Il Giudice di Pace di Venezia ha sbrogliato un’annosa questione: la” tassa sulla tassa” ,ovvero l’iva sulle accise.
Nel caso di specie , un consumatore pervicace, aveva presentato ricorso contro l’Enel affinchè fosse cancellata la quota di iva pagata sulle bollette di energia elettrica e gas calcolata anche sulle accise.
Il Giudice in questione, con una sentenza storica , che potrebbe finalmente sovvertire il “potere” dello Stato (trattandosi di una tassa destinata alle casse dell’erario) ha statuito che “ la doppia imposta è illegittima e quanto versato deve essere restituito”.
L’Enel quindi è stata condannata a rimborsare al consumatore quanto corrisposto in più ,oltre gli interessi e le spese legali. Lo Stato, successivamente, rimborserà la società, trattandosi di una tassa dallo stesso imposta in applicazione di una direttiva comunitaria proveniente da Bruxelles.
Il Giudice di Venezia ha richiamato il principio giuridico e fiscale stabilito dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 3671/97, secondo cui un’imposta non costituisce mai la base imponibile per la generazione di un altro tributo; ne consegue quindi che non può essere pagata l’Iva su un’altra tassa, le accise.
La sentenza, passata in giudicato, crea un precedente che potrebbe incidere in modo gravoso sulle casse dello Stato . I contribuenti potrebbero ricorrere non solo per elettricità e gas, ma per tutti quei prodotti sui quali pagano (sovente senza saperlo) l’Iva sulle accise ( es. benzina e gasolio), costringendo lo Stato al risarcimento di ingenti somme di denaro.
La Confconsumatori offre consulenza ed assistenza ai contribuenti, contattando la Confconsumatori-Puglia (tel. 080.5217088 - Dott.ssa Alessandra Favia).
Catania, 20 Luglio 2015 – A partire da oggi, lunedì 20 luglio, per tutta l’estate Confconsumatori attiva per il decimo anno consecutivo, presso le proprie sedi di Catania, Giarre ed Acicastello, lo Sportello del Turista. Sarà possibile avere informazioni, consulenza ed assistenza per tutti i disservizi e le problematiche in materia di turismo. Questi i giorni e gli orari di apertura dello sportello:
CATANIA, Viale della Libertà, n. 221: Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Sarà attivo un servizio di assistenza telefonica, 095-2500426/340-7289212, durante gli orari di apertura dello sportello.
GIARRE, Via N. Tommaseo, n. 121. Si riceverà per appuntamento da concordare inviando mail all'indirizzo confconsumatorigiarre@hotmail.it
ACICASTELLO, Via IV Novembre, n. 3: Martedì dalle 17.00 alle 19.00, Giovedì dalle 10 alle 12. Sarà attivo un servizio di assistenza telefonica, 346-7124004, durante gli orari di apertura dello sportello.
I consumatori potranno rivolgersi anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
confconsumatorict@virgilio.it
confconsumatoriacicastello@gmail.com
confconsumatorisicilia@hotmail.com
Info: 340-7289212
In particolare sarà fornita assistenza su:
PACCHETTI TURISTICI. I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. Devono avere almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico, come ad esempio visite ed escursioni. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche on-line).
VIAGGI AEREI
VIAGGI IN TRENO. In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il risarcimento in virtù del codice del consumo e del regolamento comunitario n. 1371/2007.
VIAGGI IN AUTOSTRADA. L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale competente i seguenti risarcimenti: a) Danni causati da insidia e trabocchetto per la presenza di oggetti sulla carreggiata o per cavi pendenti in galleria. b) Danni causati dalla presenza sulla carreggiata di liquido oleoso o similare. c) Danni causati da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate.
VIAGGI A BORDO DI NAVE. Il passeggero che ha subito danni in occasione delle operazioni di imbarco e sbarco in e da una nave, in caso di mancata partenza del traghetto o di ritardo, potrà agire nei confronti dell’armatore o del vettore.
