07/01/2014 SINISTRI STRADALI: RIDOTTO A TRE MESI IL TERMINE PER CHIEDERE I DANNI

In base al Decreto Legge del 23.12.13 n.145, il danneggiato da un sinistro stradale deve chiedere al massimo entro tre mesi il risarcimento del danno, pena la perdita di ogni diritto a ricevere quanto dovuto. Il DL da poco entrato in vigore (che dovrà però esser convertito dalle camere entro 60 giorni), ha infatti modificato il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile. Si è previsto – relativamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli di ogni genere – che il danneggiato debba necessariamente presentare la richiesta del risarcimento del danno, entro e non oltre tre mesi dal verificarsi del fatto dannoso, altrimenti perderà ogni diritto ad essere indennizzato.

Così, se fino ad'oggi la vittima di un sinistro stradale aveva, di regola, due anni di tempo per far valere i propri diritti, oggi ha invece l'onere di agire molto più in fretta, avendo a propria disposizione solo tre mesi per presentare la richiesta di risarcimento, salvo solo il caso in cui ricorra un'ipotesi di forza maggiore, che dovrà essere comprovata dal danneggiato. La differenza è importante: il nuovo termine trimestrale, infatti, è un termine di decadenza e non di prescrizione, e come tale non è soggetto né ad interruzione né a sospensione. La novità è molto svantaggiosa per i cittadini, e peraltro colpisce proprio i più onesti, atteso che chi si adopera per una frode, di certo non ha problemi a preordinare tutto il necessario prima del falso incidente.

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