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14/09/2016 BANCA CONDANNATA A RISARCIRE SOTTRAZIONE DI FONDI DAL CONTO ON LINE

Il Giudice di pace di Campobasso, con la sentenza 19 maggio 2016 n. 227, pubblicata recentemente, ha affermato che nei casi di cosiddetto “phishing” trova applicazione il codice della Privacy (articolo 15 del Dlgs n. 196/2003), che statuisce: «Chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile». Il cliente aveva stipulato un contratto di internet banking con un istituto bancario, da cui era partito un bonifico estero non autorizzato. il correntista ha subito denunciato l'operazione alla polizia e alla propria banca che però si è rifiutata di restituirgli la somma.
Il Giudice di pace ha osservato che «nell'espletamento dei servizi di pagamento tramite Internet, l'istituto è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell'effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l'accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti». L'articolo 31 del Codice privacy «impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». In applicazione di questi principi, conclude la sentenza, «la Banca avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, al fine di evitare prelievi fraudolenti (c.d. phishing), così come verificatosi in capo all'attore». Infatti, «se avesse monitorato anche prima il collegamento on-line con un sistema di sicurezza, avrebbe potuto evitare la sottrazione fraudolenta delle somme». Di qui la condanna della banca a risarcire il cliente.

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06/09/2016 L’ANTITRUST SANZIONA VOLKSWAGEN PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E INGANNEVOLE. CONFCONSUMATORI ATTIVA LE CAUSE COLLETTIVE DINANZI AL GIUDICE DI PACE.

Con provvedimento del 4 agosto scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto i tanti esposti presentati da clienti VW assistiti dalle associazioni dei consumatori ed ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Volkswagen Group Italia S.p.A., per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole.

Come noto, infatti, è emerso che Volkswagen ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo (con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5) denominato sistema EGR. L’utilizzo di questo impianto, non consentito dalle norme comunitarie, pertanto, avrebbe permesso ai veicoli in questione di ridurre i valori delle emissioni inquinanti di monossido di azoto, in sede di prove di omologazione, alterandone i risultati.

Secondo l’Autorità è, dunque, ormai accertato che VW abbia commercializzato autoveicoli diesel della serie EA 189 sul mercato italiano, a partire dall’anno 2009 fino al settembre 2015, con emissioni nella realtà non conformi ai valori riscontrati in sede di omologazione e dichiarati nei Certificati di Conformità.

Tutto ciò configura indubbiamente una condotta scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.

La Confconsumatori Puglia, con i suoi legali Luigi Fino e Giuseppe Saracino, ha attivato le azioni civili collettive contro la VW, poiché ormai il recente provvedimento dell’Antitrust comprova che la condotta della Volkswagen integra una violazione grave degli obblighi di diligenza professionale, soprattutto alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, laddove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia sanzionato un’impresa, il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno, assolve l’onere probatorio a suo carico, con la produzione del provvedimento sanzionatorio e del contratto con l’impresa; mentre compete a quest’ultima impresa dimostrare l’interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito dalla generalità dei consumatori (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 11904).

confconsumatoripuglia@yahoo.it

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29/08/2016 CASSAZIONE 24.08.16: LA BANCA DEVE PROVARE UNA GIUSTA CAUSA DI RECESSO SE REVOCA UN FINANZIAMENTO

Limiti più stretti alla banca nella chiusura del conto del cliente che diminuisce le sue garanzie patrimoniali. La giusta causa di recesso dal contratto di apertura di credito, in sostanza, deve essere adeguatamente provata e non basta una improvvisa diminuzione delle garanzie - cioè la loro vendita - per defenestrare il cliente. Cliente che pertanto esce “rafforzato” nel rapporto con l’istituto di credito.
Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza n.17291/16 del 24 agosto 2016), annullando un provvedimento della Corte d’appello di Lecce.
L’istituto di credito aveva esercitato improvvisamente il diritto di recesso dal contratto di affidamento in conto corrente e aveva contestualmente ordinato il rientro dalla situazione debitoria. 
La Cassazione, individua alcune regole di comportamento sia per le parti coinvolte ma anche per il giudice che si trovi a dirimere controversie di conto corrente. 
Il punto di partenza resta, ovviamente, il diritto della banca di tutelarsi di fronte alle “oscillazioni” dei depositi e delle garanzie del cliente, ma non senza adeguata motivazione. 
Senza arrivare a dimostrare l’insolvenza del debitore (e/o fideiussore) - limite irragionevole perchè segnerebbe il punto stesso di non ritorno - l’istituto deve quantomeno spiegare come la vendita di immobile e garanzie, unitamente al “rosso” del cliente (peraltro rimasto sempre entro i binari del fido) metta a rischio il suo rientro. Il correntista, se vuole contestare il recesso, ha l’onere di spiegare che le argomentazioni e le preoccupazioni esposte dalla banca non sono nè ragionevoli nè proporzionate.
Ma il monito più serio la Prima civile lo indirizza al giudice di secondo grado che, non aveva disposto una Ctu estimativa per valutare l’indice di copertura degli immobili rimasti nella disponibilità dei coobbligati, dopo le alienazioni contestate dall’istituto. 
Se il magistrato salta questo passaggio, avvallando apoditticamente il recesso operato dall’istituto, incorre in una «evidente carenza motivazionale» per non dire in una vera e propria «motivazione apparente» .

