05/10/2014 LA BANCA CONDANNATA PER ANATOCISMO SUI CONTI CORRENTI

Una società a responsabilità limitata intratteneva sin dagli anni 80 e fino al settembre 2009 rapporti con un noto Istituto bancario, con il quale aveva stipulato un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.

Dalle condizioni generali del contratto di conto corrente emergeva la mancanza di espressa pattuizione tra le parti del tasso di interesse a debito del cliente e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.

Accadeva che, nel corso del rapporto, la Banca aveva progressivamente modificato l’importo del credito messo a disposizione della società, in modo del tutto arbitrario.

Inoltre, l’Istituto bancario effettuava sul conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla Società correntista, ed addebitava alla società oneri del tutto non dovuti ed ingiustificati a titolo di commissione di massimo scoperto.

La società, pertanto, conveniva in giudizio la Banca per far accertare l’illegittima applicazione: dei tassi di interesse debitori non pattuiti e comunque superiori ai limiti di usura, delle commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori,  della valuta d’uso e dell’interesse fittizio e  del superamento del tasso soglia usurario.

La società, quindi, agiva per ottenere la restituzione da parte della Banca delle somme relative agli interessi passivi illegittimamente addebitati e quantificati, attraverso un consulenza tecnica di parte, nella somma complessiva di euro 354.316,39.

Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica contabile per accertare i vizi del rapporto di conto corrente denunciati. Il consulente tecnico d’ufficio, pertanto, rilevava l’illegittima applicazione del cd. sistema anatocistico, la mancata pattuizione degli interessi a debito per il correntista, la mancata pattuizione degli importi applicati a titolo di commissioni di massimo scoperto e l’applicazione di interessi oltre il tasso usurario via via stabilito.

Alla luce dei suddetti rilievi, il Giudice del Tribunale di Ancona, nella persona della deott.ssa Mantovani, con la recente ordinanza del 3 settembre 2014, ha rilevato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ed ha accolto l’azione di ripetizione dell’indebito da parte della società per la somma di Euro 354.743,66, così condannando la Banca alla restituzione di tale somma in favore della società cliente ed al pagamento delle spese legali.

fonte andrialive.it

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