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio. Ciò che rileva però è il contenuto della delega. Affinché la delega si valida e possa concretamente identificare il soggetto autorizzato dal direttore regionale o provinciale a un determinato compito, in base anche alle previsioni del Codice civile, essa deve: a) avere forma scritta; specificare le esigenze di servizio che la motivano; b) indicare l’ambito di applicazione e i suoi limiti; c) riportare le generalità della persona delegata; circoscrivere la durata (che dovrebbe essere determinata).

L'avv. Dario Barnaba di Confconsumatori ricorda che le modalità di redazione dell’atto di delega sono state oggetto di una direttiva emanata a livello centrale nel 2010, nella quale si ricorda agli uffici l’esatto contenuto che tale atto deve contenere, non ammettendosi deleghe in bianco (cioè alla funzione, tantomeno non circoscritte nel tempo).

In genere invece, così come avvenuto nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione, gli uffici in giudizio allegano provvedimenti che si limitano a individuare i criteri per conferire la delega: viene così indicata la sola qualifica professionale del funzionario potenzialmente destinatario della delega, senza però alcuna precisazione del nome di chi effettivamente rivesta tale qualifica.

Ad esempio, in alcuni casi, emerge che il direttore provinciale ha genericamente affidato ai diversi capo ufficio (senza alcuna indicazione del nome) la firma degli atti, dividendoli per tipologia (persone fisiche, imprese, professionisti, eccetera) e/o per valore.  Si tratta così di atti generici privi dei nominativi dei soggetti delegati dai quali non è possibile, né per il contribuente, tantomeno per il giudice, verificare se quel determinato dirigente o funzionario - che ha sottoscritto per delega l’atto impugnato - ne avesse effettivamente la potestà.

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30/10/2015 CONFCONSUMATORI: OTTENUTO RISARCIMENTO DANNI PER VITTIMA DI BUCA STRADALE

Il Tribunale di Bari ha  integralmente accolto la domanda di risarcimento di una signora, assistita dall’avv. Alessandra Taccogna di Confconsumatori, la quale inciampando in una buca presente in  una strada del Comune di Bitonto, causata dalla mancanza di due  mattonelle di rivestimento del marciapiede, si procurava diversi  danni fisici, come certificato dal Pronto Soccorso, dove la medesima  veniva prontamente accompagnata dai soccorritori.

Precisamente il Tribunale ha ribadito che, per costante Giurisprudenza  della Suprema Corte, l'Ente pubblico proprietario delle strade ha  l'obbligo della manutenzione di esse ex art. 2043 c.c., oltre che  l'obbligo della custodia ex art. 2051 c.c..

L'Ente proprietario delle strade è, quindi, tenuto alla manutenzione  delle stesse e la non conformità dello stato della manutenzione della  strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A., se determina  l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri  dell'insidia (Cass. 15224/2005).

La proprietà pubblica del Comune sulle strade comporta, tuttavia, non  solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della  custodia, con conseguente operatività nei confronti di esso, della  presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso abbia omesso  di vigilare per impedire danni a terzi (Cass. 11749/1998).

Orbene, nel caso di specie sono stati inconfutabilmente riscontrati  gli elementi della situazione di pericolo, con i caratteri  dell'insidia non visibile e perciò imprevedibile.

E' stata, infatti, provata la responsabilità del Comune di Bitonto,  nella causazione dei danni subiti dalla signora, per il precario  posizionamento delle mattonelle del marciapiede che erano instabili e  traballanti ed anche mancanti e non consentivano, assolutamente, da  parte dell'attrice, la tempestiva percezione dell'insidia, particolarmente subdola. La c.t.u. ha confermato, altresì, la  compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'evento  lesivo, come descritto in atti e il Tribunale di  Bari ha riconosciuto, conseguentemente, un risarcimento danni, pari ad €. 6.928,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma stessa. Ha inoltre, condannato il Comune al  pagamento integrale delle spese legali.

Come riferito dall’avv. Taccogna: "i  cittadini, in casi simili a quello descritto, devono conoscere i loro diritti e sapere che, in base alle norme e sentenze in materia, possono essere integralmente risarciti per i danni subiti e per le spese sostenute".

 

 

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26/10/2015 ANALISI DELLA LEGGE REGIONALE SULLE SPESE DEL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

La Legge approvata prevede che, per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni, i Gruppi consiliari si avvalgono di personale e di collaboratori, assunti direttamente, in virtù di rapporti di tipo fiduciario. Come avviene per i contratti di tipo privatistico.

Sotto il profilo economico, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi è parametrato sul costo di un'unità di personale di categoria D (posizione economica D6) per ciascun consigliere componente. Come spiega bene - e con trasparenza - il Referto tecnico collegato alla Legge, tale costo ammonta ad euro 53.290 annui per ogni consigliere.

Pertanto, ogni anno, i 51 consiglieri regionali avranno il diritto di spendere, complessivamente, euro 2.717.798,16 per i c.d. portaborse.

La spesa prevista per l’intera legislatura (ipotizzando che duri per il suo periodo fisiologico di cinque anni) sarà dunque di euro 13.588.990,80.

E’ una legge che si limita, in verità, a ritoccare la legge n.34 del 2012 già esistente.

