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01/05/2016 SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN BLOG: QUANDO È POSSIBILE?

Con la sentenza n. 12536 del 24 marzo 2016 la V sez. penale della Corte di Cassazione si aggiunge un nuovo tassello nel grande mosaico dei provvedimenti giurisdizionali che intervengono a regolare il fenomeno Internet in mancanza di precise disposizioni di carattere normativo. 
Nel caso di specie, il ricorrente, imputato del reato di cui all’art. 595 co. 1 e 3 c.p.. commesso ai danni di un terzo per aver pubblicato sul suo blog scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio, contesta un’ordinanza del Tribunale di Parma di rigetto della richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro emesso dallo stesso Tribunale avente ad oggetto l’inteso sito internet.
La pronuncia della Corte si segnala in quanto ribadisce importanti principi di carattere sostanziale già affermati dalle Sezioni Unite. Innanzitutto viene sancito che <<in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la sola testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Mentre, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Sez. Un. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015)>>.
Difatti il concetto di stampa definisce il prodotto editoriale sulla base di un requisito ontologico (struttura) e di unrequisito teleologico (scopi della pubblicazione). La struttura è costituita dalla “testata“, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. In questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, <<la previsione dell’obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili>>.
<<Nel caso di specie>>, sostiene la Suprema Corte, <<l’ordinanza impugnata ha rilevato che il sito non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni. Si tratta, invece, di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento a un direttore responsabile, le pubblicazione si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni), svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a commento. A nulla vale il riferimento da parte del ricorrente al riconoscimento sostanziale dell’attività informativa e giornalistica ed alle diverse sezioni e tipologie di contenuti del sito web, nonché, con il motivo aggiunto, all’iscrizione dello stesso ricorrente all’ordine dei giornalisti: i rilievi, difatti, non inficiano le conclusioni del giudice del riesame in ordine alla carenza, nel sito in questione, dei requisiti, così come precedentemente delineati necessari a definire una testata giornalistica telematica>>.
Con il provvedimento in esame la Suprema Corte coglie l’occasione, anche, per ribadire un altro importanteprincipio in tema di sequestro preventivo di siti web.
Difatti, come già affermato dalle Sezioni Unite, in tema di sequestro preventivo, <<l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo anche di un intero sito web>> (Cfr. SS. UU. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015).
Del resto, nel caso in questione, l’ordinanza impugnata ha dato conto dell’ impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari sulla base della valutazione della complessiva vicenda e, segnatamente, dell’inadeguatezza di cui hanno dato prova i precedenti sequestri parziali del sito in questione.

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27/04/2016 MUTUI A TASSO VARIABILE: RIMBORSI IN VISTA

Dai primi mesi del 2015, si è registrata una sensibile diminuzione dei principali tassi del mercato interbancario, tra i quali l’Euribor. Di conseguenza, chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile avrebbe dovuto pagare di meno. Circostanza che, purtroppo, in alcuni casi, non si è verificata, tanto è vero che al riguardo è intervenuta, di recente, la Banca d’Italia, la quale ha rilevato che “sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali”.

In buona sostanza, alcune banche applicando il valore zero al parametro di indicizzazione hanno trasformato di fatto i mutui in prodotti con un tasso minimo pari allo spread.

A renderlo noto è il coordinamento istituito tra l’Associazione Nazionale dalla Parte del Consumatoree la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi, il quale evidenzia che, alla luce di quanto stabilito dalla Banca d’Italia, gli istituti di credito non solo dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” non pubblicizzate e non incluse nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale,  ma, qualora ciò sia avvenuto, dovranno restituire ai clienti quanto pagato in più per la mancata applicazione dei parametri negativi.

Siamo alle solite – afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – Sulla base di quanto rilevato dalla Banca d’Italia, ancora una volta assistiamo alla violazione da parte di alcune banche delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e del principio di correttezza nei rapporti con la clientela. A farne le spese di tale comportamento sono sempre i consumatori, i quali, fortunatamente, hanno, in questo caso, la possibilità di chiedere la restituzione del maltolto”.