«Anche nell'estate 2015, riproponiamo per il decimo anno consecutivo, un servizio che ha dato risposte ai turisti e riscosso sempre un significativo successo. Ciò grazie alla disponibilità di volontari, che hanno accettato di svolgere le attività di sportello in questo periodo che per tutti é di ferie. Vogliamo garantire ai turisti, ma anche a chi si sposta per motivi di lavoro, un’assistenza immediata affinché nessuno calpesti i loro diritti», ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia.
fonte: confconsumatori.it
L’Istat rileva un tasso di disoccupazione in Puglia del 19,5%. Anche se non lo dicesse l’Istat, lo dicono i parenti, amici o conoscenti che incontriamo tutti i giorni e ci raccontano le loro difficoltà. L’ILVA e i suoi simili avranno sempre un potere contrattuale enorme, se, nel medio – lungo periodo, non ci saranno alternative per i loro lavoratori.
Lo Small Business Act, adottato dall’Unione Europea, è un modello di una nuova politica industriale che valorizza le imprese di micro, piccole e medie dimensioni. Il suo recepimento consente di varare una serie di misure per rendere più competitive le Mpmi.
Lo SBA è basato su dieci principi guida: l’accesso al credito, i tempi di pagamento, gli strumenti e le azioni per la crisi di impresa; politiche per l’innovazione sia di prodotto che di processo, l’energia e la sostenibilità ambientale; strumenti per la crescita dimensionale, l’aggregazione, la trasmissione di impresa; politiche e strumenti per l’internazionalizzazione; semplificazione burocratica. La Puglia ha già ben applicato tali principi all’interno dell’uso dei Fondi strutturali europei, ma ora, nelle materie di sua competenza, deve farlo anche all’interno delle leggi e dei provvedimenti, per migliorare il contesto giuridico e amministrativo in cui operano le imprese.
E’ necessario quindi un processo di regionalizzazione di questo modello, che la Lombardia e le Marche hanno già attuato.
In concreto, urge una legge regionale “trasversale” sul lavoro, che, ricopiando il modello della legge statale sulla concorrenza, per ogni materia fissi norme che stimolino e tutelino il lavoro, che è un aspetto del mercato che vale ben più di quello delle liberalizzazioni!
Alcune riforme possibili sono a costo zero! Alcuni esempi: 1) La semplificazione di tanti procedimenti amministrativi regionali, eccessivamente burocratizzati. 2) Creare un “luogo” regionale stabile, dove rappresentanti delle imprese possano dialogare con i rappresentanti del sistema creditizio, delle professioni, degli enti di formazione (dall’Università agli artigiani) ed ovviamente della Regione. 3) Approvare norme provvedimento, come quella “suggerita” dal Consiglio di Stato che, con una sentenza del 5 giugno scorso, ha sancito che è possibile derogare agli strumenti urbanistici esistenti e rilasciare il permesso di costruire, qualora vi sia un interesse pubblico (ad es. occupazionale) che “valga” di più degli svantaggi della deroga urbanistica. 4) Introdurre in ogni legge regionale la Valutazione di Impatto Occupazionale. In sede di relazione di accompagnamento ad ogni proposta di legge regionale, dovrebbe esserci un capitolo dedicato espressamente a far capire se, ed in qual modo, quella determinata legge sviluppi o tuteli l’occupazione. Non si capisce perché esiste l’AIR, la VIR, la VIA e non possiamo avere una VIO!
fonte: ilikepuglia.it
«Ho avuto un problema con il mio conto online ma la Banca non mi risponde. Mi sono rivolto a un’associazione di consumatori che mi ha proposto di scrivere all’Arbitro Bancario. Di cosa si tratta?»
L’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), istituito nel 2009 dalla Banca d’Italia, è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie di tipo decisorio: la soluzione della lite avviene attraverso la pronuncia di un organo terzo che esamina il caso alla luce dei documenti presentati dalle parti e delibera sulla base delle domande formulate dal cliente. L’Abf interviene quando si verifica un contrasto tra cliente e Intermediario riguardo la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari: il conto corrente, le condizioni applicate, i depositi bancari e buoni postali fruttiferi; mutui e altri finanziamenti, il credito ai consumatori, l’usura, le carte, gli assegni e le banche dati.
Se il contrasto riguarda, invece, gli investimenti il cliente si può rivolgersi alla Camera di Conciliazione e arbitrato presso la Consob o all’Ombudsman-Giurì bancario, operante presso il Conciliatore bancario finanziario.
