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10/5/2018 CONFCONSUMATORI ORGANIZZA CONVEGNO A CIBUS: "NUOVI CIBI E NUOVI CONSUMATORI"

Il convegno nasce dalla volontà di stimolare la riflessione sui consumatori di domani e sul tema della sostenibilità, attraverso il contributo di figure di spicco del mondo scientifico e istituzionale. L’Italia, sconta, almeno in parte, un ritardo sul fronte dell’innovazione e, in particolare, pochi sono culturalmente preparati ad affrontare l’idea di nuovi cibi (sia nel comparto food sia nel feed). Si approfondirà, allora, il tema dei novel food, per rispondere alle curiosità (e perplessità) dei cittadini e per stimolare il dibattito sull’evoluzione del consumatore e sulla crescente domanda di alimenti sostenibili, funzionali, sani e di qualità (a prezzi accessibili). Confconsumatori è convinta che la tutela delle eccellenze italiane, pur fondamentale e certamente prioritaria, passi anche attraverso la ricerca di nuovi cibi proteici, peraltro già pienamente integrati all’alimentazione tradizionale in molti Paesi. E ciò principalmente al fine di assicurare sufficienza di cibo, sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente, valori – tutti – condivisi universalmente.

https://www.facebook.com/events/125569484974227/

 

 

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30/04/2017 VINOWAY WINE SELECTION 2018


Confconsumatori il 4 maggio sarà a Salice Salentino per partecipare al convegno "Vino Italiano: valutazioni del mercato interno ed estero – Mercato del Vino in Italia: confronto tra vino “convenzionale” e “artigianale”". Evento organizzato da Vinoway, rivista leader del settore. L'attenzione alle regole di tutela del consumatore, dal campo all'etichetta e passando per il prezzo, è utile ai produttori che vogliono aumentare i volumi di vendita.

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23/04/2017 L'ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA SU AGOS, FINDOMESTIC E CARDIF PER SOSPETTE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE.

L’Antitrust torna a occuparsi di polizze, anche a seguito di esposti giunti da vari cittadini assistiti dalle Associazioni dei consumatori, fra cui la nostra. Il sospetto del garante della concorrenza, questa volta, è che sia avvenuta una concessione di prestiti personali, subordinati all’accensione di polizze assicurative non collegate al finanziamento. Per queste presunte pratiche commerciali scorrette l’Antitrust ha aperto pochi giorni fa un’istruttoria su Findomestic Banca, Agos Ducato (Credit Agricole) e due compagnie assicurative del gruppo Cardif (Bnp Paribas) effettuando perquisizioni presso le tre società con il del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. 
La prima istruttoria riguarda Agos Ducato e la compagnia Cardif Assurance Vie (ramo Vita); la seconda Findomestic Banca e la compagnia Cardif Assurances Risques Divers (ramo danni). Secondo l'ipotesi dell'AGCM si sarebbe realizzata una «pratica legante» tra i prodotti bancari e assicurativi, in violazione del Codice del Consumo.
Dal canto loro, Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers avrebbero posto in essere condotte contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore.

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29/03/2017 MINISTERO DELLA SALUTE CONDANNATO A RISARCIRE I PARENTI DI UNA VITTIMA PER TRASFUSIONE DI SANGUE INFETTO: SENTENZA ESEMPLARE DEL TRIBUNALE DI BARI, OTTENUTA DAL PRESIDENTE DI CONFCONSUMATORI PUGLIA.

Una trasfusione di sangue infetto provocò la morte di un paziente, il ministero della Salute è stato condannato dal Tribunale di Bari a pagare oltre 918mila euro agli eredi. La vittima è morta nel 2007 dopo aver contratto l’Hiv per colpa di una trasfusione di sangue infetto avvenuta nel Policlinico barese.

