22/12/2014 UNO STRUMENTO CONCRETO PER RISOLVERE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La Legge 3/2012 si rivolge essenzialmente ai consumatori ed ai piccoli imprenditori che non sono più in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.
I soggetti in difficoltà economica (consumatori), anche temporanea, possono riprendere le proprie attività sospendendo le obbligazioni pregresse (mutui, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e presso terzi, cautelari ecc.), anche in una prospettiva di ripresa della domanda interna dei consumi.
Il consumatore diventa il beneficiario di una procedura di composizione della crisi caratterizzata dall’assenza del consenso di una maggioranza, anche semplice, dei crediti o dei creditori. Tutto è invece subordinato a un giudizio di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito e a una valutazione di meritevolezza che andranno effettuate soltanto dall’Autorità Giudiziaria.
Per il piccolo imprenditore non fallibile, invece, sarà necessario l’accordo con almeno il 60% dei crediti. I creditori che non aderiscono all’accordo saranno comunque vincolati all’accordo e saranno pagati anche loro in percentuale, a patto del raggiungimento della maggioranza qualificata.
Come spiega l’avv. Dario Barnaba di Confconsumatori: “in entrambi i casi (sia per il consumatore che per il piccolo imprenditore), per effetto di un provvedimento giudiziale, scatterà il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore sino al momento dell’omologazione dell’accordo e del piano del consumatore”.
La Legge prevede, poi, la possibilità di una terza procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore della durata minima di 4 anni, con l’effetto di condurre, condizione necessaria per ottenere l’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui), alla liquidazione di tutti i beni sopravvenuti nel suo patrimonio nel corso dei 4 anni. L’azzeramento della posizione debitoria è poi condizionata anche alla dimostrazione di avere svolto nel medesimo periodo di tempo un’adeguata attività di produzione del reddito. Tale procedura consentirebbe al debitore il “fresh start” e quindi il proprio ritorno sul mercato del debitore ormai tornato in bonis.

fonte:ilikepuglia.it

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