Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica e quindi esso non costituisce un’entità diversa dai suoi partecipanti. In considerazione di ciò ha diritto di agire per la difesa delle parti comuni, ma ciò non priva i singoli condòmini del potere di agire a tutela degli stessi interessi. I condòmini, quindi, hanno il diritto di agire in giudizio autonomamente non solo se sussiste un rischio per la loro proprietà, ma anche se detto pericolo rischi di cagionare un danno diretto alla gestione delle parti comuni del palazzo e quindi solo in via mediata diretto alle singole abitazioni. Questi i principi espressi dalla sentenza 16562 del 6 agosto 2015 della Corte di Cassazione, che ribadisce un importante principio in materia di diritto condominiale. In particolare, spiega l'avv. Annamaria Berardi di Confconsumatori, la sentenza chiarisce l’orientamento della giurisprudenza in materia di legittimazione attiva dei condomini ad agire in difesa di diritti comuni dello stabile e non solo afferenti la loro proprietà privata. Pertanto, il singolo condomino non è costretto a subire l'inerzia dell'Amministratore o della maggioranza dell'assemblea condominiale.
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