 

La sentenza è la numero 5203 posta in esecuzione ieri dal giudice Oronzo Putignano che ha accolto la richiesta risarcitoria formulata dai parenti di un paziente che aveva contratto il virus HIV- HCV a seguito di trasfusioni. L’uomo, a 42 anni, è deceduto nel 2007: per via di una patologia con la quale combatteva sin da tenera età, dal 1976 al 1993 è stato sottoposto a diverse trasfusioni. Nel 1991 ha scoperto di essersi ammalato di Aids, l’infezione da Hiv – come stabilito da una commissione interna – fu causata proprio da una sacca di sangue infetto. Il Tribunale ha condannato il ministero della Salute al pagamento del risarcimento danni, sia iure proprio che iure hereditatis, in favore dei congiunti, difesi dall’avvocato Antonio Pinto, per un totale complessivo di euro 918.100 oltre interessi legali. E’ stato riconosciuto, infatti, il nesso di causalità diretta fra la condotta colposa ed omissiva del ministero, per mancata vigilanza, e la morte del paziente.

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22/03/2018 LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE CONSEGUENZE PER GLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

La Corte Costituzionale ha deciso sulle questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari, introdotta con il DL n. 3 del 2015. Le questioni di incostituzionalità sono state ritenute infondate. Secondo la Corte quindi: 1) è costituzionale la normativa che prevede l’obbligo per le banche popolari di trasformarsi in società per azioni; 2) la normativa impugnata - che prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà dei soci stessi. Le motivazioni della sentenza saranno rese note fra qualche settimana.

 

Questa sentenza fa prevalere le ragioni di stabilità finanziaria, sul diritto dei singoli (tantissimi) risparmiatori piccoli azionisti, scaricando così sugli stessi i costi della stabilità finanziaria delle banche. Tale sentenza aggrava l’asimmetria di forza contrattuale fra i risparmiatori e la finanza, e quindi rischia di aumentare la disaffezione del risparmiatore verso la collocazione azionaria ed obbligazionaria. Disaffezione che è esattamente l’inverso di quanto servirebbe per il rilancio dei consumi e dello sviluppo diffuso.

 

La sentenza implica che ora la BPB dovrà trasformarsi in S.p.A.. Inoltre, la banca, in caso di recesso degli azionisti, potrà limitare il diritto al rimborso del valore dell’azione al socio receduto, come previsto dalla normativa oggi dichiarata legittima. Ora occorrerà attendere che il Consiglio di Stato fissi i termini per dare seguito alla trasformazione in S.p.A., subito dopo dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per deliberare sulla predetta trasformazione e solo dopo inizierà a decorrere il termine per esercitare eventualmente il diritto di recesso, per chi lo voglia.

 

Il Comitato vigilerà con tutti gli strumenti che la legge consente, affinchè “la limitazione del diritto al rimborso”, pur ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, non si trasformi comunque in una sua eventuale soppressione di fatto. Attenderemo la motivazione della sentenza, nella speranza di poter trovare al suo interno almeno un qualche riconoscimento, che la limitazione del diritto al rimborso non debba diventare una sorta di “esproprio senza indennizzo”. Altrimenti ci riserviamo sin da ora di promuovere un’azione collettiva degli azionisti dinanzi alla Corte di Giustizia europea o altre Autorità.

 

Il contenuto di questa sentenza conferma che l’azione del Comitato dovrà continuare anche a seguire le due strade sino ad oggi perseguite: 1) svolgere iniziative di tutela collettiva, cercando di ottenere risultati utili per i soci, come ad es. il Fondo di solidarietà, maggiore e migliore accesso al credito per i soci, la trasparenza del mercato di negoziazione delle azioni. 2) Svolgere azioni giudiziali finalizzate a chiedere l’accertamento della sussistenza di eventuali violazioni – da parte della banca – della normativa in materia di prestazione dei servizi d’investimento. Ad oggi sono stati tutti accolti i primi ricorsi in favore di 5 azionisti, presentati all’Arbitro per le Controversie Finanziarie in Consob dai legali del Comitato. L’ACF ha infatti condannato la Banca Popolare di Bari a risarcire gli azionisti del danno subito, calcolato nella differenza fra la somma che gli azionisti avevano pagato per comprare le azioni, ed il valore presumibile di smobilizzo dell’azione (oltre interessi e rivalutazione monetaria).

