14/09/2016 BANCA CONDANNATA A RISARCIRE SOTTRAZIONE DI FONDI DAL CONTO ON LINE

Il Giudice di pace di Campobasso, con la sentenza 19 maggio 2016 n. 227, pubblicata recentemente, ha affermato che nei casi di cosiddetto “phishing” trova applicazione il codice della Privacy (articolo 15 del Dlgs n. 196/2003), che statuisce: «Chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile». Il cliente aveva stipulato un contratto di internet banking con un istituto bancario, da cui era partito un bonifico estero non autorizzato. il correntista ha subito denunciato l'operazione alla polizia e alla propria banca che però si è rifiutata di restituirgli la somma.
Il Giudice di pace ha osservato che «nell'espletamento dei servizi di pagamento tramite Internet, l'istituto è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell'effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l'accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti». L'articolo 31 del Codice privacy «impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». In applicazione di questi principi, conclude la sentenza, «la Banca avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, al fine di evitare prelievi fraudolenti (c.d. phishing), così come verificatosi in capo all'attore». Infatti, «se avesse monitorato anche prima il collegamento on-line con un sistema di sicurezza, avrebbe potuto evitare la sottrazione fraudolenta delle somme». Di qui la condanna della banca a risarcire il cliente.

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