Il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore invita, quindi, i sottoscrittori di mutuo a tasso variabile a verificare la propria posizione e, qualora ne ricorrano gli estremi, chiedere all’Istituto di credito la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il consumatore – continua l’avv. Graziuso – deve innanzitutto verificare il parametro, quale, ad esempio, l’Euribor, di indicizzazione e la presenza nel contratto di un tasso minimo sotto il quale il tasso di interesse non può andare. Qualora non sia indicato il “tasso minimo” e quest’ultimo sia stato nei fatti applicato dall’Istituto di credito, l’utente può chiedere la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto”.

fonte: confconsumatori.it

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26/04/2016 NO ALLA CHIUSURA DELLA GUARDIA MEDICA NOTTURNA

La Federazione Confconsumatori-Associazione Consumatori Piemonte esprime pieno sostegno alla petizione diretta al Ministro della Salute per chiedere che venga respinta l’ipotesi di articolare l’assistenza medica territoriale dalle ore 8 a mezzanotte, lasciando quindi quale unica presenza notturna quella del servizio 118.

La Federazione è, infatti, da sempre convinta che la politica dei tagli non possa e non debba essere presa in considerazione quando si ha a fare con il diritto all’assistenza dei cittadini. Questo perché i servizi rivolti alle persone con problemi di salute, andrebbero rafforzati, migliorati, integrati e semplificati e mai e poi mai tagliati!

In questo caso, invece, come ribadito nel testo della petizione che la Federazione ha deciso di sostenere e condividere: «I medici 118 si troverebbero a svolgere, in contemporanea, due tipologie di servizio completamente diverse: i “codici rossi” di emergenza e le visite e prescrizioni per patologie minori.Questa situazione provocherà disfunzioni nell’assistenza medica molto gravi, con gli operatori stretti tra l’obbligo di intervento immediato in emergenza ed il pericolo di commettere omissione di soccorso se costretti ad interventi molto differiti nel tempo, sia nelle zone a notevole estensione territoriale, sia nei centri urbani ad alta intensità abitativa».

Laura Ferraioli, responsabile della sede veneziana della Federazione chiede: «Che senso ha allungare l’attività di assistenza medica sino alla mezzanotte quando si va ad eliminare il servizio della guardia medica nelle ore successive? Le malattie non seguono un tabella oraria. Al contrario, a notte fonda ci si sente sempre più vulnerabili. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere questa petizione che potrà essere firmata e sottoscritta sia on line (www.change.org/p/ministro-della-salute-si-alla-guardia-medica-no-all-h16) sia presso lesedi della nostra associazione».

 

fonte: confconsumatori.it

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20/04/2016 PRIVACY E RECUPERO CREDITI: UN NUOVO VADEMECUM

Fino a che punto può spingersi una società di recupero crediti? Ora esiste una la linea di demarcazione tra un comportamento lecito e un’azione che lede la dignità del cittadino: a fissarla è il Garante della Privacy che ha da poco emanato un provvedimento generale rivolto a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (sia le società specializzate sia quanti, tra finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, svolgono tale attività direttamente).

I COMPORTAMENTI INTOLLERABILI – Il provvedimento dell’Autorità si è reso necessario a fronte delle denunce da parte dei cittadini che segnalavano: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero credit

IL VADEMECUM – Per chiarire ai cittadini cosa è lecito e cosa, invece, è scorretto il Garante ha per la protezione dei dati personali ha diffuso un breve Vademecum. Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore. Il Vademecum “Privacy e recupero crediti” è suddiviso in otto sezioni: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati posso trattare?, l’informativa; la conservazione dei dati; l’esercizio dei diritti; documenti di riferimento.

Il vademecum riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell’Autorità sull’argomento.