E’ evidente che il numero crescente di associati è un punto di forza di questo Comitato, che consente di rafforzare il peso specifico dei piccoli azionisti nella interlocuzione con le istituzioni, con cui ci dovremo confrontare nei prossimi mesi.

IL COMITATO PER LA TUTELA DEGLI AZIONISTI DELLA BPB

Adiconsum, Adusbef, Assoconsum, Codacons, Codici, Confconsumatori, U.N.C.

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BANCA POPOLARE DI BARI: 4 RICORSI ACCOLTI DALL’ACF

Tutti accolti i primi quattro ricorsi presentati dai legali di Confconsumatori e del Comitato degli azionisti: la banca dovrà risarcire i risparmiatori

Bari, 9 marzo 2018 – Sono stati tutti accolti i primi quattro ricorsi presentati all’Arbitro per le Controversie Finanziarie in Consob dai legali di Confconsumatori e del Comitato degli azionisti della Banca Popolare di Bari, avvocati Antonio Pinto ed Antonio Amendola. L’Acf ha dichiarato che nelle vicende prospettate vi erano state plurime violazioni – da parte della banca – della normativa in materia di prestazione dei servizi d’investimento.

Fra i vari punti delle motivazioni, appare importante l’affermazione (contenuta nella Decisione n.300 del 28.02.18), secondo cui la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione dei documenti, non si traduce in via automatica nell’adempimento da parte della banca degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Consob 2007.

Secondo l’Arbitro: “Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l’interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale)”.

Il Collegio arbitrale ha quindi condannato la Banca Popolare di Bari a risarcire gli azionisti del danno subito. Il danno è stato calcolato nella differenza fra la somma che gli azionisti avevano pagato per comprare le azioni (rivalutata dall’epoca dell’investimento ad oggi), ed il valore presumibile di smobilizzo dell’azione sul mercato secondario Hi-MTF (oggi, ad esempio, lo scambio dell’azione è ad euro 5,70). Il tutto oltre interessi legali.

La presidente di Confconsumatori, Mara Colla, ha ricordato come “Il lavoro congiunto svolto da sette associazioni del territorio, fra le quali vi è anche Confconsumatori, che si sono riunite in un Comitato unico per la tutela degli azionisti della banca, rappresenta un buon esempio di prassi efficace per tutelare al meglio le ragioni dei risparmiatori”.

Il prossimo passaggio atteso dai circa 70mila azionisti è quello della decisione della Corte Costituzionale, che dopo l’udienza del 20 marzo prossimo, dovrà decidere se la banca è obbligata o meno a trasformarsi in S.p.A. e, nell’ipotesi affermativa, se sussista il diritto degli azionisti a recedere dalla compagine societaria, chiedendo il rimborso del valore dei titoli azionari posseduti.

fonte:www.confconsumatori.it

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01/02/2018 MPS: I RISPARMIATORI NON CONOSCEVANO LA REALE SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA BANCA

Parma, 1 febbraio 2018 – La conversione delle obbligazioni subordinate MPS in azioni ha causato perdite ingenti, comprese tra il 50 e l’80%, ai piccoli risparmiatori, alcuni dei quali avevano acquistato senza conoscere i rischi e la complessità del prodotto finanziario, spesso collocato con modalità scorrette. Confconsumatori, a seguito di diverse segnalazioni, ha avviato una battaglia per assistere i cittadini danneggiati e recuperare i loro risparmi andati in fumo.

