28/02/2016 COSA PREVEDE LA LEGGE DI STABILITÀ PER I CONDUTTORI CHE ABBIANO DENUNCIATO “CANONI DI LOCAZIONE IN NERO”.

La Corte Costituzionale (relative sentenze n. 50/2014 e n. 169/2015) ha dichiarato illegittime le disposizioni normative che consentivano anche ai soli conduttori, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione oppure nel caso in cui fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio, di presentare, al competente ufficio della Agenzia delle Entrate, apposita denuncia, al fine di ottenere un regime di locazione economicamente meno oneroso per il conduttore stesso ( a volte pari all' 80% dei valori correnti di mercato) e dal punto di vista dell' Erario, di far emergere contratti specifici "in nero".
Tuttavia, con la Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 co. 59) il legislatore ha stabilito che per i conduttori i quali , a seguito dell'applicazione delle norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione (ex artt. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge, 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), hanno versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D. Lgs. n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata dalla legge, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
Dunque null’altro sarà dovuto dai conduttori che abbiano versato tali importi.
Per informazioni ed assistenza in merito, è possibile contattare le sedi di Confconsumatori.
Avv. Teresa Angelastri 
bari.confconsumatori@alice.it

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