30/09/2016 EQUITALIA E’ OBBLIGATA A DEPOSITARE L’ORIGINALE DELLA CARTELLA E DELLA RELATA DI NOTIFICA, A PENA DI NULLITA’ DELLA PRETESA TRIBUTARIA.

La contestazione del contribuente obbliga sempre il concessionario a dimostrare la regolare notifica dei ruoli che gli sono stati affidati per l’incasso dall’amministrazione. Questi deve innanzittuto conservare l’originale della cartella fino all’incasso, se vuol provare l’esistenza del credito in caso di esercizio del diritto di accesso da parte del contribuente. E deve poi dimostrare la ritualità della notifica esibendo in originale la relata, perché la riproduzione fotostatica – priva dell’attestazione di autenticità del pubblico ufficiale – non ne garantisce la corrispondenza. Solo con questi originali, dunque, il concessionario può provare il diritto alla riscossione e l’amministrazione il suo diritto di credito vantato. Così afferma la Commissione tributaria regione Lombardia, nella sentenza 3831/1/2016, emessa pochi giorni fa, che ha annullato la pretesa del fisco.
La Ctr ha annullato la pretesa tributaria. Per i giudici, la prova dell’esistenza delle cartelle di pagamento – e quindi della pretesa tributaria – deve sempre essere fornita dal concessionario attraverso gli originali. Il contribuente deve avere la possibilità di controllare la pretesa per poi eventualmente contestarla; mentre il concessionario deve conservare copia della cartella, finché il ruolo non sia stato pagato, così da fornire la prova al contribuente che eserciti il diritto di accesso.
Quanto alla prova della ritualità della notifica, questa deve sempre essere fornita dal concessionario tramite gli originali perché la riproduzione fotostatica non ha alcun valore giuridico: si tratta infatti di documenti di parte non dotati di alcuna attestazione di autenticità, in quanto non provengono da un pubblico ufficiale, così da poter garantire prova certa della loro corrispondenza all’originale. 
A giudizio della Ctr, la mancata produzione delle cartelle di pagamento, nonché degli originali delle relate, comporta dunque il mancato assolvimento dell’onere probatorio e di conseguenza la non esigibilità della pretesa tributaria.

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