21/10/2015 SOSPENSIONE DELLA PATENTE SOLO IN CASO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA TRASGRESSIONE

Il caso. Il proprietario di un auto si è rivolto presso la Confconsumatori – sede di Andria – per chiedere se poteva subire la sospensione della sua patente, avendo dato in prestito ad un suo familiare l’auto e quest’ultimo aveva ricevuto verbale per sorpasso vietato. Per tale trasgressione al Codice della Strada è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. Dunque, il proprietario del veicolo ha chiesto informazioni sull’eventuale sospensione della patente, pur non essendo lui il conducente al momento del sorpasso.

Si è rilevato che il provvedimento di sospensione della patente per un periodo determinato può essere disposto solo in caso di contestazione immediata della violazione, in quanto solo in questo caso è possibile identificare subito il trasgressore: infatti, si deve tener presente che tale provvedimento di sospensione può essere comminato solo ed esclusivamente nei confronti di chi ha commesso la violazione.

La sospensione della patente è altresì applicabile qualora il proprietario del veicolo abbia indicato,  nella comunicazione fornita all'organo di polizia stradale ai fini della decurtazione dei punti della patente, ex articolo 126-bis del Codice della strada, i dati personali e della patente del conducente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Se invece il trasgressore non è individuato, il proprietario del veicolo o gli altri obbligati in solido sono tenuti unicamente al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Infatti, nel caso in cui non è possibile risalire al  conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa la violazione, il Codice della strada non prevede ulteriori sanzioni per il proprietario o per gli altri obbligati in solido.

 

fonte: andrialive.it

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