TELENORBA: CONFCONSUMATORI A DIFESA DEGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA
Potrà essere avviata azione collettiva per cercare di ottenere ogni rimborso, risarcimento e/o altro eventualmente derivati dalla situazione verificatasi a Casamassima (BA) in riferimento all’acqua potabile.
Chiunque volesse prendere parte a tale azione potrà presentarsi presso la ns. sede della Confconsumatori di Casamassima (Via Fiorentini n. 7) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed ilgiovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30, dove si potranno sottoscrivere i documenti necessari e potranno essere forniti i chiarimenti e/o le indicazioni necessari.
L’ informazione e la consulenza sono gratuiti.
Per info contattare le Responsabili di Sede:
Dott.ssa Maria Bovino cell. 3396670479 – Avv. Teresa Angelastri cell. 3400961683
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, Dott. Alessandro Ricciardolo, ha ammesso la costituzione di parte civile di Confconsumatori nei confronti delle persone imputate nel processo penale sulla morte della piccola Nicole Di Pietro. La neonata era deceduta la notte tra l’11 e il 12 febbraio 2015, poco dopo la nascita nella clinica catanese Gibiino, durante il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Ragusa causato dalla mancanza di posti disponibili nell’Unità di terapia intensiva prenatale dell’ospedale di Catania.
Con un’ordinanza emessa in udienza, questa mattina, il Giudice ha osservato che, tra gli scopi perseguiti dall’associazione rientra anche quello della tutela della salute dei cittadini e del funzionamento del servizio sanitario. Il Giudice, altresì, ha osservato che Confconsumatori ha dimostrato di avere un radicamento nazionale, oltre a svolgere attività sia in Sicilia che a Catania, dove sono avvenuti i fatti.
Confconsumatori esprime soddisfazione per l’ulteriore nuova ammissione come parte civile in un processo per malasanità in Sicilia, attraverso la quale si consolida la propria attività a favore dei cittadini in questo importante settore, da ultimo l’impegno nel processo “Civello e altri” a Ragusa.
«La decisione del Tribunale di Catania si pone in continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in particolare con la sentenza del 2013 relativa al caso della Clinica Santa Rita. In quel caso la Suprema Corte, nel legittimare Confconsumatori, aveva sancito che tra le finalità statutarie dell’associazione vi é la tutela della salute delle persone e rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private» hanno dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, e l’avvocato Maria Rita Giardina, che assiste in giudizio l’associazione.
foto (Ansa)
fonte:confconsumatori.it
Com’è noto, a seguito di accertamenti analitici e prelievi di campione di acqua, sono emerse difformità rispetto ai parametri espressi dalle vigenti disposizioni di legge, tali da indurre il Sindaco ad emettere diverse ordinanze di divieto di utilizzo dell’acqua a fini potabili (n. 21 e 22).
Peraltro, secondo quanto divulgato dagli organi di stampa (La Gazzetta del Mezzogiorno.it e altri), molti cittadini di Casamassima, soprattutto bambini, hanno avvertito e continuano ad avvertire forti malesseri.
Da ultimo, è arrivato anche il responso delle analisi effettuate da Arpa Puglia che ha confermato il divieto di potabilità dell’acqua a Casamassima, a causa della contaminazione “di origine ambientale” (Baritoday).
A tal proposito, la Confconsumatori Puglia-Sede comunale di Casamassima, assicura la propria disponibilità per ogni eventuale necessità e/o tutela (per eventuali danni, disagi e/o altro, eventualmente anche ricorrendo ad una class action).
Per info: Dott.ssa Maria Bovino cell. 3396670479 – Avv. Teresa Angelastri cell. 3400961683
il 17/5/2016 presso l’auditorium di monacelle alle ore 19,00 l’associazione confconsumatori casamassima terra’ un incontro per parlare di produzione cerasicola e rete agricola di qualita’
interverranno la dott.ssa Maria Bovino e l’avv. Teresa Angelastri
tutti i produttori e la cittadinanza sono invitati

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 10 maggio, ha sancito che: “Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’imposta regionale sulle attività produttive.” E’ la sentenza n. 9451/2016, grazie alla quale possono smettere di versare l'Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, si avvalgono (anche in modo stabile) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solamente esecutive.
“Tale sentenza” – secondo l’avv. Dario Barnaba legale di Confconsumatori - “esplica i suoi effetti a favore del contribuente, anche sulle cause tributarie attualmente in corso, ed è una buona notizia per molti studi professionali che rientrano esattamente nel quadro tracciato dalla Corte e potrebbero richiedere il rimborso di quanto ingiustamente versato.”
confconsumatoripuglia@yahoo.it
Come annunciato, nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro e da luglio 2016 verrà addebitato nella fattura di fornitura di energia elettrica.
Dunque addio bollettino: in ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute; l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate (da gennaio a ottobre). Restano, però, da chiarire diverse questioni “operative” che verranno precisate dal decreto attuativo in fase di ultimazione.
Intanto, queste gli aspetti essenziali:
Chi deve pagare il canone
Il pagamento del canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dal loro utilizzo.
Dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica.
Presentazione delle autocertificazioni
Con il Provvedimento del 24 marzo 2016 (Pubblicato il 24/03/2016) l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un modello e delleistruzioni per la compilazione delle autocertificazioni necessarie a dichiarare il non possesso del televisore o l’addebito del canone a un altro membro del nucleo famigliare. Chi compila e invia il modulo si assume la responsabilità, anche penale, delle proprie affermazioni in caso di mendacio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.
Non sono state ancora chiarite altri aspetti importanti, come ad esempio l’invio della richiesta di esenzione per gli aventi diritto [si veda Esenzioni e Sanzioni].