Quando posso scrivere all’ABF?- Il ricorso all’ABF può essere presentato in caso di controversia in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonchè di servizi di pagamento, solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In mancanza di risposta, o se quest’ultima non soddisfa il cliente, è possibile rivolgersi all’ABF. L’Arbitro può decidere sulle controversie a condizione che l’importo richiesto dal ricorrente non sia superiore a 100.000,00 euro. Non possono essere contestati comportamenti o operazioni anteriori al 1° gennaio 2009.
Come funziona l’ABF? – La procedura prende avvio con la presentazione del ricorso mediante la compilazione di un modulo (disponibile sul sito dell’ABFhttps://www.arbitrobancariofinanziario.it/) nel quale il cliente espone i termini della questione insorta e la propria richiesta, allegando eventuali documenti necessari alla decisione. Il cliente può ricorrere all’ABF senza l’assistenza di un legale e con costi di accesso contenuti (20,00 euro per le spese della procedura che saranno rimborsate dall’intermediario qualora la decisione dell’ABF sia favorevole al cliente. Il termine per la definizione dei ricorsi è fissato in complessivi 105 giorni.
E se la decisione dell’ABF non mi soddisfa? - Le pronunce dell’ABF non sono sentenze: non vincolano giuridicamente nè il cliente nè l’intermediario ma, nel caso in cui l’intermediario si rifiuti di dare esecuzione a quanto stabilito dal Collegio, è prevista la pubblicazione della notizia del suo inadempimento sul sito internet dell’ABF. Le decisioni dell’Abf vengono nella quasi totalità dei casi (97%) rispettate dagli intermediari.
I DATI 2014[1] – Nel 2014 sono stati presentati all’ABF 11.237 ricorsi (circa 900 al mese) di cui il 90% presentati da consumatori. Dei ricorsi presentati, mediamente un terzo è stato respinto, perché infondato o inadeguato; un altro terzo è cessato perché le parti nel frattempo hanno trovato un accordo e un terzo (33%) è stato accolto totalmente o parzialmente. Di questi ultimi ricorsi accolti, ovvero delle controversie giunte a decisione, ben il 67% ha avuto esito favorevole al consumatore.
In base ai dati, insomma, quando il reclamo alla Banca non è sufficiente,conviene rivolgersi all’ABF, magari tramite un’associazione di consumatori (per ridurre il rischio di inadeguatezza della domanda): la controparte sarà portata a trovare un accordo o, in alternativa, subirà la decisione dell’Arbitro, spesso favorevole al consumatore.
fonte:aics.it
Un creditore del Condominio, per recuperare il proprio credito nei confronti del Condominio, si era attivato procedendo all’interpello dell’Amministratore del condominio per ottenere i nominativi dei condomini morosi al fine di procedere alla loro preventiva escussione.
L’amministratore ometteva di effettuare i relativi adempimenti, non fornendo al creditore i nominativi dei condomini morosi.
Il Giudice di pace di Genova, con la recente sentenza n. 1917 del 2015 del 15 giugno 2015, ha condannato l’amministratore personalmente a risarcire il terzo creditore per l’importo del credito azionato nei confronti del Condominio, in quanto ha ritenuto l’Amministratore non diligente, avendo violato le regole della buona fede e correttezza, essendo inadempiente all’obbligazione nei confronti del creditore che può conseguire il dovuto solo a fronte di una diligente attività dell’Amministratore.
Nel caso di specie, era accaduto che l’Amministratore non solo non aveva indicato il nominativo dei condomini morosi al creditore ma aveva altresì disatteso l’ordine del giudice di esibire la documentazione relativa al conto corrente condominiale ed i registri contabili al fine di dimostrare la sua diligente attività di ripartizione e di richiesta della somma ai condomini.
Pertanto, il Giudice ha condannato l’Amministratore al pagamento di quanto dovuto al creditore, oltre a condannarlo alle spese del giudizio.
fonte: AndriaLive.it
rindisi, 27 giugno 2015 – Il coordinamento istituito tra la Confconsumatori Brindisi e l’Associazione Nazionale “Dalla parte del Consumatore” sferra un nuovo attacco in materia di anatocismo nei conti correnti bancari e punta il dito sugli Istituti che hanno continuato ad applicare interessi passivi anatocistici vietati dall’1 gennaio 2014.
