Se il treno non parte o arriva in ritardo, il viaggiatore ha sempre diritto al rimborso di una parte del biglietto. Anche quando il disguido dipende da cause di forza maggiore. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nella causa C-509/11, fa chiarezza sulla differenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo dovuto sempre in caso di disservizio. L'azienda negava la sua responsabilità, invocando le norme comuni di diritto internazionale che la esonerano per cause di forza maggiore, come il maltempo o le agitazioni sindacali. Ma la risposta della Corte le dà torto. Gli eurogiudici ricordano che il regolamento Ce 1371/2007 prevede che un passeggero che ha subìto uno sforamento dell'orario di un'ora o più, può battere cassa presso la compagnia. L'indennizzo a cui ha diritto corrisponde al 25% del prezzo pagato se il ritardo è compreso tra i 60 e i 119 minuti e sale al 50% se lo slittamento è di 120 minuti od oltre. Il regolamento non fa eccezioni per i ritardi dovuti a causa di forza maggiore. La colpa dell'azienda di trasporti incide invece soltanto sul risarcimento dei danni ulteriori.
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