Sulle operazioni online non autorizzate, l’Arbitro Bancario Finanziario, con pronuncia n.301/2013 ha dato ragione al risparmiatore ed ha stabilito che sul prestatore dei servizi bancari gravano obblighi di condotta rigorosi, che prevengano frodi e ogni uso illecito dei dati comunicati dai clienti. Il principio applicato dall’ABF, con questa ma anche con altre decisioni precedenti conformi, è che spetta alla banca provare che il cliente è incorso in una negligenza grave (quale ad esempio aver fornito i propri dati a terzi male intenzionati). Se l’intermediario non può provare che il furto dei dati è avvenuto a causa di una condotta gravemente colposa del cliente, allora prevale la dichiarazione di quest’ultimo che nega di aver autorizzato l’operazione.
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