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18/08/2016 LA CASSAZIONE CONDANNA LA BANCA CHE AVEVA ABUSATO DELLA FIDEIUSSIONE

La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informarlo dell’aumento del rischio e senza chiedere la preventiva autorizzazione, viola gli obblighi di buonafede. La Cassazione (sentenza 16827 del 9 agosto scorso) accoglie, sul punto, il ricorso della vedova del fideiussore che aveva prestato la sua garanzia all’atto di costituzione di una società del quale non era né socio nè amministratore. Malgrado le perdite sistematiche della società, la banca aveva continuato, per tre anni, ad erogare finanziamenti, limitandosi ad informare il fideiussore del credito vantato, ma senza chiedere un’autorizzazione a proseguire nella concessione del credito nonostante la palese insolvenza. La Cassazione libera dagli oneri la ricorrente e il figlio di questa, chiarendo che i due non potevano essere a conoscenza della situazione patrimoniale della Srl, essendo estranei all’attività di impresa.

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04/08/2016 INCHIESTA CONSOLI: PERCHE' E' UTILE AGLI AZIONISTI VB

L’indagine della Procura di Roma su Veneto Banca sta verificando la sussistenza dei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza.

L’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori che sta seguendo oltre trecento azionisti rileva che: «L’aggiotaggio è proprio il reato che riguarda chi, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento del prezzo delle merci, ovvero dei valori negoziabili nel pubblico mercato, ed è punito con la reclusione fino a tre anni. L’ipotesi accusatoria è quindi quella di aver omesso il reale stato patrimoniale della banca dinanzi agli organi di vigilanza ed al pubblico dei risparmiatori».

Infatti, gli aumenti di capitale sarebbero stati realizzati anche con prestiti offerti per consentire l’acquisto di azioni. Soprattutto, i crediti deteriorati non sarebbero stati svalutati e, in questo modo, il bilancio sarebbe stato alterato, dando una immagine falsa di maggiore solidità, a danno degli azionisti ignari.

«Tutto quanto sta emergendo in questi giorni dalle indagini penali, – sostiene Mara Colla, presidente di Confconsumatori, – è utilissimo per sostenere le ragioni degli azionisti, che hanno tutto il diritto di ottenere la restituzione delle somme investite nell’acquisto di azioni che sono state vendute ad un valore gonfiato rispetto alla realtà, come ormai sta emergendo dalle indagini».

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18/07/2016 6 PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PUGLIESI, PER AFFRONTARE IN PUGLIA LA CRISI DEL SISTEMA BANCARIO

