Fino a che punto può spingersi una società di recupero crediti? Ora esiste una la linea di demarcazione tra un comportamento lecito e un’azione che lede la dignità del cittadino: a fissarla è il Garante della Privacy che ha da poco emanato un provvedimento generale rivolto a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (sia le società specializzate sia quanti, tra finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, svolgono tale attività direttamente).
I COMPORTAMENTI INTOLLERABILI – Il provvedimento dell’Autorità si è reso necessario a fronte delle denunce da parte dei cittadini che segnalavano: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero credit
IL VADEMECUM – Per chiarire ai cittadini cosa è lecito e cosa, invece, è scorretto il Garante ha per la protezione dei dati personali ha diffuso un breve Vademecum. Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore. Il Vademecum “Privacy e recupero crediti” è suddiviso in otto sezioni: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati posso trattare?, l’informativa; la conservazione dei dati; l’esercizio dei diritti; documenti di riferimento.
Il vademecum riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell’Autorità sull’argomento.
fonte: confconsumatori.it
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