 

fonte: confconsumatori.it

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19/04/2016 “FONDO IMMOBILIARE DINAMICO”: CONFCONSUMATORI CHIEDE LO STOP DELLE COMMISSIONI

 Da anni Confconsumatori ha puntato il faro sui fondi immobiliari chiusi, in particolare dopo il Fondo Olinda, per il quale l’associazione ha interessato le Autorità, a seguito delle perdite subite dagli investitori. Oggi si apre un nuovo capitolo: alcuni quotisti del fondo chiuso immobiliare “Immobiliare Dinamico”, gestito da BNP Paribas, hanno scritto alla SGR tramite Confconsumatoriper ridiscutere il sistema di calcolo delle commissioni della Società, l’unica che finora ha davvero guadagnato (profumatamente) nell’intera vita del fondo.

Dalla Relazione di gestione 2015, emergono i seguenti dati: una perdita nel 2015 per euro 24.453.089; il risultato complessivo della gestione dei beni immobili, (nella intera vita del fondo) è pari ad euro 24.038.511,tuttavia, gli oneri di gestione complessivi sostenuti dalla Società ammontano ad euro 62.553.677, che incidono sulle spalle dei piccoli risparmiatori. A fronte di una raccolta di quote per euro 463.705.652, durante la vita del Fondo, il valore complessivo netto al 31.12.15 è di 276.676.688. Pertanto, il valore totale prodotto dalla gestione è sostanzialmente negativo per ben euro 77.609.782 (somma derivante da euro 187.028.964 – valore totale dichiarato – detratti però i rimborsi e i proventi complessivi per euro 109.419.182, già distribuiti in questi anni ai risparmiatori).

«Il rendimento del fondo Immobiliare Dinamico è gravemente negativo. Ciò è particolarmente grave per un Fondo Immobiliare, ossia un investimento considerato tradizionalmente sicuro per chi compra» spiega Mara Colla, Presidente di Confconsumatori. «Nonostante questo la SGR continua a incassare commissioni elevate, troppo per l’operatività sul mercato. Altre Società hanno almeno diminuito le proprie commissioni».

Per l’avv. Antonio Pinto, uno dei legali di Confconsumatori che stanno seguendo alcuni quotisti del fondo: «È evidente lo squilibrio finanziario generato dalla remunerazione della SGR che si è andato incrementando nel tempo, a prescindere dal rendimento. Per questo, in rappresentanza di un gruppo di quotisti di Immobiliare Dinamico, Confconsumatori ha chiesto formalmente la riduzione da quest’anno della commissione della SGR, con relativa modifica del Regolamento. Dobbiamo ricordare che Consob nel 2012 ha già formalmente sanzionato BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR, per violazioni in tema di diligenza e correttezza, nonché di svolgimento del processo decisionale di investimento inerente i fondi chiusi immobiliari destinati alla clientela retail e in tema di conflitto di interesse relativo ai fondi destinati al pubblico retail».

 

fonte: confconsumatori.it

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16/04/2016 BONUS ELETTRICO E GAS, CHI NE HA DIRITTO? LO SPIEGANO LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

L’utilizzo del Bonus elettrico e gasè stato oggetto di un incontro organizzato il 13 aprile scorsonella Sala degli Specchi dalleassociazioni dei consumatori Confconsumatori, Assoconsum e Polidream Assoutenti, in collaborazione con la Consulta del Volontariato. L’evento è stato rivolto agli operatori locali delle istituzioni, di enti e organizzazioni senza fini di lucro, che operano con finalità socio-assistenziali e che svolgono servizi di tutela e assistenza.  