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 luglio 2017 le obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena sono stati convertiti in azione di nuova emissione con rapporti di cambio prefissato. L’unico Bond che può dirsi praticamente salvato dallo Stato è quello con scadenza 2018 (emesso per finanziare l’acquisto di Antonveneta) che sarà rimborsato dallo Stato esclusivamente in favore dei risparmiatori non professionali con una perdita approssimativa di circa l’80% sul valore nominale di rimborso.

In realtà si dimentica che vi sono altre subordinate emesse dalla Banca MPS, negli anni successivi al 2008, destinate ad investitori istituzionali e che dopo la loro emissione sono stati girati alla clientela retail, quindi anche ai piccoli risparmiatori ignari del rischio ed inconsapevoli della complessità del titoli. Ad oggi questi titoli, con il cambio prefissato in azioni e il titolo della Banca in picchiata, fanno registrare per i risparmiatori una perdita di oltre il 50%.

Presso diversi sportelli sul territorio nazionale, in particolare in Toscana, Confconsumatori ha già ricevuto segnalazioni di famiglie e pensionati che hanno visto andare in fumo i loro risparmi.

In questa situazione Confconsumatori ha deciso di assistere i propri associati in procedure di mediazioni nei confronti della Banca che, nel vendere i propri titoli privi tra l’altro dei prospetti informativi, sembra aver violato diverse norme di prudenza ai sensi del Testo Unico di intermediazione finanziaria. Nel caso in cui Banca MPS rimanga ancora “sorda” alle legittime aspettative dei risparmiatori la Confconsumatori non esclude di suggerire l’avvio di cause civili cumulative.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi territoriali della confconsumatori, risultanti sul sito www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/, ovvero inviare una mail all’indirizzo mps@confconsumatori.it.

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03.01.2018 ANTONIO PINTO SULLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, INTERVENTO IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI NEL SETTORE DEL COMMERCIO.

IL RITO DEI SALDI AI TEMPI DI INTERNET: CAMBIARE PER AIUTARE SIA I CLIENTI E SIA I COMMERCIANTI

Si sta ormai affermando negli Stati Uniti il guideshop, ossia un negozio fisico come gli altri, con i commessi, i camerini, vestiti o scarpe da provare, che però non ha…la cassa. E’ un negozio che consente al cliente di valutare e provare il prodotto dal vivo, ma poiché non ha magazzino e scorte, l’acquisto avviene solo online. In tal modo il commerciante risparmia su due voci di costo: magazzino e resi, mentre il consumatore ha prezzi migliori. E’ l’ennesima riprova che il commercio è uno dei settori dove l’impatto del digitale sta cambiando tutto.

Netcomm, il consorzio del commercio elettronico in Italia, ha pubblicato uno studio secondo cui al 31.12.2016, ben 31 milioni di italiani di età superiore ai 16 anni accedono regolarmente alla rete e di questi 29,6 milioni di italiani hanno comprato almeno una volta su internet, mentre il 51,6%, ossia 15,9 milioni di italiani sono clienti abituali dei siti e-commerce.

Eppure in Italia continuiamo a mantenere una legislazione sui saldi che andava bene nella scorsa era, non certo in quella digitale attuale, dove l’e-commerce non è tenuto a rispettare nessun vincolo su saldi e promozioni (per non parlare purtroppo degli orari) e sotto questo profilo è quindi molto, direi anche troppo, avvantaggiato rispetto al singolo commerciante.

E’ esperienza comune a tutti noi che i commercianti stessi, per non perdere clientela, sono costretti a inventarsi strumenti per liberalizzare nei fatti, quello che la normativa si ostina a voler rigidamente regolare. Carte fedeltà con sconti per i clienti, prodotti in promozione, black Friday, “presaldi”, sms e messaggi whats’up con avviso di sconti inviati a gruppi di clienti, gli outlet, temporary stores ed altro ancora: sono tutti strumenti che servono per eludere i blocchi temporali rigidi imposti dalla normativa.

