«Ho avuto un problema con il mio conto online ma la Banca non mi risponde. Mi sono rivolto a un’associazione di consumatori che mi ha proposto di scrivere all’Arbitro Bancario. Di cosa si tratta?»
L’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), istituito nel 2009 dalla Banca d’Italia, è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie di tipo decisorio: la soluzione della lite avviene attraverso la pronuncia di un organo terzo che esamina il caso alla luce dei documenti presentati dalle parti e delibera sulla base delle domande formulate dal cliente. L’Abf interviene quando si verifica un contrasto tra cliente e Intermediario riguardo la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari: il conto corrente, le condizioni applicate, i depositi bancari e buoni postali fruttiferi; mutui e altri finanziamenti, il credito ai consumatori, l’usura, le carte, gli assegni e le banche dati.
Se il contrasto riguarda, invece, gli investimenti il cliente si può rivolgersi alla Camera di Conciliazione e arbitrato presso la Consob o all’Ombudsman-Giurì bancario, operante presso il Conciliatore bancario finanziario.
Quando posso scrivere all’ABF?- Il ricorso all’ABF può essere presentato in caso di controversia in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonchè di servizi di pagamento, solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In mancanza di risposta, o se quest’ultima non soddisfa il cliente, è possibile rivolgersi all’ABF. L’Arbitro può decidere sulle controversie a condizione che l’importo richiesto dal ricorrente non sia superiore a 100.000,00 euro. Non possono essere contestati comportamenti o operazioni anteriori al 1° gennaio 2009.
Come funziona l’ABF? – La procedura prende avvio con la presentazione del ricorso mediante la compilazione di un modulo (disponibile sul sito dell’ABFhttps://www.arbitrobancariofinanziario.it/) nel quale il cliente espone i termini della questione insorta e la propria richiesta, allegando eventuali documenti necessari alla decisione. Il cliente può ricorrere all’ABF senza l’assistenza di un legale e con costi di accesso contenuti (20,00 euro per le spese della procedura che saranno rimborsate dall’intermediario qualora la decisione dell’ABF sia favorevole al cliente. Il termine per la definizione dei ricorsi è fissato in complessivi 105 giorni.
E se la decisione dell’ABF non mi soddisfa? - Le pronunce dell’ABF non sono sentenze: non vincolano giuridicamente nè il cliente nè l’intermediario ma, nel caso in cui l’intermediario si rifiuti di dare esecuzione a quanto stabilito dal Collegio, è prevista la pubblicazione della notizia del suo inadempimento sul sito internet dell’ABF. Le decisioni dell’Abf vengono nella quasi totalità dei casi (97%) rispettate dagli intermediari.
I DATI 2014[1] – Nel 2014 sono stati presentati all’ABF 11.237 ricorsi (circa 900 al mese) di cui il 90% presentati da consumatori. Dei ricorsi presentati, mediamente un terzo è stato respinto, perché infondato o inadeguato; un altro terzo è cessato perché le parti nel frattempo hanno trovato un accordo e un terzo (33%) è stato accolto totalmente o parzialmente. Di questi ultimi ricorsi accolti, ovvero delle controversie giunte a decisione, ben il 67% ha avuto esito favorevole al consumatore.
In base ai dati, insomma, quando il reclamo alla Banca non è sufficiente,conviene rivolgersi all’ABF, magari tramite un’associazione di consumatori (per ridurre il rischio di inadeguatezza della domanda): la controparte sarà portata a trovare un accordo o, in alternativa, subirà la decisione dell’Arbitro, spesso favorevole al consumatore.
fonte:aics.it
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