6 PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PUGLIESI, PER AFFRONTARE IN PUGLIA LA CRISI DEL SISTEMA BANCARIO

“Le Associazioni dei Consumatori, nel loro ruolo istituzionale, denunziano lo stato di grave preoccupazione che ha investito i risparmiatori italiani e pugliesi in particolare.
È nostro dovere assistere i risparmiatori per difendere il loro risparmio dai rischi del mercato e dalla sempre più frequente cattiva gestione dei portafogli finanziari. La sfiducia verso il settore creditizio è ormai pervenuta a livelli di guardia che colpiscono sia i risparmiatori che la tenuta del sistema del credito. Continueremo ad assistere, anche giudizialmente, chiunque ce lo chieda, ma abbiamo deciso di arricchire la nostra azione con proposte concrete utili ai risparmiatori, al mondo del credito ed a quello delle Istituzioni.
In particolare ed a riprova della volontà delle associazioni di ricercare e perseguire soluzioni tecniche serie, rimettiamo in allegato alcune proposte che intendiamo sottoporre ad un Tavolo Tecnico fra Istituzioni, Associazioni e Banche locali che intendano aderire, per provare a ridare un minimo di fiducia al mercato del risparmio.
1) Applicazione molto più vigorosa della Legge 190/2014 (art.1 comma 246). La norma è stata pensata per consentire al debitore (sia esso piccola impresa sia famiglia-consumatore) verso le Istituzioni finanziarie (banche o finanziarie o altro) di sospendere (senza motivo da addurre al creditore) la corresponsione della sorte capitale del proprio debito per massimo tre anni (salvo una offerta più favorevole della banca); sempre a parità delle altre condizioni contrattuali. In questo modo il cliente potrà disporre di liquidità in modo automatico e senza costi; evitare passaggi a sofferenza, esecuzioni forzate e fallimenti che danneggiano mortalmente il cliente.
2) Ormai, la sfiducia verso il sistema del credito, ha prodotto la totale diffusa disaffezione verso le banche ed i prodotti finanziari. Non è accettabile che si azzerino o riducano i valori delle azioni e delle obbligazioni ordinarie (convertibili e/o subordinate), senza un contraddittorio, nel momento della valutazione dei bilanci di quelle banche divenute illiquide. Se vogliono evitare i contenziosi le Banche devono rinegoziare il loro debito, salvando così i loro creditori, gli obbligazionisti di ogni tipo e, indirettamente, anche gli azionisti: uno strumento possibile è che emettano e cedano agli obbligazionisti attuali ed a chiunque aderisca, obbligazioni a 20 anni, pari all'importo del debito maturato nei confronti del risparmiatore, con interessi pari al tasso legale, garantiti dal Fondo interbancario, liberamente scambiabili con l’emittente e con pari livello nominale ai titoli posseduti dal risparmiatore Con tale operazione finanziaria, si rifinanzierebbero le banche, con un giusto lungo respiro, utile a recuperare redditività e si ridarebbe credibilità al sistema creditizio, di fronte ai cittadini che non vedrebbero i loro titoli ridotti a carta straccia. La parità nominale consentirebbe all’utente di spendere e scambiare quel titolo con le stesse caratteristiche del pegno.
3) Le banche, anche prima di una legge che lo imponga (che non esiste ancora ad oggi), ben potrebbero, volontariamente, prevedere un "Semaforo del rischio". Stop ai prospetti informativi incomprensibili e di 200 pagine: all'inizio del prospetto serve una distinzione chiara e semplice fra titoli rischiosi e titoli che lo sono meno (ad es. una scala da 1 a 10, oppure un semaforo con i tre colori);
4) Educazione finanziaria: per guidare un'auto la formazione è obbligatoria e ci vuole la patente, ma anche comprando prodotti finanziari ci si può "schiantare". Alle Associazioni dei consumatori devono essere affidati corsi di educazione finanziaria per coloro che vogliono investire (specie in prodotti non a basso rischio).
5) Attribuire anche alle Associazioni di Consumatori (oltre che a promotori indipendenti) il compito di procedere alla profilazione, con un modello predefinito e concordato di clienti, in quanto è sempre più chiaro che le banche profilano in base al prodotto che vogliono vendere e non in base alla realtà storica di quella persona.
6) Distinzione della figura di risparmiatore da quella di investitore, sia in sede di raccolta del risparmio che di investimento.
Questi sono solo alcuni dei punti esemplificativi che, come Associazioni, abbiamo elaborato, che ovviamente, potranno essere oggetto di integrazioni e modifiche. Pertanto, l'IPC tramite le Associazioni che la compongono, formulano la presente nota destinata alle banche locali che hanno il centro decisionale qui in Puglia.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente proposta.
Distinti saluti
Adiconsum
Adusbef
Casa del Consumatore
Codacons
Codici
Confconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
UNC”

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24/06/2016 CONFCONSUMATORI VINCE CAUSA CONTRO DUE TRUFFATORI POSTALI

Con sentenza del Tribunale di Bari, depositata il 17/06/2016 n. 3410, il Giudice Dr. Cosmo Mezzina ha condannato due signori, che si erano resi responsabili di un illecito extracontrattuale, cagionando un ammanco di €. 19.200,43, dal conto corrente postale di una Signora, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Taccogna, legale di Confconsumatori Bari.
I due condannati erano riusciti a sabotare il sistema informativo di Poste Italiane, utilizzando codici di accesso fraudolentemente carpiti all'attrice, la quale, dopo aver ricevuto una mail che appariva inviata da Poste italiane, veniva invitata a cambiare i codici di accesso al proprio conto on line, per presunte ragioni di sicurezza. 
La Signora purtroppo si faceva indurre in errore dalla falsa email e cambiava i codici di accesso,che venivano usati dai due truffatori per eseguire, a insaputa della Signora, due giroconti in proprio favore.
Tanto risulta confermato dalla documentazione acquisita da Poste italiane e prodotta in giudizio, e dalla prova testimoniale espletata.
I due signori sono stati condannati sia in sede penale per il reato di truffa informatica ex art. 640 ter c.p.p. e adesso anche in sede civile, con la sentenza sopra descritta. La sentenza ha infatti accolto integralmente la domanda ed ha condannato i due convenuti alla restituzione del maltolto ed al risarcimento dei danni provocati, nonché alla rifusione delle spese processuali.