E’ chiaro a tutti che il boom (eventuale) degli acquisti durante i saldi compensa il minor volume di acquisti nelle fasi precedenti. L’unica cosa che conta, alla fine, è solo la capacità complessiva di spesa del consumatore. Pertanto, non si comprende perché non consentire ai commercianti di proporre liberamente prezzi migliori e sconti anche in altri periodi dell’anno, e di conseguenza consentire ai consumatori di acquistare liberamente, in qualsiasi periodo dell’anno, prodotti a prezzi concorrenziali con quelli dei siti on-line. Ovviamente nulla vieta che si possa affiancare la liberalizzazione dei prezzi, con il mantenimento di questo “rito” laico dei saldi, da usare come momento consuetudinario di marketing e di attrazione, ma senza vietarlo nel resto dell’anno.

In conclusione, l’obiettivo comune a tutti è senz’altro quello di salvaguardare il commercio al dettaglio. Tuttavia, i commercianti che si vedono togliere quote di mercato dall’e-commerce devono tenere a mente che la tecnologia comunque non cancella la prima regola del consumo: chi acquista premia chi genera - e quindi vende - valore. Non serve quindi temere lo stravolgimento causato dalle vendite online, ma occorre governarlo, anche cambiando rispetto a quanto si è sempre fatto nel passato.

avv. Antonio Pinto

Presidente Confconsumatori e vicepresidente Consulta Regionale dei Consumatori

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26/10/2017 LE AZIONI DI CONFCONSUMATORI SUI FONDI CHIUSI IMMOBILIARI

Ecco una sintesi della battaglia intrapresa negli ultimi anni da Confconsumatori e dai quotisti.

LA “SVENDITA” DEL FONDO – Il 10 luglio 2014 è pubblicata la notizia della vendita degli immobili del fondo Olinda ad un fondo del gruppo francese Axa. La Sgr ha effettuato una vendita in blocco prima della scadenza naturale del fondo, determinando una consistente perdita secca ai quotisti, senza dare loro alcuna spiegazione né convocare l’assemblea dei partecipanti, prevista da regolamento. Confconsumatori si chiede se la liquidazione del fondo immobiliare Olinda ad un valore che si stima inferiore rispetto a quello al 31 dicembre 2013, circa del 60%, non fosse un buon motivo per ascoltare il parere preventivo di chi dovrà assumersi una consistente perdita, a fronte, per altro, di lauti guadagni della società di gestione nel corso dei 10 anni di vita del fondo.

DALLA DIFFIDA ALLA RICHIESTA DELL’ASSEMBLEA– A fine luglio Confconsumatori invia una lettera a Prelios, in forma di diffida, per chiedere copia dell’accordo citato nei diversi comunicati diffusi dalla società. Prelios risponde richiedendo la documentazione di possesso delle quote dei deleganti e sostenendo che non vi sia l’obbligo di comunicare i dettagli dell’accordo. Dopo l’invio delle testimonianze documentali richieste, gli avvocati di Confconsumatori incontrano i legali di Prelios i quali confermano la bontà delle scelte di Prelios sul rifiuto a esibire la documentazione e le buone ragioni della vendita frettolosa senza fornire ulteriori spiegazioni. Da qui la decisione dell’associazione di ottenere la convocazione dell’Assemblea. Grazie ai circa 250 risparmiatori che hanno raccolto il nostro invito ad aderire alla battaglia Olinda, abbiamo raggiunto e superato (!) l’importante traguardo del 10% delle quote rappresentate, necessario per richiedere la convocazione dell’Assemblea. La richiesta ufficiale di convocazione dell’assemblea è stata formalizzata a Prelios Sgr e abbiamo, contestualmente, interessato Consob dell’intera questione (comunicato per intero a questo link: http://www.confconsumatori.it/?p=5504).

