14/05/2018 NUOVE SANZIONI PER LE ETICHETTE DI ALIMENTI NON CONFORMI AL D.LGS. 231/2017

Dal 9 maggio sono operative le nuove sanzioni per le etichette irregolari degli alimenti. E’ entrato in vigore il decreto legislativo n.231 del 15 dicembre 2017 che dà attuazione alla disciplina Ue a tutela dei consumatori. Le penalità per gli inadempienti varieranno da un minimo di 500 euro a un massimo di 40mila. Definire, ad esempio, un prodotto come «naturale» o «senza solfiti» quando non ne sussistono le caratteristiche costituisce una violazione delle pratiche leali d’informazione che può costare da 3mila a 24mila euro. Il fine della nuova normativa è quello di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti, in modo da consentire scelte consapevoli , prevenendo qualunque pratica suscettibile di indurre in errore i cittadini. Sono state così definite le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’etichetta di un prodotto alimentare preimballato, come ad esempio, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dell’alimento, la dichiarazione nutrizionale o l’elenco degli ingredienti. Il decreto legislativo italiano 231/2017, che essenzialmente interviene in due distinti ambiti: da un lato, definisce le sanzioni per le violazioni del regolamento Ue 1169/2011, disponendo le pene pecuniarie che variano, a seconda della gravità delle singole infrazioni, raggiungendo - come detto - un tetto massimo di 40mila euro; in secondo luogo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue, disciplinando aspetti non armonizzati a livello europeo, come, ad esempio, la vendita dei prodotti non preimballati, l’indicazione del lotto e la vendita in distributori automatici di alimenti non preimballati, prevedendo, al contempo, le sanzioni correlate. Il regolamento europeo, inoltre, dispone che sugli alimenti vadano indicate obbligatoriamente le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e detta norme relative ai requisiti di etichettatura di queste sostanze: ad esempio, la loro messa in evidenza rispetto ad altri ingredienti. In questo caso, la mancata apposizione dell’indicazione obbligatoria viene punita con una sanzione amministrativa da 5mila a 40mila euro. Le sanzioni vengono irrogate dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari), restando comunque ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le violazioni della normativa sulle pratiche commerciali abusive.

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