Il Tribunale di Bari ha integralmente accolto la domanda di risarcimento di una signora, assistita dall’avv. Alessandra Taccogna di Confconsumatori, la quale inciampando in una buca presente in una strada del Comune di Bitonto, causata dalla mancanza di due mattonelle di rivestimento del marciapiede, si procurava diversi danni fisici, come certificato dal Pronto Soccorso, dove la medesima veniva prontamente accompagnata dai soccorritori.
Precisamente il Tribunale ha ribadito che, per costante Giurisprudenza della Suprema Corte, l'Ente pubblico proprietario delle strade ha l'obbligo della manutenzione di esse ex art. 2043 c.c., oltre che l'obbligo della custodia ex art. 2051 c.c..
L'Ente proprietario delle strade è, quindi, tenuto alla manutenzione delle stesse e la non conformità dello stato della manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A., se determina l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell'insidia (Cass. 15224/2005).
La proprietà pubblica del Comune sulle strade comporta, tuttavia, non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti di esso, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso abbia omesso di vigilare per impedire danni a terzi (Cass. 11749/1998).
Orbene, nel caso di specie sono stati inconfutabilmente riscontrati gli elementi della situazione di pericolo, con i caratteri dell'insidia non visibile e perciò imprevedibile.
E' stata, infatti, provata la responsabilità del Comune di Bitonto, nella causazione dei danni subiti dalla signora, per il precario posizionamento delle mattonelle del marciapiede che erano instabili e traballanti ed anche mancanti e non consentivano, assolutamente, da parte dell'attrice, la tempestiva percezione dell'insidia, particolarmente subdola. La c.t.u. ha confermato, altresì, la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'evento lesivo, come descritto in atti e il Tribunale di Bari ha riconosciuto, conseguentemente, un risarcimento danni, pari ad €. 6.928,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma stessa. Ha inoltre, condannato il Comune al pagamento integrale delle spese legali.
Come riferito dall’avv. Taccogna: "i cittadini, in casi simili a quello descritto, devono conoscere i loro diritti e sapere che, in base alle norme e sentenze in materia, possono essere integralmente risarciti per i danni subiti e per le spese sostenute".
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