L’ASSEMBLEA NEGATA – come da copione, Prelios ha sentito ancora una volta l’esigenza di mostrare il proprio disinteresse e la mancanza di rispetto, sostanziale, nei confronti dei diritti dei quotisti Olinda. La Sgr ha diffuso il 30 ottobre scorso un comunicato nel quale, dopo aver messo in dubbio per l’ennesima volta la legittimità del possesso delle quote da parte dei richiedenti, evita il confronto con i quotisti rigettando la richiesta di convocare l’assemblea e rimandando addirittura gli interessati al servizio di call center (qui il comunicato completo).

IL CONTRATTO PRELIMINARE – A dicembre, il Tribunale di Milano, cui si erano rivolti i legali di Confconsumatori insieme a un ristretto gruppo di quotisti, ha emesso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in cui imponeva a Prelios di “consegnare immediatamente ai ricorrenti copia del contratto preliminare indicato in ricorso”. Per tutta risposta Prelios ha proposto opposizione chiedendo che, per diverse ragioni, venisse sospesa l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione in attesa della decisione di merito sul diritto dei quotisti ad ottenere copia dell’atto. All’esito di una prima ed unica udienza, il Tribunale ha respinto la richiesta di Prelios, che, quindi, il 19 febbraio 2015 ha provveduto a consegnare ai legali di Confconsumatori copia del contratto preliminare di vendita. Prelios, inoltre, rinuncerà al giudizio di opposizione. L’ottenimento del decreto ingiuntivo, prima, e il riconoscimento del diritto ad ottenere subito copia del preliminare, poi, assume particolare rilevanza in considerazione del riconoscimento, operato dal Tribunale, del diritto ad avere copia della documentazione che sia rilevante nell’ambito della gestione del fondo, anche se non tassativamente indicata dal regolamento. Un’importante risultato sul fronte della battaglia per la trasparenza. I Professionisti nel frattempo hanno esaminato il contenuto del contratto preliminare e del rendiconto al 31/12/2014, per studiare le opportunità di un’eventuale azione a tutela degli interessi dei risparmiatori.

GLI ESPOSTI ALLA Procura e a Consob  – In data 18 maggio 2015 Confconsumatori deposita un esposto presso la Consob e uno presso la Procura di Milano con i quali si chiede di accertare se vi siano state condotte penalmente rilevanti da parte dei dirigenti della Prelios SGR S.p.A., nella gestione del Fondo Immobiliare “Olinda”. L’associazione, difesa dai suoi legali ed in forza della legittimazione fornita dal Codice del consumo alle Associazioni dei consumatori riconosciute, ha chiesto alla Consob e alla Procura di Milano, di verificare se vi siano stati eventuali artifici, all’epoca iniziale della costituzione del Fondo con particolare riguardo alla stima dei valori dei beni che ne facevano parte, stima che potrebbe esser stata gonfiata per fissare un prezzo di vendita delle quote superiore al valore effettivo del Fondo e per esso dei beni che erano in pancia al Fondo, ottenendo così consistenti commissioni in caso di sovrastime. Una seconda ipotesi che si è chiesto ai Magistrati di verificare, è se vi siano state condotte illecite nella fase esecutiva di gestione del Fondo, con particolare riguardo alla veridicità delle rendicontazione periodiche, ed alle modalità con cui si è proceduto alla liquidazione dei beni del Fondo, laddove si sono realizzati introiti molto più bassi di quelli previsti dalle relazioni degli esperti indipendenti che avevano stimato i predetti beni.

LA CAUSA CIVILE CONTRO PRELIOS – A distanza di un anno Confconsumatori non ha ancora ricevuto riscontri formali rispetto agli esposti già presentati in varie sedi istituzionali, dunque si ritiene di aver esaurito l’istruttoria della vicenda e l’associazione, con i propri iscritti ha dato il via a un’azione civile collettiva di risarcimento dinanzi al Tribunale Civile di Milano, per far valere le condotte illegittime della SGR, che hanno cagionato la perdita subita dagli acquirenti. Qualora dovessero arrivare riscontri agli esposti, provvederemo a trasfonderli anche nel giudizio civile.

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