Per anatocismo si intende il calcolo degli interessi su interessi. Più in particolare, con riferimento al conto corrente bancario, il meccanismo dell’anatocismo comporta la conversione degli interessi passivi in debito capitale, la quale provoca, a sua volta, il calcolo di nuovi interessi, con una moltiplicazione via via esponenziale degli stessi. L’articolo 120 del Testo Unico Bancario, così come modificato dalla legge di stabilità 2014, stabilisce, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, che, nelle operazioni di conto corrente bancario, gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. In buona sostanza è vietata qualsiasi forma di interessi sugli interessi.
È emerso, però, di recente in sede giudiziale, che alcuni Istituti di credito hanno continuato ad applicare, anche dopo l’1 gennaio 2014, interessi passivi anatocistici non più consentiti, non curanti del disposto dell’art. 120 del Testo Unico Bancario e sulla base del presupposto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio non ha ancora adottato la delibera richiesta dalla legge.
I correntisti ai quali sono stati illegittimamente applicati interessi anatocistici dall’1 gennaio 2014,possono, quindi, chiederne la restituzione ai propri Istituti di credito. «Ci troviamo di fronte ad una nuova fase del contenzioso tra consumatori e banche in materia di anatocismo nei conti correnti bancari – afferma l’avvocato Emilio Graziuso, componente del direttivo nazionale di Confconsumatori e responsabile del coordinamento con l’associazione Dalla Parte del Consumatore– Da sempre siamo al fianco dei consumatori contro il meccanismo perverso dell’anatocismo che ha fatto, nel corso degli anni, ed in particolare dal 1952 al 2000, lievitare illegittimamente l’esposizione debitoria di centinaia di correntisti, come hanno dimostrato le sentenze in materia anche della Corte di Cassazione. Oggi, quando ormai le criticità tra banche e clienti in materia di anatocismo bancario sembravano sopite, ci troviamo nuovamente a dovere fronteggiare una prassi anatocistica contraria al disposto legislativo ed al principio di correttezza nei rapporti contrattuali che pregiudica irrimediabilmente i diritti e gli interessi economici dei consumatori. Le prime pronunzie giurisprudenziali registratesi riguardo alla violazione della nuova versione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, fanno ben sperare che, ove ne ricorrano i presupposti, i consumatori riescano ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle banche».
fonte:confconsumatori.it

All’esito di una rigorosa ispezione della Banca d’Italia, conclusasi pochi mesi fa sarebbero emerse una serie di criticità nella situazione patrimoniale della Banca di credito cooperativo di Canosa e Loconia, capace di incidere negativamente sul valore delle azioni detenute da circa 2.200 soci.
La Banca d’Italia ha contestato ai precedenti vertici della Banca alcune condotte, a suo dire, in violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Bancario.
Sulla scorta di tale autorevole valutazione eseguita dall’Organo ispettivo, Confconsumatori annuncia una serie di azioni a tutela degli azionisti che rischiano di veder depauperato il valore delle azioni detenute.
«L’impegno della nostra associazione – spiega l’avv. Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori Puglia – è quello di aiutare i piccoli risparmiatori ad analizzare la propria posizione specifica e a valutare, con i nostri esperti, le possibilità di risarcimento. L’obiettivo è di tentare di recuperare almeno parte del risparmio investito nella banca Per arrivare al risarcimento del danno che si misura con la perdita di valore del titolo, dall’epoca dell’acquisto, sino ad oggi.”
Secondo i Prof.ri Daniela Caterino e Eustachio Cardinale (esperti di prodotti finanziari che collaborano in questa vicenda con Confconsumatori), per gli azionisti della Banca, al fine di ottenere il rimborso e/o il risarcimento dei danni ci sono tre strade percorribili, rivolgendosi al Giudice: 1) In primo luogo, occorre cercare di provare che la perdita del valore delle azioni, dal momento dell’acquisto sino ad oggi, è dovuta alle condotte illegittime ed alle negligenze di una serie di soggetti che hanno commesso i fatti o che non hanno impedito che questi accadessero, omettendo i controlli previsti dalla legge. In questo modo sarà possibile chiedere il risarcimento del danno subito (ossia la perdita del valore delle azioni). 2) in via alternativa, bisognerà provare che i titoli azionari sono stati acquistati sulla base di informazioni errate date al mercato dei piccoli risparmiatori (ad es. sarà necessario cercare di provare la eventuale sussistenza di bilanci non veritieri e/o false comunicazioni sociali); in tal caso sarà possibile chiedere l’invalidità dei contratti di acquisto e la Banca sarà obbligata così a restituire il valore pari alla sorte capitale investita. 3) In ogni caso, poi, se la Banca non ha fatto firmare il contratto quadro o ci sono altri vizi formali nell’acquisto dei titoli, in violazione degli obblighi informativi previsti e sanzionati dal T.U.F., l’azionista potrà richiedere la nullità del contratto di acquisto delle azioni e la restituzione delle somme investite.