L’incontro, sintetico e interattivo, ha toccato gli argomenti più interessanti, chiarendo innanzitutto chi sono i soggetti che hanno diritto a richiedere il Bonus elettrico e gas e lasciando ampio spazio alle domande dei presenti sula loro attività come utenti od operatori. L’obiettivo è stato quello di diffondere la conoscenza di questo strumento attraverso una esaustiva informazione, affinché gli aventi diritto possano sfruttare al meglio questa opportunità. 
Il Bonus –è stato ricordato- è uno strumento reale, reso operativo dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas e il sistema idrico (AEEGSI) in collaborazione con i Comuni. Garantisce alle famiglie numerose (più di 3 componenti con ISEE non superiore a 20.000€) e alle famiglie in difficoltà economiche (ISEE non superiore a 7.500€) la possibilità di ottenere un risparmio (Bonus appunto) sulle bollette di luce e gas. Inoltre, possono accedere al bonus elettrico anche famiglie con casi di disagio fisico (ossia utilizzo di apparecchi elettromedicali salvavita). 
L’iniziativa è rientrata progetto nazionale ed è stata ideata dalle associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero per lo Sviluppo Economico e finanziato dall’AEEGSI, prevedendo circa 75 incontri di informazione di questo genere su tutto il territorio nazionale.
 

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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONFCONSUMATORI FEDERAZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA

In allegato, la convocazione per l’Assemblea Regionale.
Ricordo a tutte le Federazioni provinciali che, oltre agli adempimenti statutari (verbale assemblea, relazione attività 2015, bilancio 2015 e iscritti) dovranno entro l’Assemblea regionale, provvedere a terminare l’inserimento degli iscritti nel database, secondo la comunicazione della Presidente nazionale.

Stante la necessità di fornire un numero preciso di partecipanti al gestore del locale "Terranima", per un piccolo rinfresco, siete pregati di fornire, a questo indirizzo e-mail, la Vostra risposta esplicita ( SI oppure NO ) in merito alla partecipazione all' Assemblea suddetta.

Grazie e buon lavoro.

Scarica qui il modulo

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LA CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA PROVINCIALE DI BARI DELLA CONFCONSUMATORI-PUGLIA

in allegato, la convocazione dell' Assemblea Provinciale di Bari della Confconsumatori-Puglia.

A presto rivederci.

Scarica qui il modulo

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10/04/2016 ETRURIA: CONTINUANO LE COSTITUZIONI PARTE CIVILE

 Con gli atti oggi depositati la Confconsumatori ha provveduto così a chiedere la costituzione di parte civile per complessivi 130 investitori della Banca Etruria.

Di questi 130, ben 120 abitano in Toscana.

Sempre su 130 danneggiati ben 115 hanno acquistato i titoli direttamente nelle filiali della Banca Etruria, essendo clienti pluriennali ed affezionati.

Si tratta di titolari di obbligazionisti subordinati e azionisti che chiedono, complessivamente, un ristoro di circa 3,5 milioni di euro;  la maggior parte di questi ovviamente in obbligazioni subordinate azzerate dallo stato di insolvenza della Banca.

Quasi tutti i danneggiati (almeno 100 su 130) hanno acquistato i loro titoli, sia subordinate che azioni (visto l’aumento di capitale sociale contestato dalla Procura della Repubblica nel capo di imputazione) nel corso dell’anno 2013 confidando che la Banca, con quelle emissioni, avrebbe sanato la propria posizione patrimoniale.

Confconsumatori non esclude nel corso del procedimento penale, se i propri associati saranno ammessi, di coinvolgere (chiedendone la chiamata) la vecchia Banca in liquidazione coatta amministrativa che deve risarcire, eventualmente, i danni causati dalla condotta dei propri vertici in capo agli azionisti ed ai titolari di strumenti patrimoniali.

Ovviamente Confconsumatori prosegue con le proprie azioni anche giudiziarie tanto da promuovere prossimamente altra importante causa civile, con numerosi investitori frodati, dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio che, quale acquirente dell’azienda bancaria, deve rispondere per gli errori e le inadempienza commesse nella vendita (intermediazione finanziaria) dei propri titoli, nonché della condotta dei propri dipendenti che hanno raccomandato gli investimenti, così da risarcire i danni arrecati agli obbligazionisti subordinati.

Si invitano gli interessati a prendere contatti con le sedi territoriali dell’associazione o con la sede nazionale compilando il modulo in calce.

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