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I TAGLI ALLA GUARDIA MEDICA SPENGONO IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO DA MEZZANOTTE ALLE OTTO DI MATTINA

Presa visione dell'atto di indirizzo per la medicina convenzionata della SISAC e del Ministero della Salute, denominato "progetto H 16", la Confconsumatori, unitamente al Sindacato Medici Italiani, alle sottoscritte sigle sindacali, alle associazioni dei consumatori, all'ANCI Puglia, esprime gravi perplessità e preoccupazione rispetto alla riduzione dell'offerta assistenziale rivolta ai cittadini (in particolare anziani e bambini ) nelle ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi. Il tentativo di spegnere le luci con l' H16 alla guardia medica, prevede la scomparsa del medico del settore e dello stesso pubblico servizio. Il cittadino socialmente più fragile e malato cronico sarà obbligato a rivolgersi al 118 e/o al Pronto Soccorso, andando a creare un insostenibile carico di lavoro per queste strutture, già gravemente e notoriamente in affanno per la vergognosa carenza delle dotazioni organiche in un settore particolarmente sensibile quale quello dell'emergenza-urgenza; strutture che dovrebbero comunque essere dedicate ai casi più gravi e diversi da quelli presi in carico dalla Guardia Medica Notturna. Per motivare e qualificare le ragioni della ferma opposizione a tale taglio, nonchè  per descrivere le proposte alternative e le azioni che si intendono mettere in campo per contrastare il prosieguo di tale iniziativa ministeriale, è stata organizzata conferenza stampa per il giorno di giovedì 9 giugno, alle ore 10:30, presso la Sala Massari del Comune di Bari.

FIRME

SMI PUGLIA

SMI MEDICI IN FORMAZIONE

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

AAROI-EMAC

FASSID

FESMED

SIMEU

CGIL CISL UIL Pensionati

CGIL-MEDICI

CISL-MEDICI

CGIL FP

ANCI Puglia

Confconsumatori Puglia

Adusbef Puglia

Codici Puglia

 

 

 

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INVITO A CONFERENZA STAMPA APERTA AI RISPARMIATORI

IL RISPARMIO DEI PUGLIESI E LE BANCHE: DANNI SUBITI, PERICOLI, VIE PER IL RISARCIMENTO, STRUMENTI PER INVERTIRE LA ROTTA

Mercoledì 8 giugno 2016 ore 10, presso Villa Romanazzi Carducci – Bari - Via Capruzzi n.326

 

Le quattro banche risolte hanno azzerato 130.000 titolari di azioni e obbligazioni subordinate, Veneto Banca con Bancapulia e Popolare Vicenza hanno praticamente azzerato rispettivamente 88.000 e 117.000 azionisti, Popolare Bari ha deprezzato del 21% il valore dell’azione per 69.000 azionisti, Popolare di Puglia e Basilicata ha deprezzato di quasi il 14% il valore dell’azione per 39.000 soci e anche gli azionisti di alcune BCC non riescono a vendere le azioni detenute.

Le Associazioni dei consumatori rifiutano un mercato finanziario in cui i risparmiatori siano solo il parco buoi della finanza. E’ giunto il momento di pensare a nuovi rapporti tra istituti di credito e consumatori. Martedì 8 giugno si illustreranno strumenti tecnici (economici e finanziari), normativi e giudiziali, utili a ridare fiducia ai risparmiatori e salvare tutti i loro risparmi. 