Non solo Veneto Banca. In materia di svalutazioni “selvagge” scoppia un altro caso: le azioni di Banca Popolare di Vicenza sono precipitate, perdendo oltre il 20% del loro valore. A denunciarlo è Confconsumatori che sta già assistendo alcuni azionisti, forte della sua esperienza in “risparmio tradito”. Le due banche popolari che da anni parlano di fusione, condividono già il malcontento degli azionisti e il terremoto interno, conseguente al decreto Renzi che impone la trasformazione in S.p.A. Nel mirino delle azioni che intende intraprendere Confconsumatori c’è anche il Regolamento di Bankitalia pubblicato l’11 giugno scorso, che prevede: “La facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso”. Rispetto a questa “grave limitazione dei propri diritti”, Confconsumatori invita tutti i piccoli azionisti a partecipare all’Assemblea dei soci e a votare contro l’introduzione di tale divieto di recesso, che congelerebbe per lungo tempo i risparmi degli azionisti.
Ma c’è di più: l’Associazione sta ricevendo diverse segnalazioni di risparmiatori che hanno ricevuto presso le Filiali pressioni per acquistare azioni unitamente alle domande di fido o di mutui. Si ricorda che questo tipo di condotte è sanzionabile in via civilistica con l’invalidità.
Anche l’Ufficio Ispezioni della Consob, peraltro, sta indagando sulle modalità di vendita delle azioni di Veneto Banca, al fine di chiarire se sono state rispettate le regole di collocamento Mifid, a tutela dei risparmiatori. “È altresì importante – ricorda l’avvocato Antonio Pinto, componente del direttivo nazionale di Confconsumatori – la corretta azione di molti sindacati bancari che, con loro volantini e circolari hanno denunciato la prassi, secondo cui i dipendenti venivano spinti a proporre l’acquisto di azioni della Banca, contestualmente al rilascio di concessioni di credito. Pertanto invitiamo i risparmiatori a segnalarci casi analoghi per comunicarli alla Consob”.
Confconsumatori sta valutando le opportune azioni da intraprendere, anche in base all’esito delle indagini in corso. Nel frattempo gli azionisti possono richiedere informazioni e assistenza compilando il modulo online a questo link e rivolgendosi alle sedi territoriali di Confconsumatori.
Le multe degli autovelox che non vengono controllati periodicamente - cioè quelli mobili, accompagnati da una pattuglia - sono illegittime. Lo dice la Corte costituzionale nella sentenza 113/2015 depositata ieri 18 giugno 2015. Buona notizia per centinaia di migliaia di verbali non ancora pagati (per quelli già pagati, purtroppo non è possibile chiedere la restituzione) e rischio per una voce di entrata che frutta ai Comuni circa ben 1,2 miliardi all’anno.
Occorre quindi accertare se l'apparecchio utilizzato è stato sottoposto a verifica. A volte ciò è riportato nel verbale che contiene la multa. Altre volte occorre chiedere al corpo di polizia l'esibizione del documento. Alcuni richiedono di esibirlo direttamente al giudice di pace, perché presentano subito ricorso e spesso questa strategia premia perché le amministrazioni non sono in grado di portare il certificato in udienza
Un grosso pasticcio. Anzi, due. Le ultime elezioni regionali possono passare come le più errate della storia della Regione Puglia. Talmente tanto sbagliate che, a oggi, la prefettura non può proclamare gli eletti. Due i problemi: la legge elettorale con cui 2 milioni di elettori sono andati a votare domenica 31 maggio sarebbe - a detta dei firmatari - piena di “errori materiali”: se fossero confermati, farebbero saltare in aria tutti i giochi di distribuzione delle poltrone in consiglio regionale in atto dal 31 maggio scorso.