Entro quale termine si possono presentare le autocertificazioni
Per il 2016 c’è tempo fino al 16 maggio.
Dal 2017 scadrà a gennaio: la dichiarazione di non possesso della tv dovrà essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.
Come si possono inviare le autocertificazioni
In via telematica (disponibile dal 4 aprile) la dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
• Direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
• Avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
Se non è possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita (allegando copia di un documento d’identità valido) a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
La bolletta
Da luglio 2016 verrà addebitato il canone nella fattura di fornitura di energia elettrica, con una dicitura ben distinta. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute; l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate (da gennaio a ottobre). La prima rata dovrebbe essere di circa 60 euro.
Le esenzioni
Chi non ha un apparecchio tv, come detto, è esonerato dal pagamento ma ci sono altri casi in cui è possibile non pagare.
Chi è esente dal pagamento del canone pur possedendo una tv?
Possono non pagare il canone gli ultra 75enni che hanno un reddito con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. L’esenzione non avviene in via automatica ma occorre comunicare la richiesta all’Agenzia delle Entrate compilando entro il 30 aprile il Modello esenzionedisponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per coloro che intendono, invece, beneficiare per la prima volta dell’esenzione a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per ulteriori approfondimenti, si possono visitare i seguenti siti:
- canone.rai.it, oppure il numero verde 800.93.83.62 (lun – sab dalle 9 alle 21);
- prontolarai.it per fissare un appuntamento telefonico;
- agenziaentrate.gov.it.
Sul sito www.confconsumatori.it sono disponibili ulteriori informazioni.
È possibile contattare l’Associazione per chiarimenti al n. 324-9913773 o recarsi, previo appuntamento, presso la sede di Andria alla via G. Poli 126.
Confconsumatori, con i responsabili della sede di Casamassima Teresa Angelastri e Maria Bovino, interviene sulla problematica inerente la difficoltà e/o impossibilità di conferimento di ciliegie da parte dei produttori del Sud Est Barese (zona nella quale, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, è partita in anticipo la raccolta delle ciliegie). Com’è noto, infatti, il D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 teso a contrastare potenziali fenomeni di illegalità nel lavoro agricolo, come il capolarato ed il lavoro nero, ha imposto ai produttori l’iscrizione alla “Rete di lavoro agricolo di qualità”.
La domanda di adesione può essere presentata direttamente dal portale dell’Inps al quale si accede con codice fiscale e Pin.
Senonchè, oltre al fatto che molti produttori non sono riusciti a presentare domanda per l’iscrizione a Rete agricola di qualità, come denunciato dalle relative associazioni di categoria, vi sono ritardi da parte dell’Ente di previdenza nel rilascio degli attestati, nonostante dal 1° settembre del 2015 sia attiva la “Rete di lavoro agricolo di qualità”.
Pertanto, come pure evidenziato dai mezzi di informazione, il settore dell’ortofrutta (in queste settimane partiranno, ad esempio, anche le campagne per le patate, le albicocche, le pesche, le angurie e l’uva da tavola) si trova nella paradossale condizione di non riuscire a soddisfare la domanda di prodotto della grande distribuzione organizzata italiana ed estera, pur in presenza in campo di prodotti, come in questi giorni le ciliegie, di qualità e quantità adeguate, per il solo fatto di non aver risposto con le modalità richieste alle istanze.
Orbene, secondo Teresa Angelastri e Maria Bovino, responsabili della sede Confconsumatori di Casamassima: “appare evidente il grave pregiudizio derivante ai consumatori da tale situazione laddove si consideri che la stessa determinerà la mancata collocazione sul mercato dei prodotti pugliesi e la conseguente impossibilità di poter acquistare gli stessi e, per contro, il più facile accesso di prodotti esteri (anche di paesi extracomunitari) che talora nulla possono garantire in termini proprio di eticità e/o qualità. In conclusione, come correttamente evidenziato e richiesto dalle associazioni di categoria, ferma restando la condivisa ratio dell’intervento legislativo, occorrerebbe quantomeno una proroga dell’applicazione della predetta norma e/o una alternativa soluzione al problema (presentazione della sola richiesta della certificazione, in attesa del ricevimento della stessa).”
BRINDISI – Ancora una condanna per la Asl di Brindisi a rimborsare le spese sostenute dai pazienti malati di cancro che seguono la terapia Di Bella: il Tribunale di Brindisi ha ordinato il pagamento di 364 euro, chiesto da una brindisina a cui è stato somministrato il multitrattamento.
Il ricorso ha trovato fondamento nella pronuncia del giudice del lavoro che già in passato si era espresso in tal senso, determinando un orientamento anche in considerazione di una recente pronuncia della Corte costituzionale.
L’ultima ordinanza è del 12 aprile scorso ed è arrivata in accoglimento dell’istanza presentata dal legale che assiste una donna è stata prescritta la terapia del professore Luigi Di Bella, oggi portata avanti dal figlio Giuseppe che sta seguendo le orme del padre.
La Asl ha erogato la somatostatina-ocreotide, mentre gli altri farmaci inseriti nel piano terapeutico che non possono essere forniti direttamente oppure preparati sono stati acquistati dalla donna: al giudice ha presentato copia delle fatture per documentare la spesa, emesse da due farmacie, una del Brindisino e l’altra di Bologna, ricordando che si tratta di medicinali ricompresi nell’allegato delle Disposizioni urgenti per l’erogazione gratuita di farmaci antitumorali in corso di sperimentazione clinica in attuazione della sentenza della corte Costituzionale.
La Asl di Brindisi ha preso atto dell’ordinanza e con delibera adottata il 29 aprile scorso è stato autorizzato il pagamento della somma in favore dell’assistita.
fonte: brindisireport.it
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