 

INTERVENTI:

Dott. Canio Trione: Presidente Codici Puglia

Avv. Vincenzo Laudadio: Responsabile Adusbef Puglia

Avv. Antonio Pinto: Presidente Confconsumatori Puglia

 

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26/05/2016 BANCA POPOLARE DI BARI, RISPOSTE PER I 69.000 AZIONISTI

BANCA POPOLARE DI BARI: RISPOSTE PER I 69 MILA SOCI

L’assemblea del 24 aprile, come noto, ha approvato il bilancio 2015 con una perdita di 296,7 milioni di euro ed ha fissato un nuovo prezzo per azione, ad € 7,5, in calo del 21% rispetto al prezzo precedente di € 9,53. Tanti soci stanno contattando le nostre 22 sedi pugliesi per chiedere due cose: 1) se la banca è solida; 2) cosa fare per la perdita di valore subìta, nonché per la difficoltà nello smobilizzo delle azioni possedute. Rispondo per punti.

1) Dall’analisi del bilancio, i numeri dicono che la banca è solida. I coefficienti patrimoniali sono ben superiori rispetto ai minimi fissati dalla BCE: il valore del Tier1 si è attestato al 10,14% a fronte di un requisito minimo del 8,5%, e il valore del Total Capital Ratio è del 13,66%, a fronte di un requisito minimo del 10,5%. La perdita è dovuta essenzialmente a 4 voci: oneri non ripetibili quali i contributi straordinari per il salvataggio delle 4 banche in risoluzione per 15,6 milioni di euro (Etruria & C.), i costi per gli esodi incentivati di personale per 49,7 milioni di Euro. Le rettifiche su crediti deteriorati e altre attività finanziarie sono state di € 251,8 milioni di euro (buona parte erano “in pancia” a Tercas), con conseguente aumento del presidio del credito, ossia delle coperture. Inoltre, sono state eseguite rettifiche di valore degli avviamenti: una svalutazione non ripetibile di 271,3 milioni di euro (secondo criteri prudenziali richiesti dalla BCE e di cui € 80 milioni per svalutazione della partecipazione in CaRiOrvieto). Peraltro, la scelta di avvalersi della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze e la conseguente dismissione di 800 milioni di crediti bancari deteriorati, tramite cartolarizzazione, dovrebbe migliorare il bilancio 2016.

2) Il deprezzamento delle azioni è conseguente ad una perdita dolorosa ma fisiologica, a differenza del sostanziale azzeramento del valore delle azioni delle banche venete e delle 4 banche risolte. Mentre per le banche venete le ispezioni di BCE, Consob e Banca d’Italia hanno rilevato e messo nero su bianco tante criticità, sia nei conti che nelle modalità di condotta nel collocamento delle proprie azioni, ad oggi non esistono analoghi documenti su BPB (salvo una sanzione di € 55.000 comminata da Consob, che però parla di “marginalità” della condotta).

Questo significa che un’eventuale azione giudiziale, finalizzata alla restituzione dei soldi investiti, potrebbe seriamente fondarsi solo laddove, in sede di contratto di vendita, la banca abbia violato uno dei vari obblighi posti a suo carico dalla legge, a pena di nullità o di risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente obbligo per la banca di restituzione delle somme investite. A mero titolo di esempio, se la banca ha omesso di far firmare il contratto quadro di negoziazione, amministrazione e deposito titoli; se la banca ha collocato azioni che richiedevano un profilo di rischio medio-alto a soggetti che in realtà non lo avevano; se la banca ha omesso di dichiarare formalmente che la vendita è avvenuta in conflitto di interessi; se l’operazione era inadeguata e la banca non lo ha chiarito o non lo ha motivato; se la banca ha venduto le azioni in concomitanza con l’erogazione di un mutuo o altro affidamento, ecc.. Laddove si verifichi la sussistenza di una di queste situazioni (o altre ancora, sempre previste dalla normativa), allora sarà possibile agire, o giudizialmente, oppure usando il nuovo arbitrato previsto dal Decreto Legislativo n.130 del 2015.

Per chi eventualmente volesse vendere le azioni, dovrà presentare domanda scritta (purtroppo al nuovo prezzo ribassato di euro 7,50), e seguire l’ordine cronologico, perché trattandosi di titoli illiquidi (ossia non quotati sui mercati), potranno essere venduti solo nel momento in cui ci saranno domande di acquisto. La speranza è che in sede di trasformazione in S.p.A., si facciano avanti investitori istituzionali che acquistino pacchetti di rilievo e così consentano la vendita agli azionisti in attesa, come ha già fatto la Compagnia assicurativa Aviva. Nell’ultima asta del 13 maggio scorso, ci sono stati 94 contratti di compravendita, con 83.549 azioni scambiate, al prezzo di euro 7,50 ciascuna. Ovviamente continueremo a studiare e monitorare la vicenda.

avv. Antonio Pinto

Presidente Confconsumatori Puglia

confconsumatoripuglia@yahoo.it

 

 

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