Il primo caso è stato sollevato da prefettura di Bari, Regione Puglia e Innovapuglia (la società partecipata che si è occupata di gestire il conteggio dei voti alla chiusura delle urne) inviata ai presidenti del consiglio e della giunta regionale, oltre che all’ufficio centrale della Corte d’appello. Il secondo caso è stato sollevato dal consigliere regionale uscente Davide Bellomo. Entrambe le segnalazioni hanno spinto il presidente del consiglio, Onofrio Introna, a convocare con urgenza per lunedì mattina l’ufficio di presidenza. In molti si chiedevano perchè non fossero stati ancora proclamati gli eletti. La risposta l’ha data la lettera firmata dal viceprefetto, dalla direttrice d’area Domenica Gattulli e da vari funzionari. Lettera con la quale si fa notare che il testo della legge sul Bollettino ufficiale non corrisponde a quanto riportato nel resoconto stenografico.
«In particolare – è scritto nella nota della prefettura – dalla lettura del resoconto stenografico della seduta “numero 123 del 26 febbraio 2015 a pagina 23 si è rilevato che l’assemblea ha approvato l’emendamento numero 31” e segue lunga trafila di articoli e commi sostitutivi di altre norme precedenti. Quell’emendamento sostituisce le parole “delle cifre elettorali di lista espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tale scopo moltiplica per cento la cifra elettorale di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale di cui al precedente comma 5, lettera a), n.1)” con le parole “dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al comma 6, iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio”. Succede però che nella stesura della legge del 13 marzo scorso «il disposto del menzionato comma 6 corrisponde a quello di cui al comma 5, lettera e) e non a quello di cui al 5 comma, lettera a), numero 1, come erroneamente dichiarato nel comma 6, lettera a), numero 5) del testo normativo pubblicato».
Tradotto, un grande pasticcio che fa saltare i giochi per l’assegnazione delle poltrone. Per questo i tecnici hanno chiesto al presidente uscente Introna di sanare l’errore in maniera “tempestiva, per non pregiudicare i lavori che si accinge a compiere l’Ufficio centrale regionale”. L’altra segnalazione che può far saltare i giochi già fatti dell’assegnazione dei seggi nel nuovo consiglio è stata presentata alla presidenza del consiglio dal consigliere uscente Davide Bellomo e fa riferimento alla pagina 34 della maledetta legge elettorale e riguarda un emendamento dell’articolo 8, noto come “riallinea-seggi”.
In quell’emendamento era previsto che, qualora dalle elezioni fossero emerse disparità nell’assegnazione dei seggi tra le varie circoscrizioni, sarebbe intervenuta la legge “riallineando la distribuzione dei seggi” attraverso la divisione per 50 del numero degli abitanti pugliesi per assegnarli in proporzione alla popolazione di ciascuna delle sei circoscrizioni. In pratica togliendoli a chi ne aveva avuti di più e cedendoli a chi si fosse trovato penalizzato dalle elezioni. Secondo lo schema della divisione per 50 alla circoscrizione di Bari spettavano 15 seggi, a Lecce ne spettavano dieci, a Foggia otto, a Taranto sette e nella Bat e a Brindisi cinque. In realtà, le elezioni hanno assegnato 12 seggi a Bari, dieci a Lecce, nove a Taranto, sette a Foggia e alla Bat e quattro a Brindisi. Si deduce quindi che Bari, Foggia e Brindisi siano deficitarie (Bari avrebbe perso 3 seggi e Brindisi e Foggia uno a testa), mentre Taranto e la Bat risultano avvantaggiate con due seggi in più a testa.
L’emendamento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e in un momento successivo della discussione, a fronte di una “atipica ed inconsueta” presentazione di subemendamento soppressivo, l’aula si è opposta in senso sfavorevole al subemendamento, confermando così di approvare l’emendamento “riallinea-seggi”. Peccato che “tale disposizione risulta ingiustificatamente omessa nel testo della legge regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale”. Una anomalia procedurale che ha condizionato l’esito della consultazione elettorale al momento dell’assegnazione dei seggi. Gli stravolgimenti politici che potrebbero emergere dalla riunione dell’ufficio di presidenza di lunedì mattina potrebbero essere importanti. Salterebbero eletti nelle circoscrizioni della Bat e di Taranto a favore brindisini e foggiani. Ma è possibile anche una ridistribuzione dei seggi all’interno del Pd.
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