1) Accesso agli atti dei rapporti contrattuali e finanziari con Ferrotramviaria;
2) Verificare l’esistenza dei presupposti per risolvere il contratto di servizio con Ferrotramviaria per inadempimento agli obblighi di sicurezza;
3) Ispezione su tutte le linee in concessione ed imposizione di obblighi di installazione di dispositivi ad alta sicurezza tecnologica. In mancanza agiranno giudizialmente, anche con la class action nei confronti della pubblica amministrazione e della concessionaria.
Di seguito la diffida inviata oggi, 28 luglio 2016:
Bari, lì 28/07/2016
R.a.r. inviata a mezzo della PEC ai seguenti indirizzi
Spett.le
Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro
70100 Bari (BA)
PEC: protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it;
Spett.le
ASSESSORATO TRASPORTI
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it;
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it.
Spett.le
AREM
Spett.le
OIV Regione Puglia
Spett.le
U.S.T.I.F.
S.P. Modugno Palese s.c. – Modugno
70026 Modugno (BA)
Spett.le
Ferrotramviaria s.p.a.
Piazza G. Winckelmann 12
00162 Roma (RM)
AMMINISTRAZIONEFNB@LEGALMAIL.IT
a) Istanza di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e contestuale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990;
b) Diffida alla verifica dei presupposti per la risoluzione del contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrotramviaria S.p.a.;
c) Invito alla ispezione e verifica di controllo sullo stato di sicurezza delle ferrovie in concessione sul territorio della Regione Puglia e rivisitazione dei contratti del TPL in Puglia;
d) Denuncia di omessa attuazione obblighi di monitoraggio ai sensi del comma 461 L.F. 2007.
Le sottoscritte Associazioni di Consumatori della Regione Puglia: Confconsumatori, Adusbef, Codici, Casa Del Consumatore, Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori, Codacons, ACU, Federconsumatori, regolarmente iscritte ai sensi degli artt. 137 e ss. del D.Lgs 205/2006 Codice del Consumo nell’elenco delle associazioni accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico nonché nell’elenco delle associazioni accreditate presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n. 12/2006 della Regione Puglia, e, per l’effetto, facenti parte del CNCU e della CRCU Puglia, in persona dei rispettivi Presidenti regionali, con l’assistenza degli Avv.ti Dario Barnaba (PEC Email: dariobarnaba@legalmail.it ), Luigi Fino e Vincenzo Laudadio, espongono quanto segue.
Premesso che:
- le Associazioni esponenti, senza scopo di lucro, hanno come scopo statutario esclusivo la difesa degli interessi e diritti dei consumatori ed utenti;
- le scriventi associazioni hanno proprie articolazioni in tutte le Regioni d’Italia ed in tutte le Province della Regione Puglia;
- trattandosi di associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 cod. consumo, le medesime sono titolari dell’azione processuale inibitoria (ex art. 140 cod. consumo) e collettiva (ex art. 140 bis codice del consumo), nonchè della class action pubblica ai sensi del Decreto legislativo n.198/2009;
- dalla visione del sito internet della Regione Puglia non è dato conoscere in maniera piena e totale i contenuti degli accordi di servizio fra l’Ente Regione ed i concessionari del Trasporto Pubblico Locale;
- è fatto obbligo alla Regione Puglia e ai concessionari del TPL di pubblicare sui relativi siti internet, tutti gli atti relativi a sovvenzioni, contributi e affidamento di gare pubbliche. Tanto è disposto dalle delibere ANAC nel PNA 2015 e 2016. L’omessa pubblicazione costituisce violazione delle norme di cui al D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; viceversa, la pubblicazione è onere specifico dei responsabili della trasparenza ed anticorruzione dei rispettivi soggetti giuridici. È inoltre compito dell’OIV della Regione Puglia sollecitare l’Ente Regione al rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza imposti dal legislatore;
- è diritto ed interesse diretto ed esclusivo delle scriventi associazioni, quali stakeholders istituzionali e privilegiati (per il ruolo di tutela del consumatore ad esse attribuito dalle leggi nazionali, regionali e dai rispettivi statuti ed atti costitutivi), ottenere, oltre che la visione, anche la copia di tutta la documentazione relativa ai finanziamenti che la Regione ha messo a disposizione dei concessionari;
- le Associazioni hanno diretto interesse a proporre, come propongono, istanza di accesso presso la Regione Puglia, al fine di acquisire tutta la documentazione relativa ai finanziamenti PO FERS 2007-2013 Asse V, giusta delibera della G.R. 2.4.2014 n. 547, con cui, la Regione ha messo a disposizione di Ferrotramviaria S.p.A. l’importo di € 14.250.000,00 per interventi di sicurezza ferroviaria (impianti terra) e di € 6.250.000,00 per interventi di sicurezza ferroviaria (impianti bordo), al fine di implementare e dotare i binari e le motrici di tecnologia legata alla sicurezza.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in nome e per conto delle Associazioni comparenti,
chiedono
Confidando in un celere riscontro alla presente email PEC, si resta in attesa di conoscere il giorno e l’ora in cui i sottoscritti, o altro incaricato delle Associazioni di Consumatori, potranno prendere visione ed estrarre copia semplice degli atti e dei documenti richiesti.
