
L’art.2 della legge afferma il principio generale che le funzioni oggi gestite dalle Province sono trasferite alla Regione. Tuttavia, chiarisce che sarà solo con un successivo decreto del Presidente della Giunta, che vi sarà l’attribuzione effettiva delle funzioni oggetto di riordino.
E’ previsto che, sempre in futuro, la Regione ricollocherà presso di sé il personale trasferito a seguito delle attribuzioni delle funzioni.
Il personale della polizia provinciale è invece disposto che sia trasferito ai Comuni.
L’art.3 prevede che la Regione possa attribuire le funzioni non fondamentali alle Province ed ai Comuni, previa intesa interistituzionale futura e la sottoscrizione di convenzioni future.
L’art.4 chiarisce che le funzioni relative alle politiche del lavoro continuano ad essere esercitate dalle Province fino alla futura entrata in vigore di norme di riforma sul settore e che la Regione disciplinerà con una futura legge regionale, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.
L’art.5 dispone che le funzioni oggetto di riordino, il trasferimento del personale e dei beni connessi, avverrà con futuri provvedimenti della Giunta.
L’art.6 chiarisce che, sino al completamento del processo di trasferimento delle funzioni, le stesse continuano ad esser esercitate dagli enti attualmente titolari (quindi anche dalle Province).
L’art. 7 afferma che con provvedimenti futuri, la Giunta stabilirà i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, connesse al riordino delle funzioni.
L’art.9 afferma il giusto principio che la Regione incentiva l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e stabilisce misure premiali per incentivare l’esercizio in comune, ma rinvia a successivi provvedimenti di Giunta l’indicazione concreta di tali premialità.
L’art. 10 afferma il sacrosanto principio che si “favorisce” il riordino delle società partecipate delle Province, ed affida agli Enti il compito di redigere entro sei mesi un Piano di ricognizione delle agenzie e società partecipate, nonché un programma di dismissione delle partecipazioni, in società che hanno ad oggetto servizi e funzioni estranee alle competenze su servizi essenziali previste dalla legge. Il Piano dovrà illustrare le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione.
L’art.11 fissa il termine del 30.7.2016 per il trasferimento effettivo delle funzioni di cui sopra. Inoltre, molto opportunamente, prevede un potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali che si dovessero rendere inadempienti, rispetto agli obblighi fissati.
Una legge giusta nei principi e nelle finalità, ma poco incisiva, sia perché rinvia totalmente al futuro e sia perché poteva osare di più in materia di soppressione delle partecipate. L’unica conseguenza concreta e attuale di questa legge è che la Puglia ha giustamente evitato il commissariamento a cui sarebbe stata sottoposta se non avesse legiferato in materia. Per il resto, poiché in sostanza è come se fosse una legge delega, il giudizio vero potrà arrivare solo, se e quando saranno emessi gli atti attuativi. Di certo auspichiamo che il legislatore regionale ricordi, che la sostenibilità del welfare passa per il risparmio della spesa pubblica inutile.
di Antonio Pinto
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