Tuttavia, è il caso di rilevare che la Regione Puglia è dotata di un Servizio legislativo con dipendenti regionali che, istituzionalmente, hanno anche il compito di assistere ed affiancare i consiglieri nella preparazione di un progetto di legge.

Più che un “regolamento etico” che vieti l’assunzione di parenti, sarebbe stato giuridicamente più corretto innovare rispetto al passato e fare un concorso pubblico per spesa (rilevante) di soldi pubblici.
Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito: a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio; b) mediante il comando di dipendenti di altre P.A.; c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l’acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo.
I contratti di lavoro e gli incarichi terminano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare.
E’ una legge che indubbiamente serve a 51 persone, ma purtroppo non serve ai restanti cittadini pugliesi.

di Antonio Pinto

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23/10/2015 BANCA POPOLARE DI VICENZA: È SOLO L’INIZIO

Parma, 23 ottobre 2015 – Procede la raccolta di adesioni di risparmiatori danneggiati dallo scandalo di Banca Popolare di Vicenza, l’ennesimo caso di “risparmio tradito” in cui a pagare per la gestione scorretta e truffaldina dei capitali sono soprattutto i piccoli azionisti.

Ieri, giovedì 22 ottobre, in un incontro pubblico a Udine, l’AD della Banca Popolare di Vicenza ha affermato testualmente che «Il costo del titolo è di 48 euro per azione ma l’aumento di capitale sarà fatto a valori significativamente più bassi». Questo conferma purtroppo che la svalutazione da 62,5 a 48 euro delle azioni, è un taglio pesante, che è però solo l’inizio di ulteriori perdite assai più ingenti.

«Il percorso di risanamento fissato dal nuovo AD – spiega l’avvocato Antonio Pinto, componente del direttivo di Confconsumatori – prevede l’aumento di capitale da 1,5 miliardi da effettuarsi entro aprile del 2016. La nuova richiesta di capitali, dopo gli aumenti da 1,2 miliardi degli anni passati bruciati del tutto dalle perdite miliardarie, è l’asse portante per restituire solidità patrimoniale ed è, di fatto, già blindato, grazie a un accordo di garanzia con UniCredit. Sempre entro aprile 2016 è prevista la trasformazione in Spa propedeutica allo sbarco in Borsa, entro il 2016. Il problema è che proprio in questi passaggi si formalizzerà e concretizzerà una ulteriore e forte perdita sul valore delle azioni della Banca».

A seguito di numerosi esposti giunti in Procura da parte di tanti soci, alcuni assistiti da Confconsumatori, la Procura ha confermato ufficialmente di aver aperto un’inchiesta nei confronti dei precedenti vertici della Banca: l’indagine è stata affidata al Giudice Luigi Salvadori. Due le accuse principali: da un latol’aggiotaggio perché, pur non essendo una società quotata, la banca vicentina ha dato una falsa rappresentazione del bilancio; dall’altro lato l’ostacolo alla vigilanza perché non sono stati forniti i documenti reali alle due istituzioni addette ai controlli, Consob e Banca d’Italia. Gli indagati «esponevano fatti non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale». «Le indagini – spiega Pinto – per ora si sono concentrate sui crediti deteriorati non inseriti nella voce delle sofferenze e sui presunti finanziamenti concessi per l’acquisto di azioni: due condizioni che avrebbero camuffato, secondo gli inquirenti, il reale stato patrimoniale della banca».

Confconsumatori è impegnata in prima linea nella battaglia e raccoglie adesioni da parte dei risparmiatori coinvolti nella vicenda. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alle sedi territoriali dell’associazione o compilare il modulo online gratuito qui sotto

http://www.confconsumatori.it/?p=6458

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21/10/2015 SOSPENSIONE DELLA PATENTE SOLO IN CASO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA TRASGRESSIONE

Il caso. Il proprietario di un auto si è rivolto presso la Confconsumatori – sede di Andria – per chiedere se poteva subire la sospensione della sua patente, avendo dato in prestito ad un suo familiare l’auto e quest’ultimo aveva ricevuto verbale per sorpasso vietato. Per tale trasgressione al Codice della Strada è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. Dunque, il proprietario del veicolo ha chiesto informazioni sull’eventuale sospensione della patente, pur non essendo lui il conducente al momento del sorpasso.

Si è rilevato che il provvedimento di sospensione della patente per un periodo determinato può essere disposto solo in caso di contestazione immediata della violazione, in quanto solo in questo caso è possibile identificare subito il trasgressore: infatti, si deve tener presente che tale provvedimento di sospensione può essere comminato solo ed esclusivamente nei confronti di chi ha commesso la violazione.

La sospensione della patente è altresì applicabile qualora il proprietario del veicolo abbia indicato,  nella comunicazione fornita all'organo di polizia stradale ai fini della decurtazione dei punti della patente, ex articolo 126-bis del Codice della strada, i dati personali e della patente del conducente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Se invece il trasgressore non è individuato, il proprietario del veicolo o gli altri obbligati in solido sono tenuti unicamente al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Infatti, nel caso in cui non è possibile risalire al  conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa la violazione, il Codice della strada non prevede ulteriori sanzioni per il proprietario o per gli altri obbligati in solido.

 

fonte: andrialive.it

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