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Sempre con riferimento specifico al disastro ferroviario accaduto in data 12.7.2016 sulla tratta Andria – Corato, poi, le Associazioni di Confconsumatori rilevano quanto segue:
a) l’art. 15 del Contratto di Servizio ex art. 8 D.lgs. n. 422/1997, al comma 2 prevede espressamente che: “La società si impegna a effettuare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria all’infrastruttura necessaria a garantire:
- la sicurezza nell’espletamento del servizio di trasporto;
- la sicurezza della clientela nelle fasi propedeutiche e successive al trasporto nell’ambito delle stazioni / fermate ferroviarie;
- la regolare marcia dei treni;”.
b) il D.M. n. 81/T del 19 marzo 2008 in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria all’art. 1.1 (Interventi tecnologici sulle reti regionali) stabilisce quanto segue: “I gestori delle reti regionali interconnesse alla rete nazionale comprese nell’elenco allegato al DM 5 agosto 2005 attuativo dell’art. 1 comma 5 del decreto legislativo 188 2003 devono, entro tre anni dalla data della presente direttiva, attrezzare le linee ferroviarie di propria competenza con sistemi di protezione della marcia del treno atti a garantire i medesimi livelli di sicurezza dei sottosistemi di terra adottati sulla rete in gestione ad RFI”.
c) anche la Carta dei Servizi 2015 appare violata con riferimento agli obblighi di sicurezza così come patentemente fissati a pag. 16 del citato documento, nella parte in cui la Ferrotramviaria s.p.a. si impegna a garantire “l’adozione di dispositivi e sistemi di controllo e di sicurezza ella circolazione dei treni; l’adozione di tecnologie telematiche all’avanguardia per ottimizzare l’efficacia della comunicazione interna”.
Pertanto, le Associazioni di Consumatori, all’esito anche dell’esame della documentazione fornita circa i contratti di servizio sul TPL, sin d’ora
chiedono
- alla Regione Puglia di avviare formalmente il procedimento amministrativo di verifica della sussistenza di eventuali presupposti per la risoluzione del contratto di servizio con la Ferrotramviaria S.p.A., per grave inadempimento di quest’ultima e, in particolare, per la violazione delle norme e degli obblighi di sicurezza derivanti dalla legge e dal contratto, con affidamento, previa gara pubblica, ad altro concessionario e salvaguardia completa dei livelli occupazionali;
- all’USTIF e alla Regione Puglia anche alla luce di quanto innanzi, di avviare, su tutte le Ferrovie in concessione, un’indagine straordinaria, onde verificare la sussistenza e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla Legge e dai regolamenti e porre in essere ogni iniziativa utile alla tutela dei consumatori;
in difetto, le Associazioni dei Consumatori esponenti si riservano di intraprendere nei termini di legge ogni più opportuna azione, anche surrogandosi all’eventuale inerzia della Regione Puglia e, non da ultimo, intraprendere ogni azione ai sensi e per gli effetti 140 e 140 bis del Codice del Consumo, nonchè una class action pubblica ai sensi del Decreto legislativo n.198/2009 nei confronti del concessionario Ferrotramviaria S.p.A..
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Considerata la gravità dei fatti e considerato che ragioni di precauzione e prudenza suggeriscono un intervento immediato a tutela dei viaggiatori / consumatori, le scriventi Associazioni
CHIEDONO
che TUTTI i contratti del TPL della Regione Puglia siano oggetto di monitoraggio e di immediata rivisitazione da parte della Regione Puglia mediante l’istituzione di un apposito tavolo tecnico con tutti gli operatori del settore e le associazioni di consumatori per assicurare la massima tutela di cittadini e dei viaggiatori in Puglia, ove occorra procedendo ad imporre l’installazione sui binari unici – gestiti da qualsiasi concessionario - di adeguati sistemi di sicurezza, secondo quanto sopra riferito.
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Da ultimo le scriventi Associazioni non possono non stigmatizzare come già dalla Legge finanziaria del 2007 il legislatore abbia previsto all’art.2 comma 461, l’obbligo per i concessionari di servizi pubblici di affidare il monitoraggio del servizio e della qualità del servizio alle Associazioni di Consumatori, obbligo ad oggi rimasto pressoché inevaso nella Regione Puglia e negli appalti/concessioni di servizi pubblici inerenti il trasporto locale.
Anche a tal fine le Associazioni firmatarie del presente documento
CHIEDONO
l’immediata attuazione su tutto il territorio pugliese ed in tutti i servizi rivolti alla cittadinanza dell’art.2 comma 461 della Legge Finanziaria 2007.
Con osservanza.
Bari, li 28 luglio 2016
Avv. Dario Barnaba Avv. Luigi Fino Avv. Vincenzo Laudadio
Le Associazioni firmatarie
Confconsumatori Puglia: Antonio Pinto
Adusbef Puglia: Antonio Tanza
Codici Puglia: Canio Trione
Casa Del Consumatore Puglia: Francesco Diciollo
Adiconsum Puglia: Giovanni Delia
Unione Nazionale Consumatori Puglia: Andrea Cardinale
Codacons Puglia: Alessandro Amato
ACU Puglia: Maria Rosaria Losito
Federconsumatori Puglia: Domenico Zambetta
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